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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_369/2010 
 
Sentenza del 22 settembre 2010 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Pietro Moggi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.A.________, 
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
mutuo ipotecario, diritto straniero, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 18 maggio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Ritenuto in fatto: 
che il matrimonio tra i cittadini germanici A.A.________ e B.A.________, contratto nel 1990, è stato dichiarato sciolto per divorzio il 25 maggio 2000 dall'Amtsgericht di X.________, il quale ha disgiunto dalla causa di stato la procedura di liquidazione del regime matrimoniale; 
che questa procedura, sfociata in una transazione 14 maggio 2002 e in una sentenza 17 maggio 2005 del medesimo tribunale, non ha permesso di liquidare le pretese avanzate da B.A.________ in relazione a un mutuo di DM 500'000.--, erogato dalla C.________ AG di X.________ nel 1993 per l'acquisto da parte della moglie di un appartamento a Y.________; 
che tale mutuo, concesso con responsabilità solidale dei coniugi, era stato garantito da una cartella ipotecaria di pari importo sull'immobile adibito ad abitazione coniugale a Z.________, la cui proprietà era stata trasferita alla moglie durante il matrimonio ma poi retrocessa a B.A.________ il 14 maggio 2002, con la liquidazione del regime dei beni; 
che il 26 aprile 2005 B.A.________ ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano l'ex moglie A.A.________, nel frattempo trasferitasi in Ticino, onde incassare Euro 103'206.56 (rispettivamente fr. 158'938.10), costituenti il totale degli oneri per interessi, ammortamenti e spese da lui interamente sopportati per il suddetto mutuo dopo la separazione, risalente al 1997, e fino al 31 dicembre 2004; 
che A.A.________ ha integralmente avversato la pretesa dell'ex marito; 
che, a suo dire, l'assunzione di tali oneri da parte di B.A.________ era stata pattuita negli accordi matrimoniali conclusi nel 1990 e comunque, nella peggiore delle ipotesi, essi avrebbero semmai dovuto venir suddivisi a metà; 
che, statuendo il 16 ottobre 2008, il Pretore ha accolto la petizione per Euro 75'014.--, limitatamente agli oneri pagati da B.A.________ fino al 14 maggio 2002, quando la proprietà dell'immobile di Z.________ gli è stata retrocessa ed egli si è assunto l'integralità del debito di DM 500'000.--; 
 
che il 18 maggio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del cantone Ticino, adita da entrambe le parti, ha riformato la pronunzia pretorile accogliendo integralmente la petizione, per Euro 103'206.56, oltre agli interessi del 4 % dal 26 aprile 2005; 
che, a differenza del giudice di primo grado, la Corte d'appello ha in-fatti negato l'avvenuta assunzione da parte di B.A.________, il 14 maggio 2002, del mutuo solidale concluso a suo tempo con C.________ AG; 
che in queste circostanze, avendo egli anche dopo tale data continuato a pagare personalmente gli oneri relativi al debito solidale contratto per l'acquisto di un immobile di cui l'ex moglie era l'unica beneficiaria economica, la Corte ticinese ha accolto integralmente la sua pretesa; 
che il 21 giugno 2010 A.A.________ ha inoltrato ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo la modifica della sentenza cantonale nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, della reiezione integrale della petizione, oppure, in via subordinata, l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Tribunale di appello per nuovo giudizio nel senso dei considerandi; 
che, con osservazioni del 18 agosto 2010, B.A.________ ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, rispettivamente di respingerlo integralmente, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione; 
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata respinta con decreto presidenziale del 9 luglio 2010; 
 
Considerando in diritto: 
che la Corte cantonale ha fondato il suo giudizio sul § 426 BGB, norma del diritto tedesco regolante i rapporti interni dei debitori solidali e i diritti di regresso degli uni verso gli altri; 
che nel caso specifico - hanno stabilito i giudici ticinesi - questo disposto dà al marito il diritto al rimborso di tutti gli oneri pagati a dipendenza del mutuo, acceso con responsabilità solidale di entrambi i coniugi ma nell'interesse esclusivo della moglie; 
che dinanzi al Tribunale federale viene invocato il motivo di ricorso dell'art. 96 lett. a LTF "per incompleto accertamento del diritto estero applicabile", subordinatamente quello dell'art. 96 lett. b LTF, avendo il Tribunale d'appello applicato erroneamente il § 426 BGB; 
che, in particolare, la ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di non aver tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale germanica in merito alla correlazione fra la procedura di compensazione dell'aumento nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale (Zugewinnausgleichsverfahren) e la ripartizione nei rapporti interni tra debitori solidali (Gesamtschuldnerausgleich); 
che l'art. 96 lett. a LTF permette di sanzionare il giudizio cantonale reso in applicazione di una legge straniera diversa da quella alla quale rinvia il diritto internazionale privato svizzero, ma non di verificare se il diritto estero sia stato applicato correttamente; 
che la correttezza dell'applicazione del diritto straniero può essere esaminata soltanto entro i limiti dell'art. 96 lett. b LTF, ovvero nell'ambito delle cause di natura non pecuniaria; 
che questa condizione non è in concreto adempiuta, poiché la causa ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro e ha quindi carattere pecuniario; 
che, essendo il valore litigioso superiore a fr. 30'000.--, la ricorrente avrebbe tutt'al più potuto invocare il motivo di ricorso dell'art. 95 lett. a LTF, prevalersi di una violazione all'art. 9 Cost. e censurare l'applicazione del diritto germanico siccome arbitraria (DTF 133 III 446 consid. 3.1); 
che in tal caso avrebbe dovuto enunciare espressamente il citato motivo di ricorso e, soprattutto, dimostrare con un'argomentazione precisa il carattere manifestamente insostenibile della sentenza impugnata, sia nella motivazione sia nel risultato (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF135 V 2 consid. 1.3 pag. 4); 
che, sotto questo profilo, le esigenze rigorose di motivazione sono analoghe a quelle in precedenza poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 III 638 consid. 2); 
che in concreto, però, la ricorrente non ha invocato né il motivo di ricorso dell'art. 95 lett. a LTF né dell'art. 9 Cost. e non ha motivato affatto l'arbitrio, limitandosi semplicemente a contrapporre la propria interpretazione del § 426 BGB, dedotta dalla giurisprudenza, alle tesi espresse dai giudici cantonali, senza peraltro nemmeno prendere in considerazione tutti i risvolti della loro motivazione (sulle esigenze poste alla censura di violazione del divieto dell'arbitrio cfr. DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 p. 262); 
che il ricorso in materia civile appare pertanto interamente inammissibile, come affermato giustamente dall'opponente; 
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF); 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 6'500.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22 settembre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi