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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.241/2003 /viz 
 
Sentenza del 23 febbraio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
compagnia d'assicurazione X.________, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, 
 
contro 
 
B.A.________, 
C.A.________, 
D.A.________, 
attori e opponenti, 
tutti e tre patrocinati dall'avv. Alessandro Guglielmetti, 
 
Oggetto 
assicurazione, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
28 ottobre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La fu A.A.________ si è tolta la vita il 19 marzo 1995. Quindici anni prima, ella aveva stipulato con la compagnia d'assicurazione X.________ una polizza assicurativa che prevedeva un'indennità di decesso di fr. 100'000.--. La compagnia di assicurazione convenuta si è opposta alla petizione con cui B.A.________, C.A.________ e D.A.________ - tre dei quattro beneficiari - hanno reclamato il versamento della predetta indennità, ritenendo che secondo le Condizioni generali d'assicurazione n. 7 e n. 12 e contrario, il suicidio non era assicurato. 
B. 
Con sentenza 27 settembre 2002, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accolto integralmente la petizione, ritenendo - sulla scorta delle prove esperite - che la fu A.A.________, al momento del suicidio, era in uno stato di totale mancanza di discernimento. Il suo atto estremo, pertanto, sarebbe stato non intenzionale (anche detto patologico, poiché conseguenza dello stato depressivo di cui soffriva la donna), e dunque, in applicazione dell'art. 14 LCA, equiparabile ad un infortunio o ad una malattia. 
C. 
Con la sentenza 28 ottobre 2003 qui impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appellazione della compagnia d'assicurazione, confermando parimenti il giudizio pretorile. La Corte cantonale, confermata l'applicabilità dell'art. 14 LCA ed espostone i principi, ha confermato la correttezza della valutazione delle prove eseguita dal primo giudice sullo stato di salute psichica della donna, e sul nesso causale fra il medesimo e l'insano gesto. 
D. 
Contro la sentenza del Tribunale di appello insorge avanti al Tribunale federale la convenuta. Con ricorso per riforma 28 novembre 2003, essa lamenta l'asserita violazione degli artt. 8, 16 e 18 CC, in particolare per aver la Corte cantonale "misconosciuto e violato, applicandolo erroneamente, il concetto di incapacità di discernimento di cui all'art. 16 CCS". 
 
Non è stata chiesta risposta agli attori (art. 59 cpv. 1 OG), ed il Tribunale di appello non ha ritenuto di dover presentare osservazioni (art. 56 OG). 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio, e con piena cognizione, la ricevibilità dei gravami sottopostigli (DTF 129 I 173 consid. 1 pag. 174; 129 II 225 consid. 1 pag. 227; 128 I 46 consid. 1a pag. 48). 
1.2 Il tempestivo gravame (art. 54 cpv. 1 OG), diretto contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino in una procedura alla quale la ricorrente era parte, è ricevibile dal profilo dell'art. 48 cpv. 1 OG. Anche il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è in concreto manifestamente superato. 
2. 
2.1 Per chiara scelta del legislatore, accertamenti di fatto non sono atti ad originare una violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 3 OG). Discende da questo principio che nell'ambito del ricorso per riforma sono irricevibili le censure dirette contro le constatazioni di fatto o l'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG; DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 277, 127 III 543 consid. 2c pag. 547, 126 III 189 consid. 2a cpv. 3 pag. 191, 125 III 78 consid. 3a pag. 79). Questo principio soffre tre eccezioni ben delimitate: la violazione, da parte dei giudici cantonali, di norme sulle prove scaturenti dal diritto federale (art. 63 cpv. 2 OG); una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG); l'omessa considerazione di fatti pertinenti, regolarmente allegati e provati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252, 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a). 
2.2 Nella motivazione del proprio gravame, il ricorrente deve indicare con precisione in cosa consista la pretesa violazione del diritto federale, tenendo presente che le censure che egli solleva non possono essere dirette contro le constatazioni di fatto (supra, consid. 2.1). Il ricorrente non può accontentarsi di enumerare una lista di questioni che, a suo avviso, avrebbe dovuto fare l'oggetto di un esame giuridico (sentenza 4C.223/2003 del 21 ottobre 2003 consid. 2.2, con rinvio a DTF 116 II 92 consid. 2), né di sviluppare ragionamenti astratti rispettivamente di criticare la sentenza impugnata in termini generici. La conseguenza del mancato rispetto di queste esigenze di motivazione consiste nell'irricevibilità, parziale o totale, del gravame. 
3. 
La convenuta si aggrava di un'erronea applicazione dell'art. 16 CC, conseguenza di un errato concetto di incapacità di discernimento. 
3.1 Per soddisfare i suaccennati requisiti di motivazione (consid. 2.2) - e soprattutto per sfuggire ad una inammissibile discussione meramente appellatoria della valutazione delle prove effettuata dall'istanza inferiore (consid. 2.1) -, la convenuta avrebbe dovuto esporre in modo preciso, quand'anche conciso, in cosa consistesse, a suo giudizio, la corretta lettura dell'incapacità di discernimento in relazione con il suicidio, accompagnando tale esposizione con una confutazione del ragionamento seguito dall'autorità cantonale, dalla quale emergesse come e perché la Corte cantonale avrebbe frainteso il concetto medesimo racchiuso nella norma di diritto federale che essa pretende lesa. 
3.2 L'unica critica che sembra poter rispondere ai criteri suesposti consiste nell'affermazione della convenuta, secondo la quale la Corte cantonale avrebbe erroneamente omesso di verificare se la capacità di discernimento dell'assicurata fosse, al momento del suicidio, completamente annullata, non bastando una parziale alterazione delle facoltà di intendere e volere della persona assicurata. 
 
Ora, è pur vero che la Corte cantonale, nel considerando in diritto in cui espone i principi che reggono l'applicazione dell'art. 14 LCA, non dice espressamente che l'incapacità di discernimento della persona assicurata debba essere assoluta. Tuttavia, i giudici cantonali offrono una lettura della norma in discussione che poggia su giurisprudenza recente ed una lunga serie di opinioni dottrinali. A ciò, la convenuta si limita a contrapporre, in diritto, unicamente l'opinione dottrinale di un autore, omettendo totalmente di discutere - come avrebbe invece dovuto - l'interpretazione che i giudici cantonali hanno dato della norma in questione. 
3.3 Invece di fare ciò, la convenuta discute sull'arco di diverse pagine questioni di mera natura fattuale: così, è richiamando il fatto che l'assicurata avesse espresso propositi suicidali già nel 1988, oppure che la concentrazione farmacologica nel sangue della donna non fosse eccessiva, che la convenuta ritiene di poter escludere una totale incapacità di discernimento. Non è ovviamente in questi termini che la convenuta può sperare di rendere manifesta un'errata lettura del diritto federale da parte della Corte cantonale. 
 
4. 
4.1 L'approccio manifestamente ed inammissibilmente appellatorio del gravame, con il quale vuole invero essere rimesso in discussione l'apprezzamento delle prove effettuato dall'ultima istanza cantonale, si appalesa ancor più chiaramente a partire dal punto 6 del ricorso (pag. 6 ss.). Lo dice la convenuta medesima: "In buona sostanza comunque, gli atti istruttori agli atti non hanno assolutamente provato che, con alto grado di verosimiglianza tale da escludere ogni dubbio in proposito, la signora A.A.________, in data 19 marzo 1995 ed in particolare al momento del suicidio, fosse totalmente incapace di discernimento" (loc. cit.). Inammissibile ed inconferente è, allora, la (ri)discussione dei pareri del dott. E.________, del dott. F.________, dei figli della assicurata, così come, più in generale, la proposta rilettura delle tavole processuali, volta a relativizzare la portata di questa ed a enfatizzare la portata di tal'altra prova, infine l'esame critico della perizia del dott. G.________. 
4.2 La convenuta non dice se, lamentando la mancata considerazione di alcune prove, intenda avvalersi della censura dell'omessa considerazione di fatti pertinenti, regolarmente allegati e provati (supra, consid. 2.1 in fine). Se così fosse, la censura sarebbe irricevibile per carenza di motivazione. Inoltre, e abbondanzialmente, va ricordato che una tale censura può essere fondata unicamente su fatti provati, e non può essere abusivamente impiegata per ridiscutere, in termini divergenti da quanto fatto dall'ultima istanza cantonale, la portata di singoli mezzi di prova. 
 
Nel caso di specie la convenuta, a ben guardare, non si appella a fatti regolarmente provati, ma cerca invece, ridiscutendo la valutazione delle prove effettuata dall'ultima istanza cantonale, di distillarne fatti a sostegno della propria tesi. Detto altrimenti: tutti i fattori di giudizio che essa adduce a sostegno della pretesa almeno parziale capacità di discernimento dell'assicurata non sono fatti provati, bensì indizi valutati dalla Corte cantonale difformemente da quanto preconizzato dalla convenuta. 
5. 
La convenuta lamenta anche la violazione dell'art. 8 CC. A suo dire, la totale incapacità di discernimento ritenuta dai giudici cantonali non sarebbe stata sufficientemente provata, rispettivamente tale prova non sarebbe stata portata. 
5.1 Nell'ambito del diritto civile federale, l'art. 8 CC regola notoriamente la ripartizione dell'onere della prova e, di riflesso, le conseguenze della mancata prova. La menzionata norma, tuttavia, non si oppone ad un apprezzamento anticipato delle prove, né ad una prova fondata su indizi (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 s.). L'art. 8 CC non può essere invocato per far correggere l'apprezzamento delle prove, che spetta al giudice del merito (DTF 128 III 22 consid. 2d pag. 25; 127 III 248 consid. 3 pag. 253; 117 III 609 consid. 3c pag. 613; da ultimo confermato nella sentenza 5C.214/2002 dell'8 gennaio 2004, consid. 3.1). 
5.2 Nel caso di specie, il Tribunale di appello ha incontestabilmente concluso che l'assicurata "sia stata indotta al suicidio come esito della malattia, ossia che - in quel contesto - essa abbia agito priva di capacità di discernimento" (sentenza impugnata, consid. 9 in fine, pag. 8; v. anche consid. 10 in fine, pag. 9). Detto altrimenti, ha valutato le prove in termini chiari ed inequivocabili. Cercando di rendere plausibile la propria lettura delle prove assunte, la convenuta abusa della censura fondata sull'art. 8 CC e pone invece in atto un inammissibile tentativo di rileggere le prove in ottica meramente appellatoria. 
6. 
Se la convenuta, invece, intendeva aggravarsi di un apprezzamento delle prove arbitrario, avrebbe dovuto notoriamente impugnare la sentenza cantonale con un ricorso di diritto pubblico per arbitrio. 
7. 
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato integralmente irricevibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della convenuta (art. 156 cpv. 1 OG). Si può invece prescindere dall'attribuire ripetibili agli attori, che non sono stati invitati a presentare una risposta e non sono dunque incorsi in spese della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della convenuta. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 febbraio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: