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[AZA 7] 
H 114/01 Ws 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, 
Leuzinger, Gianella, supplente; Bürki Moreni, cancelliera 
 
Sentenza del 23 gennaio 2002 
 
nella causa 
L.________, ricorrente, rappresentato dalla Società Fiduciaria Confalonieri SA, 6901 Lugano, 
 
contro 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- L.________ ha iniziato a svolgere l'attività indipendente di geologo a partire dal 1° marzo 1995. La Cassa di compensazione del Canton Ticino, ricevute le comunicazioni dell'autorità fiscale, con decisioni del 26 luglio 2000, ha quindi determinato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'interessato per l'attività lucrativa esercitata dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1999. L'amministrazione si è in particolare fondata su un reddito aziendale di fr. 106'000.-- e su un capitale investito nell'azienda di fr. 16'000.--, definiti in base alla tassazione intermedia 1995-96. 
 
B.- Contro tali provvedimenti l'interessato si è rivolto alla Cassa con atto 22 agosto 2000, inviandone copia al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino. Egli ha precisato che il reddito effettivamente conseguito nel periodo 1995-1999 era inferiore ai fr. 530'000.-- (fr. 106'000.-- x 5) computati dalla Cassa. L'assicurato ha quindi proposto di fissare i contributi in base ad un reddito annuo di fr. 106'000.-- per gli anni 1995-1996, così come stabilito, e di fr. 63'000.-- per il periodo 1997-1999. 
Il Tribunale cantonale, considerato quale ricorso la lettera inviatagli da L.________, l'ha trasmessa per la risposta alla Cassa, la quale ha addotto di ritenere giustificate le allegazioni dell'interessato e chiesto di confermare il reddito aziendale di fr. 106'000.-- per le decisioni 1995 e 1996 e di rettificarlo da fr. 106'000.-- a fr. 63'000.-- per quelle riferite agli anni dal 1997 al 1999, ritenuto che tornava applicabile la procedura straordinaria di fissazione dei contributi. L'insorgente ha, dal canto suo, comunicato d'essere d'accordo con le proposte formulate. 
L'istanza giudiziaria cantonale, richiamati gli incarti fiscali, ha poi chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità, nella fattispecie, della procedura straordinaria, all'amministrazione interessata, la quale, l'8 gennaio 2001, ha dichiarato che l'applicazione di tale procedura dipendeva dal fatto che, in base alla tassazione fiscale 1999-2000, il reddito aziendale si scostava in modo particolarmente sensibile rispetto ai due anni precedenti. 
L.________ ha ribadito di condividere le conclusioni della Cassa. 
Con giudizio 20 febbraio 2001 il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso, dichiarando inapplicabile la procedura richiamata dall'insorgente e dalla Cassa. 
 
C.- L.________, rappresentato dalla Società Fiduciaria Confalonieri SA di Lugano, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e ribadendo in sostanza quanto postulato in sede amministrativa e cantonale. 
Chiamata a determinarsi, la Cassa propone la reiezione del gravame, poiché il Tribunale cantonale non ha ammesso l'applicazione della procedura straordinaria. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto : 
 
1.- Nella fattispecie in esame si tratta di stabilire se, per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dal 1997 al 1999 da L.________ per l'attività indipendente svolta, è possibile applicare la procedura straordinaria di cui all'art. 25 cpv. 4 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2000. 
Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente errato, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
2.- a) Nel querelato giudizio la precedente istanza ha correttamente enunciato la vecchia normativa legale applicabile in concreto, segnatamente con riferimento ai contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività indipendente (art. 4 e 9 LAVS) e alle relative disposizioni di esecuzione che distinguevano due sistemi di calcolo dei medesimi, quello ordinario (vecchio art. 22 segg. OAVS) e quello straordinario (vecchio art. 25 OAVS). 
Il primo giudice ha pure già rammentato i casi e le modalità di applicazione della procedura straordinaria di fissazione dei contributi in caso di inizio di attività indipendente e per modificazione delle basi di reddito, elencandone i presupposti legali e giurisprudenziali (art. 25 cpv. 1 OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000; SVR 1997 AHV no. 122 pag. 373; DTF 106 V 76 consid. 3a; RCC 1992 pag. 499 consid. 2b, 1988 pag. 35 e 537 e riferimenti). 
A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
 
b) Nell'impugnato giudizio il Tribunale di primo grado ha pure correttamente esposto a quali condizioni trova applicazione la procedura straordinaria di fissazione dei contributi sociali prevista al vecchio art. 25 cpv. 4 OAVS
Per questa norma se il reddito netto del primo esercizio commerciale si scosta in modo particolarmente sensibile da quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, basandosi sul reddito netto che serve da base per il calcolo dei contributi di questo periodo. Ciò avviene soltanto se il primo esercizio commerciale: a) inizia il 1° gennaio di un anno pari; o b) comincia in un anno dispari e termina in un anno pari. 
La disposizione disciplina in particolare la protrazione, per la durata di due anni, dell'applicazione della procedura straordinaria secondo il vecchio art. 25 cpv. 1 OAVS, quando il passaggio alla procedura ordinaria di cui al vecchio art. 22 seg. OAVS non tiene conto delle rilevanti modifiche economiche intervenute dalla realizzazione del motivo che ha giustificato l'applicazione del calcolo fondato sulla situazione presente (DTF 115 V 181 consid. 2c.; VSI 1995 pag. 3 seg.). 
Il disposto citato costituisce norma regolamentare di cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di constatare la conformità alla legge (sentenza del 9 aprile 1997 in re O., consid. 3b, H 234/95; RCC 1986 pag. 300 consid. c). 
Conformemente alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza (DTF 120 V 162 consid. 4; SVR 1994 AHV no. 16 pag. 40 consid. 4b; RCC 1981 pag. 489 consid. 3b), lo scarto dei redditi è considerato particolarmente sensibile e - e giustifica quindi l'adozione della procedura straordinaria di fissazione dei contributi - quando il reddito netto del primo esercizio contabile, convertito in guadagno annuale, si differenzia del 25%, in più o in meno, dal reddito medio dei due anni seguenti, e quando la differenza è sensibile anche in relazione all'importo dei contributi. 
 
 
3.- Secondo l'art. 43 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (cpv. 1). Inoltre il reddito dell'attività lucrativa indipendente è determinato secondo il risultato medio dell'esercizio commerciale chiuso nel periodo di computo (cpv. 2); se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, il risultato è convertito in reddito annuo (cpv. 3). 
Per l'art. 44 cpv. 1 LIFD all'inizio dell'assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato: a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi, e b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante un anno almeno, calcolato su dodici mesi 
 
4.- In casu il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso, in quanto il primo esercizio commerciale, avviato nel 1995, si è concluso nel medesimo anno e non nel corso o alla fine del 1996, come invece previsto dall'art. 25 cpv. 4 lett. b OAVS, vigente fino a fine 2000. 
 
a) Da un attento esame degli atti discende che l'opinione del Tribunale di prima istanza dev'essere integralmente condivisa. Risulta infatti dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che in concreto non sono dati i presupposti della lettera b dell'art. 25 cpv. 4 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000. Di conseguenza l'estensione dell'applicazione della procedura straordinaria non è ammissibile. 
 
In proposito occorre rilevare che il giudice cantonale, accertato che non vi era disputa sull'inizio dell'attività indipendente, che coincide con il 1° marzo 1995, ha asseverato che il primo esercizio commerciale si è concluso il 31 dicembre 1995. Siffatta determinazione si fonda su documentazione agli atti, prodotta peraltro dall'interessato, da cui risulta che quest'ultimo, per la dichiarazione fiscale 1997/98, riferita ai redditi conseguiti nel 1995/1996, aveva presentato un rendiconto che considerava separatamente l'esercizio 1995 da quello del 1996; inoltre il ricorrente aveva inviato il 3 luglio 1997 una lettera all'Ufficio di tassazione di Lugano-Città, in cui distingueva chiaramente l'attività del 1995 da quella del 1996. 
Pure nel ricorso cantonale egli si è attenuto a questa suddivisione temporale. 
Del resto sulla questione decisiva del primo esercizio commerciale il ricorrente non si confronta. Nel gravame a questa Corte, egli nulla dice infatti sulla fine del periodo - se sia ad esempio da posizionare al 31 dicembre 1996 - e nemmeno sostiene che le conclusioni del primo giudice, rese con riferimento ai citati documentati, siano errate, limitandosi a sostenere che non è giustificato fondare il calcolo dei contributi su redditi non effettivamente percepiti. 
 
b) Come si è detto al consid. 1, il limitato potere di cognizione di questa Corte non consente di esaminare d'ufficio l'estensione temporale del primo esercizio commerciale. 
Non essendo ravvisabile alcun accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti (cfr. art. 104 lett. b e 105 cpv. 2 OG), a fondamento di questa sentenza sarà di conseguenza considerato, così come operato dal giudice cantonale, che il primo esercizio da indipendente - iniziato il 1° marzo 1995 - si è concluso il 31 dicembre dello stesso anno. Ne consegue quindi che non vi è spazio nel caso di specie per procedere alla fissazione dei contributi assicurativi secondo la procedura straordinaria di cui all'art. 25 cpv. 4 lett. b OAVS, vigente sino a fine 2000. 
 
 
5.- Sulla conclamata distorsione della norma, infine, per cui si pagano contributi su redditi non percepiti, è vero che vi è convergenza, motivo per cui il legislatore vi ha già posto rimedio, modificandola a partire dal 1° gennaio 2001 (VSI 2000 pag. 107 segg.). Siffatto cambiamento non giova comunque al ricorrente, nel diritto delle assicurazioni sociali in materia di contributi non tornando applicabile il principio della lex mitior imperante nel diritto penale, bensì essendo rilevante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (DTF 122 V 35 consid. 1; RAMI 1999 no. K 994 pag. 321 consid. 2). 
Alla luce delle citate considerazioni, il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto, mentre il giudizio impugnato va confermato. 
 
6.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). 
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 23 gennaio 2002 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
La Cancelliera :