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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_369/2011 
 
Sentenza del 22 luglio 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponenti. 
 
Oggetto 
procedimento penale; decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 14 giugno 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 21 marzo 2011 A.________ ha querelato B.________ e C.________ per titolo di minaccia (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP) e abuso di autorità (art. 312 CP), in relazione alla conduzione di un interrogatorio nell'ambito di un procedimento penale aperto nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP); 
che con decisione del 12 aprile 2011 il Procuratore generale ha decretato l'abbandono del procedimento, rilevando la mancanza di sufficienti indizi di reato e degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati; 
che con giudizio del 14 giugno 2011 la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo del denunciante contro il decreto di abbandono; 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in particolare di annullarla, di condannare i querelati e di sospendere il procedimento penale aperto a suo carico; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione sarebbe incostituzionale; 
che già la Corte cantonale ha rilevato che il reclamo non rispettava interamente le esigenze di forma e di motivazione, siccome il ricorrente si limitava a contestare l'operato del magistrato inquirente ed a riprendere testualmente la denuncia senza addurre alcun elemento che avrebbe giustificato la promozione dell'accusa; 
 
che la Corte cantonale ha comunque esaminato la fattispecie, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento del criticato interrogatorio, negando l'esistenza di elementi costitutivi dei reati ipotizzati; 
che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni addotte dalla Corte cantonale, ma si limita a ribadire la sua versione dei fatti e ad esporre la sua situazione personale; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito; 
che, vista la situazione del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22 luglio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Eusebio Gadoni