Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_473/2013 
 
Sentenza del 22 maggio 2013 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Sequestro di armi e munizioni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con sentenza del 15 febbraio 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione pronunciata il 28 novembre 2012 dal Consiglio di Stato ticinese in materia di sequestro di armi e munizioni nonché posto a suo carico le tasse e le spese in base al suo parziale gra-do di soccombenza. 
 
B. 
Il 29 aprile 2013 A.________ si è rivolto alla Corte cantonale, contestando l'addebito delle spese. Il 30 aprile successivo il Tribunale cantonale amministrativo, confermando la ricezione del gravame, ha avvisato l'interessato che, salvo avviso contrario da fare valere entro il 13 maggio 2013, il suo scritto sarebbe stato trasmesso al Tribunale federale per motivi di competenza ed evasione. Inoltre ha attirato la sua attenzione sul fatto che, siccome la sentenza litigiosa gli era stata notificata il 20 febbraio 2013, il termine per esperire un eventuale ricorso era scaduto il 22 marzo 2013. 
 
C. 
Come preannunciato la Corte cantonale ha trasmesso, il 17 maggio 2013, il ricorso di A.________ a questa Corte. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2. 
2.1 Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata. Il termine è osservato, ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). I termini la cui decorrenza dipende, come nella fattispecie, da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF). 
 
2.2 Come emerge dagli atti di causa, segnatamente dal tracciamento degli invii trasmesso in copia dalla Corte ticinese, la sentenza cantonale, spedita il 19 febbraio 2013 è stata recapitata (allo sportello) al ricorrente il 20 febbraio successivo. Ne discende che il termine ricorsuale improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF) di 30 giorni di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF è scaduto, come constatato a ragione dall'autorità precedente, il 22 marzo 2013. Il ricorso esperito il 29 aprile 2013 è quindi manifestamente tardivo, il fatto che sia stato inoltrato alla Corte cantonale non arrecando al ricorrente pregiudizio alcuno (cfr. art. 48 cpv. 3 LTF). 
 
3. 
3.1 Il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
3.2 Avvisato in tempo utile (dall'autorità precedente) della tardività del suo gravame, il ricorrente avrebbe potuto rinunciare al proseguimento della procedura, ciò che non ha fatto. Gli incombe ora sopportare le spese inutili da lui causate (art. 66 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle Istituzioni, Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22 maggio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud