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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_50/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 febbraio 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, reiezione di prove, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dal 2010 in poi il Procuratore pubblico (PP) ha avviato vari procedimenti penali nei confronti dell'avvocata A.________. Con istanza del 6 maggio 2015, l'imputata ha chiesto al magistrato inquirente di procedere all'assunzione di prove, in particolare di assumere determinata documentazione e di procedere all'audizione di diversi testimoni. 
 
B.   
Con decisione del 26 agosto 2015 il PP ha acquisito agli atti i documenti trasmessi con l'istanza, respingendo l'assunzione delle ulteriori prove richieste, non ritenendole necessarie per le decisioni di sua competenza. Ha indicato che il giudizio non era impugnabile con reclamo. Adita dall'istante, con sentenza del 28 dicembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato inammissibile il reclamo. 
 
C.   
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di dichiararla nulla, subordinatamente di annullarla. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale è ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.2) e la legittimazione della ricorrente è pacifica.  
 
1.3. La decisione impugnata non pone fine alla vertenza e costituisce quindi una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (sentenza 1B_218/2014 del 7 luglio 2014 consid. 1.4). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), condizione quest'ultima che non si realizza in concreto (DTF 133 IV 288 consid. 3.2-3.3; sentenza 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 1.3.3). L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dalla ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4).  
 
1.4. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1).  
Neppure i pregiudizi analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale possono essere impugnati immediatamente, poiché i danni che ne derivano non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 288 consid. 3.1 e 3.2). 
 
2.  
 
2.1. La CRP, lasciato aperto il quesito della tempestività del reclamo, ha esaminato dapprima la propria competenza. Richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale appena citata, ha ricordato che sulla base degli art. 318 cpv. 3 e 394 lett. b CPP contro la reiezione da parte del pubblico ministero tra l'altro di istanze probatorie, che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado, il reclamo è inammissibile. Ciò anche per evitare ritardi procedurali, che potrebbero ledere l'imperativo di celerità (art. 5 CPP), proprio perché queste istanze possono essere riproposte nella procedura dibattimentale. Ha poi ritenuto, rettamente, che il concetto di pregiudizio giuridico dell'art. 394 lett. b CPP è identico a quello dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenze 1B_73/2014 del 21 maggio 2014 consid. 1.4 e 1B_55/2013 del 7 marzo 2013 consid. 1.2). Ha rilevato che la decisione sulle prove di massima non è tale da creare un siffatto pregiudizio, ritenuto che di regola nel contesto di una decisione finale, qualora ne siano dati i presupposti, si può ottenere che la prova rifiutata a torto sia esperita. Le istanze probatorie respinte possono essere infatti riproposte, in applicazione dell'art. 331 cpv. 2 e 3 CPP, durante la procedura dibattimentale (art. 318 cpv. 2 terza frase CPP) e, se del caso, in seguito davanti alla giurisdizione di appello e al Tribunale federale (sentenza 1B_278/2014 del 18 novembre 2014 consid. 1.3).  
 
2.2. La Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente, limitandosi a rimproverare al PP di non aver effettuato l'interrogatorio finale a mente dell'art. 317 CPP e di aver violato gli art. 147 e 184 cpv. 3 CPP, non si confronta del tutto con il fatto, decisivo, che in applicazione degli art. 318 cpv. 3 e 394 lett. b CPP in materia di prove di principio il reclamo è inammissibile. Ha accertato inoltre ch'ella non ha sostenuto di subire, come le spettava dimostrare (art. 394 lett. b CPP), un pregiudizio irreparabile a causa della reiezione delle prove proposte.  
 
La CRP ha aggiunto che nel contesto della preparazione del dibattimento, chi dirige il procedimento impartisce alle parti un termine per presentare e motivare nuove istanze probatorie (art. 331 cpv. 2 CPP). Nel caso di specie la Corte delle assise criminali procederà pertanto, se del caso, ad assumere nuove prove e complementi di prova e a riassumere altresì quelle che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare (art. 343 cpv. 1 e 2 CPP). 
 
2.3. La ricorrente adduce che il PP in particolare l'avrebbe esclusa dal contraddittorio con i suoi denuncianti e avrebbe negato l'assunzione dei testi da lei proposti durante la procedura preliminare, conclusasi con la promozione dell'accusa in data 28 agosto 2015. Sostenendo che sarebbe inutile dilungare ulteriormente il procedimento penale, poiché, al suo dire, l'accoglimento delle istanze le permetterebbe di ottenerne l'archiviazione già in questo stadio del procedimento, evitandole il processo, la ricorrente disconosce che, come visto, il prolungamento della procedura non rappresenta un pregiudizio irreparabile.  
 
Neppure quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, possono essere impugnati immediatamente, poiché i danni che ne derivano, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 1B_28/2014 del 23 gennaio 2014 consid. 1.3.2). Non lo rappresentano poi nemmeno le spese inerenti alle celebrazioni di processi penali, se del caso a carico della collettività, cui accenna la ricorrente. 
 
 
2.4. In relazione all'asserita violazione dell'art. 147 CPP relativo al diritto di partecipare all'assunzione delle prove e dell'art. 317 CPP inerente all'interrogatorio finale la ricorrente nemmeno tenta di dimostrare perché in tale ambito si sarebbe in presenza di un pregiudizio giuridico irreparabile, la cui assenza è stata peraltro già accertata dalla CRP con una motivazione fondata su copiosa prassi e dottrina, con la quale la ricorrente non si confronta. Nella misura in cui ella fa valere che non avrebbe potuto partecipare agli interrogatori dei suoi denuncianti e dei loro testi, per cui queste prove asseritamente raccolte in violazione dell'art. 147 CPP non potrebbero essere utilizzate a suo carico in quanto illegalmente assunte (art. 147 cpv. 4 CPP), non dimostra perché la tesi della CRP, del resto corretta, di poterle ancora censurare nell'ambito del processo sarebbe infondata (sentenza 1B_347/2014 del 13 gennaio 2015 consid. 1.2.2 e 1.2.3; sul divieto di utilizzare prove illecite cfr. art. 140 seg. CPP; DTF 138 IV 169 consid. 3.1; 137 I 218).  
 
2.5. La ricorrente accenna, in maniera generica, al fatto che determinati testi sono anziani e che pertanto non potrebbero più ricordare i fatti oggetto del procedimento penale, essere impossibilitati a comparire al dibattimento o addirittura venire a mancare. Anche in tale ambito ella non si confronta con la giurisprudenza illustrata dalla CRP riguardo al rischio di scomparsa di una prova respinta, che a determinate condizioni, tuttavia non ritenute adempiute in concreto, può costituire un pregiudizio irreparabile.  
 
2.6. Riproponendo semplicemente le censure addotte dinanzi alla Corte cantonale, fatta eccezione per quella relativa alla violazione del principio di celerità, la ricorrente non si confronta con gli argomenti addotti dall'autorità cantonale di ultima istanza, per cui l'atto di ricorso disattende le esigenze di motivazione imposte dall'art. 42 LTF (DTF 138 I 225 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Ella non si confronta in particolare con la motivazione principale posta a fondamento del giudizio impugnato ossia che di massima in materia di assunzione di prove non è dato il reclamo.  
 
2.7. Infine, nella misura in cui la ricorrente adduce, peraltro sempre in maniera del tutto generica, una violazione dell'art. 184 cpv. 3 CPP concernente la possibilità per le parti di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali la censura parrebbe tardiva. Per di più, se del caso, datene le premesse, la questione può anch'essa essere sottoposta al giudice del merito. Non spetta infatti al Tribunale federale esprimersi già in questo stadio della procedura sull'utilizzazione o meno della criticata perizia (cfr. DTF 136 IV 92 consid. 4.1; sentenza 1B_584/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2), ricordato che compete in primo luogo al giudice di merito pronunciarsi sulla valutazione dei mezzi di prova (sentenze 1B_188/2013 del 4 giugno 2013 consid. 2.3 e 1B_61/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 febbraio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri