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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 11/02 
 
Sentenza del 22 marzo 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
T.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio regionale di collocamento, Via Magoria 6, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 26 novembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
T.________, nata l'11 aprile 1972, di formazione segretaria d'albergo, ma attiva quale venditrice per incompatibilità della professione appresa con i compiti di madre separata, si è iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione a partire dal mese di settembre 2000. 
 
In data 22 maggio 2001 l'interessata ha presentato domanda all'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona (in seguito URC) tendente all'assunzione dei costi necessari per frequentare un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica, a cui era stata nel frattempo ammessa. 
 
Con decisione formale del 5 giugno 2001 l'ufficio interpellato ha respinto la richiesta di prestazioni adducendo che la partecipazione al corso era dettata da un interesse personale, la durata era di due anni ed, infine, non esistevano possibilità di inserimento per carenza di un contratto di assunzione e mancata notifica di posti vacanti agli uffici competenti. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo è insorta T.________ con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. A suo dire la formazione quale operatrice sociale, riconosciuta dall'URC, non avrebbe migliorato la sua collocabilità per gli stessi motivi per cui nella professione appresa di segretaria d'albergo vi erano grosse difficoltà di collocamento. Per contro tutti coloro che avevano seguito la formazione di massaggiatore medico erano stati collocati ancora prima di concluderla. 
 
Con giudizio del 26 novembre 2001 la Corte cantonale ha respinto il gravame, ritenuto che la formazione di massaggiatrice medica intrapresa dall'insorgente andava considerata quale nuova formazione, non finanziabile dall'assicurazione contro la disoccupazione, e non quale perfezionamento o riqualificazione professionale, considerate la durata biennale del corso, rispettivamente la formazione di cui già disponeva, così come l'attività svolta in precedenza. 
C. 
Avverso la pronunzia cantonale è insorta con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni T.________, chiedendo il riconoscimento del finanziamento del corso di formazione quale massaggiatrice medica da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. 
 
Chiamati a pronunciarsi, il Segretariato di Stato dell'economia non si è espresso, mentre l'URC ha proposto di respingere il gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è l'assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla formazione biennale di massaggiatrice medica intrapresa dalla ricorrente dall'ottobre 2001. 
2. 
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Secondo l'art. 1 cpv. 2 LADI, nella versione vigente sino al 31 dicembre 2002, applicabile in concreto, la legge si prefigge di prevenire la disoccupazione imminente e di combattere quella esistente con provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate. 
 
Per l'art. 59 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, l'assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione devono migliorare l'idoneità al collocamento (cpv. 3 della norma). 
 
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LADI, anch'esso nel tenore valido sino al 30 giugno 2003, i lavoratori che frequentano un corso di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione possono pretendere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione se: 
a. sono disoccupati o sono direttamente minacciati da disoccupazione e non può essere loro assegnata un'occupazione adeguata; 
 
b. hanno adempito, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso 1 o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) e 
 
c. frequentano il corso su istruzione o con il consenso del servizio cantonale. 
Per l'art. 83 OADI, infine, il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini. D'intesa con l'assicurato, esso può, se necessario, incaricare l'orientamento professionale pubblico di chiarire il caso. 
3.2 Come nel caso delle misure reintegrative dell'assicurazione per l'invalidità, l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V 16 consid. 1b). 
 
Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). 
 
Il limite tra formazione di base rispettivamente perfezionamento professionale in generale da una parte e riqualifica rispettivamente perfezionamento professionale ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione dall'altra, non è tuttavia netto (DTF 108 V 166). Poiché una misura può presentare caratteristiche tipiche di entrambi gli ambiti, e favorendo la formazione professionale generale di regola anche l'idoneità al collocamento dell'assicurato nel mercato del lavoro, sono decisivi gli aspetti che predominano nel caso concreto (DTF 111 V 274 consid. 2c e 400 consid. 2b). 
3.3 Conformemente alla giurisprudenza i seguenti criteri possono in particolare essere presi in considerazione per la riqualificazione e il perfezionamento professionale ai sensi del diritto che regge l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 111 V 276 consid. 2d): 
 
- l'assicurato che pretende prestazioni dall'assicurazione contro la disoccupazione per una riqualificazione o un perfezionamento professionale dovrebbe presumibilmente essere disoccupato durante il corso o minacciato di esserlo; 
 
- la misura dev'essere appropriata, necessaria e specificamente determinata a promuovere l'idoneità al collocamento; per quel che concerne il miglioramento di quest'ultima, la prospettiva di un vantaggio teorico eventuale non soddisfa i presupposti di cui all'art. 59 cpv. 3 LADI; è infatti necessario che l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata in misura importante nel caso concreto tramite un perfezionamento eseguito nell'ambito di uno scopo professionale preciso (vedi al riguardo sentenza del 10 agosto 1999 in re K., C 8/99, consid. 1d); 
 
- il fatto di esaminare se, tenuto conto dell'età, della motivazione, nonché di altre circostanze personali dell'assicurato, una misura è usuale dal profilo della formazione, costituisce un criterio d'apprezzamento utile; va tuttavia pure esaminato se la misura in esame non fa già parte dell'usuale formazione professionale della persona interessata e se quest'ultima avrebbe partecipato al corso anche se non fosse stata disoccupata; 
- quanto all'estensione del provvedimento, soltanto i corsi di durata limitata, di regola di alcuni mesi, possono essere riconosciuti come provvedimenti di riqualificazione o di perfezionamento professionale ai sensi del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione; di principio il corso supererà quindi la durata annuale solo eccezionalmente (ad esempio nel caso di corsi estensivi); in tal modo vengono escluse dall'ambito di misure a carico dell'assicurazione disoccupazione corsi di durata superiore ad un anno, che corrispondono di regola a vere e proprie formazioni di base. 
4. 
Secondo la Corte cantonale i costi del corso di formazione quale massaggiatrice medica cui partecipa l'assicurata non possono essere posti a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione in quanto si tratterebbe di una nuova formazione. 
 
La ricorrente sostiene per contro che la formazione da lei intrapresa migliorerebbe la propria idoneità al collocamento sia nei confronti dell'attività di commessa precedentemente svolta che di quella di aiuto familiare, la cui formazione, riconosciuta dall'URC, è pure di durata biennale. In effetti finora tutti gli allievi della scuola per massaggiatori medici avrebbero trovato un impiego. 
5. 
5.1 In concreto dagli atti emerge che l'assicurata, di formazione segretaria d'albergo, non ha praticamente mai svolto la professione appresa per incompatibilità con i propri compiti di madre di una bimba nata nel 1994 con problemi psicologici, ripiegando per circa due anni sull'attività di commessa, ambito in cui, per motivi familiari e per carenza di competenza nel ramo, non ha più reperito un impiego dal settembre 2000. 
 
Durante l'iscrizione all'assicurazione disoccupazione T.________ si è interessata dapprima all'attività di aiuto familiare, senza ottenere tuttavia l'ammissione al relativo corso di formazione. 
 
In seguito essa ha fatto presente alla propria collocatrice uno spiccato interesse per la professione di massaggiatrice medica, attività che ha pure svolto a titolo gratuito e amatoriale su amici e parenti nell'anno precedente; in tale ambito essa ha pure cercato impiego, senza successo. 
5.2 In primo luogo questa Corte deve rilevare che la circostanza di aver eseguito massaggi su amici e parenti non prova, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che l'assicurata usufruisca, nel settore del massaggio medico, di una formazione empirica tale da giustificare il riconoscimento di un perfezionamento professionale a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e, meglio, di un adeguamento o di una estensione della formazione di base allo sviluppo tecnico e economico attuale (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, no. 12 all'art. 59). 
5.3 La formazione in esame potrebbe invece adempiere i presupposti di una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività completamente diversa da quella precedente (DTF 96 V 33 consid. 2). 
6. 
6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c). 
6.2 Controversa è, invece, la possibilità di un miglioramento concreto dell'idoneità al collocamento tramite il provvedimento di cui è stata chiesta l'assunzione e, quindi, la questione relativa all'indicazione della misura da un punto di vista del mercato del lavoro. 
 
Questo tema non va però risolto in questa sede, poiché, come indicato al considerando seguente, il ricorso dev'essere respinto per altri motivi. In proposito occorre in ogni caso precisare che appare perlomeno probabile che l'interessata, al termine della formazione in esame, avrebbe la possibilità di essere collocata. In effetti secondo il direttore della scuola tutti gli studenti dell'ultimo corso hanno reperito un impiego. È per contro irrilevante il fatto, menzionato dall'amministrazione, secondo cui non vi sono posti vacanti noti all'URC. Per reperire un impiegato non è infatti in alcun modo necessario rivolgersi agli uffici preposti all'esecuzione dell'assicurazione disoccupazione. 
 
Non va dimenticato infine che questa formazione permette di lavorare anche a domicilio ed eventualmente in proprio. Tali possibilità di impiego ampliano indiscutibilmente le possibilità di reperire un posto di lavoro, contrariamente a quanto accade per commesse e segretarie d'albergo. L'idoneità al collocamento dell'assicurata, in relazione anche alla sua particolare situazione familiare, verrebbe pertanto senz'altro migliorata concretamente. 
7. 
Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base. 
7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2). 
 
Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati. 
 
Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno. 
7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato. 
8. 
La ricorrente sostiene tuttavia che pure la formazione quale aiuto familiare ha durata biennale, ma ciò nonostante viene riconosciuta dall'URC. 
8.1 Dagli atti emerge che il corso in questione sarebbe stato riconosciuto in base a quanto previsto all'art. 66a cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 1° luglio 2003, secondo cui l'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: 
a. adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b; 
 
b. hanno almeno 30 anni e 
 
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione. 
Per l'art. 66b LADI, nel frattempo abrogato mediante modifica del 22 marzo 2002, entrata in vigore il 1° luglio 2003, gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione (cpv. 1). La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento (cpv. 2). 
 
Al riguardo va precisato che non vengono ammesse unicamente formazioni riconosciute a livello federale dalla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFP), bensì tutte le formazioni assegnanti un certificato di capacità federale oppure equivalente (DLA 1999 no. 37 pag. 217). 
 
L'art. 66c cpv. 1 LADI prevede poi che il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. 
 
L'art. 90a cpv. 2 OADI precisa infine che il contratto di formazione è concluso, conformemente alla LFP, in forma di contratto di tirocinio. Secondo la giurisprudenza ciò significa unicamente che il contratto di formazione deve rispettare le condizioni quadro definite da questa legge (DLA 1999 no. 37 pag. 217). 
8.2 Per quanto riguarda ora la formazione di massaggiatore medico, contrariamente a quella di aiuto familiare, la Corte cantonale ha confermato l'opinione dell'amministrazione, non essendo a suo dire possibile concludere un contratto di tirocinio ed essendo unicamente prevista la partecipazione a due stage, la cui remunerazione viene versata a titolo facoltativo. 
9. 
Alla luce della documentazione agli atti l'opinione dei primi giudici può senz'altro essere condivisa. 
 
In effetti dagli atti emerge da un lato che per frequentare la formazione di aiuto familiare e, meglio, di operatore socio-assistenziale è necessario concludere un contratto di tirocinio con la scuola competente ai sensi della LFP. 
 
Dall'altro lato, la formazione di massaggiatore medico - che si compone di un primo anno, in cui si assimila la necessaria teoria e pratica scolastica, e di un secondo, in cui, oltre a frequentare la scuola, vengono eseguiti due stage della durata di quattro rispettivamente sei mesi - presuppone la conclusione di un contratto di ammissione al biennio di formazione professionale e due contratti con gli istituti in cui vengono eseguiti gli stage. Non si può tuttavia affermare che venga concluso un contratto di formazione in forma di contratto di tirocinio ai sensi della LFP: non risulta infatti che esso venga approvato da un'autorità cantonale. Inoltre, non è previsto che il datore di lavoro, presso cui l'interessato esegue gli stage, rispettivamente la scuola presso cui acquisisce la propria formazione, debbano versare una remunerazione ai sensi dell'art. 66c cpv. 1 LADI (si vedano in proposito le sentenze del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 4 e dell'11 marzo 1999 in re S., C 418/98, consid. 2c−d). 
 
Non è poi stato dimostrato, con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali, che l'attestato rilasciato dalla scuola sia equivalente ad un attestato federale. 
 
Infine risulta dagli atti che al momento della pronuncia della decisione amministrativa l'assicurata non aveva ancora compiuto trent'anni, ai sensi dell'art. 66a cpv. 1 lett. b LADI
10. 
In simili condizioni, si deve senz'altro concludere che nemmeno sono adempiuti, in concreto, i presupposti per riconoscere, a favore dell'assicurata, degli assegni di formazione alfine di frequentare il corso quale massaggiatrice medica e che, pertanto, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto, in quanto infondato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 22 marzo 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: