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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_599/2011 {T 0/2} 
 
Sentenza del 22 settembre 2011 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Ursprung, Presidente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
R.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio regionale di collocamento, 
Via della Posta 9, 6600 Locarno, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 luglio 2011. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che con decisione su opposizione del 24 gennaio 2011 l'Ufficio regionale di collocamento di Locarno (URC) ha fissato l'inizio del diritto alle indennità di disoccupazione di R.________ al 28 aprile 2010 e non agli inizi di gennaio dello stesso anno, come invece richiesto dall'assicurato, 
che R.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha sostanzialmente confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 25 luglio 2011), 
che l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale chiede di riconoscergli il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2010, 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), 
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione, 
che infatti il ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato, 
che in particolare l'insorgente non spiega adeguatamente perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale in me-rito alla data di inizio del periodo di disoccupazione sarebbe contraria al diritto applicabile, 
che a questo proposito non può certo bastare il semplice accenno a una non meglio precisata falsità in documenti, 
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. 
 
Lucerna, 22 settembre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Schäuble