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«AZA 7» 
U 157/00 Ws 
IVa Camera 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza del 22 agosto 2000 
 
nella causa 
M.________, ricorrente, 
 
contro 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- M.________, nato nel 1957, cavista e macchinista 
alle dipendenze della ditta M.________ di I.________ e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), ha riportato il 31 ottobre 1996 un infortunio al ginocchio destro, il quale è stato assunto dall'INSAI; l'assicurato è stato considerato nuovamente abile al lavoro nella misura del 100 % a contare dal 1° gennaio 1997. Il 12 dicembre 1996, durante una visita riguardante detto ginocchio, l'interessato aveva annunciato al medico di circondario dell'INSAI di soffrire di disturbi anche al ginocchio sinistro. Riconduceva tali dolori ad una caduta con successivo urto contro un sasso occorsogli nell'estate 1996, evento che però non era mai stato annunciato e per il quale l'infortunato, coscienzioso lavoratore, neppure aveva consultato un medico. Egli ha chiesto che le conseguenze di questo infortunio pure venissero assunte dall'INSAI. 
Con decisione del 6 febbraio 1998 l'Istituto assicuratore, fatto capo al parere dei sanitari interpellati, tra i quali figurava segnatamente il dott. C.________, medico di circondario espressosi da ultimo il 5 novembre 1997, ha constatato l'assenza di un nesso causale tra i dolori lamentati e la caduta avvenuta nell'estate 1996, precisando d'altronde che il danno diagnosticato non poteva essere considerato una lesione pariaficabile ad un infortunio ai sensi di legge. Ha pertanto rifiutato l'assegnazione di prestazioni per l'evento in discussione. Detto provvedimento è stato confermato mediante decisione su opposizione del 15 febbraio 1999. 
 
B.- Rappresentato dall'Organizzazione X.________, l'interessato è insorto contro questa decisione con gravame interposto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Si avvaleva dell'opinione espressa dal dott. B.________, che in data 27 aprile 1998 aveva effettuato un'artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro ed il 10 marzo 1999 aveva ritenuto doversi addebitare la problematica riscontrata alle conseguenze dell'evento verificatosi nell'estate 1996. Postulava che a dipendenza del lamentato danno gli venissero concesse le previste prestazioni. 
L'autorità di ricorso, fondandosi in particolare su una perizia giudiziaria il cui allestimento è stato affidato al dott. M.________, specialista FMH di chirurgia ortopedica, il quale considerava essere il danno al ginocchio solo "possibilmente" una conseguenza dell'evento verificatosi nell'estate 1996 (referto peritale del 6 dicembre 1999), ha respinto l'impugnativa con giudizio del 28 febbraio 2000. La Corte cantonale, ammesso implicitamente il verificarsi di un infortunio ai sensi di legge, ha però ritenuto in sostanza che i disturbi al ginocchio sinistro non potevano essere posti a carico dell'INSAI in quanto difettava, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra gli stessi e l'evento considerato. 
 
C.- Con atto 14 aprile 2000 l'assicurato interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Conclude chiedendo che l'INSAI sia tenuto ad assumere il caso d'infortunio occorsogli nell'estate 1996 e quindi a riconoscergli le prestazioni cui ha diritto. A sostegno del suo gravame afferma che il dott. B.________ aveva più volte dichiarato essere i disturbi lamentati la conseguenza del menzionato evento. Ha inoltre prospettato di produrre, non appena ne fosse stato in possesso, un'attestazione del surricordato sanitario atta a confutare la valutazione del dott. M.________. 
L'Istituto assicuratore chiede l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la Cassa malati S.________ hanno rinunciato a determinarsi. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente indicato i principi che governano i presupposti di un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando in particolare a quali condizioni sono dati i requisiti per l'erogazione di prestazioni assicurative rilevando fra l'altro come la relazione fra infortunio e danno alla salute debba essere probabile, una semplice possibilità non bastando. A questa esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia realizzato il requisito di un nesso di causalità naturale tra l'evento verificatosi nell'estate 1996 ed il danno alla salute lamentato dall'insorgente è stato delucidato facendo capo ad una vasta documentazione medica, segnatamente ad una perizia giudiziaria circostanziata ed approfondita stilata dal dott. M.________ in data 6 dicembre 1999. In base alla stessa, l'autorità di ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata relazione di causalità risultava unicamente possibile, ma che essa non era dimostrata secondo il grado della verosimiglianza preponderante. Tale conclusione è stata formulata dal perito incaricato facendo riferimento alle svariate indagini mediche eseguite in precedenza. 
Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti all'inserto, appare motivata e convincente, e ciò indipendentemente dalle specifiche circostanze che possono aver indotto l'interessato a indugiare ad annunciare l'evento infortunistico. Nemmeno deve, in tali circostanze, essere esaminato il tema dell'esistenza di un nesso di causalità adeguata, giacché il presupposto sarebbe di rilievo soltanto a condizione che fosse adempiuto quello della sussistenza di un nesso di causalità naturale. 
 
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate davanti all'istanza inferiore, appellandosi alla menzionata opinione del dott. B.________. Alla luce di quanto precede, esse non possono però infirmare le conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale nella propria pronunzia, ai considerandi della quale basta pertanto fare riferimento in concreto. Né si giustifica, date le precise indagini operate dal perito giudiziario, di far capo a ulteriori accertamenti probatori, segnatamente di attendere una prospettata ma sinora non prodotta attestazione dell'anzidetto medico. 
L'opinione della Corte di prime cure merita pertanto integrale conferma e deve essere fatta propria dal Tribunale federale delle assicurazioni. 
 
c) Discende dalle suesposte considerazioni che il gravame di M.________ risulta infondato; la pronunzia querelata e la decisione amministrativa sono quindi meritevoli di tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 agosto 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere: