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[AZA 7] 
U 181/98 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 22 maggio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
L._______, opponente, rappresentato dall'avv. Francesca 
Gemnetti, Via Nizzola 4, 6501 Bellinzona, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
 
F a t t i : 
 
A.- L._______, nato nel 1949, di professione boscaiolo, 
lavorava come aiuto volo presso la ditta H._______ SA 
di B._______ quando, il 6 giugno 1990, fu vittima di un 
infortunio professionale. Egli ne riportò un trauma distorsivo/contusivo 
del ginocchio destro, curato con meniscectomia 
parziale mediale, ricostruzione del legamento collaterale 
mediale e osteotomia valgizzante derotativa. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Mediante decisione 2 settembre 1997, l'INSAI dispose 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 17% dal 1° 
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità 
del 5%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, 
il 20 ottobre 1997. 
 
B.- Assistito dall'avv. Francesca Gemnetti, L._______ 
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del 
Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita 
d'invalidità del 35% e la concessione del beneficio dell'assistenza 
giudiziaria e del gratuito patrocinio con rifusione 
di spese e ripetibili. 
Con decisione 2 febbraio 1998 la vicepresidente del 
Tribunale cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta. 
 
Per giudizio del successivo 28 aprile, l'autorità giudiziaria 
di primo grado accolse poi parzialmente il gravame, 
obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita 
calcolata su un'invalidità del 30%. L'Istituto venne inoltre 
condannato al pagamento di ripetibili nella misura di 
fr. 1'000.-. 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto 
amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso 
d'invalidità al 17%, conformemente alla decisione su opposizione 
litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite l'avv. Francesca Gemnetti, 
postula la reiezione del gravame, il riconoscimento di 
un tasso d'invalidità del 35% e il beneficio dell'assistenza 
giudiziaria gratuita. Da parte sua l'Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
I primi giudici hanno in particolare esposto 
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato 
invalido. Essi hanno poi rilevato, pure a ragione, che al 
fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o 
al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti 
che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente 
da altri specialisti, precisando, da un lato, come il 
compito del medico consista nel porre un giudizio sullo 
stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali 
attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, 
come la documentazione medica costituisca un importante 
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora 
ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa 
esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata 
adesione. 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 3 marzo 1994 e il 
18 marzo 1997 dal dott. K._______ e dal dott. C._______, 
entrambi medici di circondario dell'INSAI, i primi giudici 
hanno considerato che l'assicurato, a dipendenza dei postumi 
infortunistici al ginocchio destro, non era più in grado 
di svolgere l'attività esercitata prima dell'incidente subito 
nel 1990. Come l'istituto assicuratore, essi hanno però 
ritenuto l'interessato abile al lavoro in misura completa 
in attività sostitutive leggere compatibili con lo stato 
di salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni 
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio 
impugnato. Le censure formulate in proposito dall'opponente, 
analoghe a quelle da lui presentate in sede di gravame 
all'autorità cantonale, non permettono a questa Corte di 
pervenire ad una diversa conclusione (cfr. sull'attendibilità 
delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI, 
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 
pag. 1341 segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, 
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata 
in tema di determinazione del salario di riferimento 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati 
non qualificati con problemi di salute in attività 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata 
in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato. Qualora 
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se 
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle 
circostanze personali e professionali del caso concreto 
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni 
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado 
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è 
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al 
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del 
salario statistico permettesse di tener conto delle varie 
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora 
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a 
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da 
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, 
il giudice non può senza valido motivo sostituire il 
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio 
querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe 
in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti 
di tali ditte percepissero un reddito annuo medio 
pari a fr. 42'030.-. Orbene, il Tribunale federale delle 
assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno 
ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito 
appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla 
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale 
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori 
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e 
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al 
limite massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.- annui) non 
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto 
a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% 
merita di essere ristabilita. 
 
4.- a) L'opponente ha domandato di essere posto al beneficio 
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione 
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione 
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione 
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti giuridici 
posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che 
il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio 
di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation 
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). 
Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, 
che già aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, 
con decisione esplicante tuttora effetto, viene comunque 
esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi in grado 
di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del 
Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG
 
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la 
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva 
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione 
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo 
di regola gratuita (art. 134 OG). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 28 aprile 1998 essendo annullato. 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è 
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà alla patrocinatrice 
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi 
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio 
per la procedura federale. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 22 maggio 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :