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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_622/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 giugno 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Trascuranza degli obblighi di mantenimento, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 28 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza del 20 gennaio 2015 la Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento; 
che il 26 gennaio 2015 l'imputato ha chiesto alla Pretura penale la motivazione scritta della sentenza, annunciando appello contro la stessa; 
che la decisione motivata di primo grado gli è stata notificata al recapito in Svizzera il 18 marzo 2015; 
che il 7 aprile 2015 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha stralciato dai ruoli il procedimento; 
che, nel frattempo, con allegato del 7 aprile 2015 consegnato alla posta l'8 aprile 2015, A.________ ha presentato una dichiarazione scritta d'appello giunta alla CARP il 10 aprile 2015; 
che con decisione del 28 aprile 2015 la Corte cantonale, rilevato che il termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione scritta d'appello era scaduto il 7 aprile 2015, ha nuovamente stralciato dai ruoli il procedimento; 
che A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in particolare di entrare nel merito dell'appello e di proscioglierlo dall'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento; 
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e di concedere l'effetto sospensivo al gravame; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del ricorso (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione della tardività dell'appello; 
che la CARP ha puntualmente motivato le ragioni per cui la dichiarazione scritta d'appello era tardiva e il gravame non poteva quindi essere esaminato nel merito; 
che spettava pertanto al ricorrente confrontarsi con tali motivi, spiegando conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF perché la CARP avrebbe violato il diritto accertando la tardività dell'appello e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che in questa sede il ricorrente riconosce di avere consegnato l'8 aprile 2015 alla posta la dichiarazione scritta d'appello, contestando per contro essenzialmente l'adempimento del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento; 
che le argomentazioni ricorsuali riguardano quindi il merito del procedimento penale ed esulano perciò dall'oggetto del litigio; 
ch'egli critica invero, di transenna, anche il fatto che la Corte cantonale con la decisione del 28 aprile 2015 abbia stralciato dai ruoli il procedimento, nonostante fosse già stato oggetto di una decisione analoga il 7 aprile 2015; 
che la critica non ha portata pratica e non deve perciò essere esaminata dal Tribunale federale, il quale non è tenuto ad esprimersi su questioni teoriche, anche se di natura formale (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2); 
che il ricorrente non ha infatti subito alcun pregiudizio dalla decisione di stralcio del 7 aprile 2015, giacché la CARP ha comunque preso atto della dichiarazione scritta di appello da lui presentata, esaminandone la tempestività e statuendo nuovamente al riguardo con la decisione del 28 aprile 2015, qui impugnata; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate al ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, vista la sua situazione finanziaria e la natura della fattispecie, si giustifica di rinunciare a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF); 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 giugno 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni