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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.456/2003 /bom 
 
Sentenza del 23 febbraio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Sergio Cattaneo, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9, 26 e 29 Cost. (divorzio), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 6 novembre 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 22 ottobre 2001 il Pretore del distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da B.________ e A.________ e ha attribuito alla moglie la proprietà esclusiva di un fondo a Bubikon, un'autovettura nonché, a liquidazione delle pretese creditorie, l'importo di fr. 181'063.--; ha pure condannato il marito al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1'400.--. Tale sentenza era stata segnatamente preceduta da una procedura cautelare, in cui, nel 1997, il Pretore aveva condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare provvisionale di fr. 2'200.--, ridotto successivamente a fr. 1'400.-- a partire dall'ottobre 1999. 
2. 
Adita da entrambe le parti, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato - con sentenza 6 novembre 2003 - la decisione pretorile, tranne per quanto attiene l'importo da versare in liquidazione dei crediti della moglie, ridotto a fr. 174'038.--. 
3. 
Con ricorso 11 dicembre 2003 contro la sentenza del 6 novembre 2003, A.________ chiede al Tribunale federale di correggere le decisioni cantonali nel senso che alla moglie non sia dovuta, oltre a un fondo a Bubikon, nessun'altra indennità o alimenti. Lamenta una violazione del diritto alla proprietà causata dalla condanna al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 2'200. --. Ritiene inoltre che sia il suo reddito, sia un non meglio specificato fondo edificabile siano stati stimati in modo insostenibile. Afferma infine che pure il processo sarebbe stato condotto in modo arbitrario, atteso che egli sarebbe stato escluso dall'audizione dei testi proposti dalla moglie, mentre quelli che avrebbero dovuto deporre in suo favore non sono stati sentiti. 
 
Con lettera 4 febbraio 2004 il ricorrente ha eletto domicilio presso l'avvocato che lo aveva patrocinato nella sede cantonale. 
4. 
4.1 Il ricorrente non ha specificato il tipo di ricorso che ha inteso esperire, limitandosi ad intitolare il suo gravame "Einspruch". Tuttavia, lamentandosi di una violazione del diritto alla proprietà e del divieto dell'arbitrio, occorre partire dal presupposto che egli abbia voluto proporre un ricorso di diritto pubblico, atteso che è con tale rimedio che possono essere fatte valere violazioni di diritti costituzionali (cfr. art. 43 cpv. 1 secondo periodo OG e art. 84 cpv. 1 lett. a OG). 
4.2 Il ricorso di diritto pubblico ha però - tranne eccezioni che non si verificano in concreto - unicamente natura cassatoria (DTF 127 III 279 consid. 1b pag. 282 con rinvii). Ne segue che, nella misura in cui chiede più del semplice annullamento della decisione cantonale, il gravame si rivela di primo acchito inammissibile. 
5. 
5.1 Il ricorrente lamenta innanzi tutto una violazione del diritto alla proprietà cagionata dalla condanna al pagamento di un contributo alimentare mensile alla controparte di fr. 2'200.--, circostanza che, viste le sue ridotte risorse finanziarie, lo ha costretto, nell'ottobre 2002, a vendere un fondo ereditato in precedenza. 
5.2 Ora, la decisione che imponeva al ricorrente il pagamento di un contributo alimentare di fr. 2'200.-- non concerne la qui impugnata sentenza, in cui il ricorrente viene obbligato a corrispondere un contributo mensile di fr. 1'400.--, ma risale alla procedura provvisionale del 1997. Peraltro, il contestato contributo alimentare era già stato ridotto a fr. 1'400.-- nel corso della causa, con effetto dall'ottobre 1999. Ne segue che la censura, del tutto estranea alla sentenza del novembre 2003, si rivela inammissibile. 
6. 
6.1 Secondo il ricorrente, i giudici cantonali sarebbero poi incorsi nell'arbitrio, poiché avrebbero reputato, senza alcuna motivazione, che egli consegue un reddito mensile di fr. 4'800.--, nonostante il fatto che egli abbia prodotto numerose dichiarazioni fiscali e sia il suo consulente fiscale, sia la sua amministratrice bancaria abbiano deposto indicando il suo vero reddito. 
6.2 La sentenza impugnata indica che già il Pretore aveva stabilito il reddito mensile del ricorrente in fr. 4'891.-- (introito da attività indipendente di fr. 3'500.-- e una rendita AVS di fr. 1'391.--). La Corte cantonale ha poi rilevato che il calcolo pretorile, fondato sul reddito medio conseguito negli ultimi due bienni, merita conferma per diversi motivi. Da un lato, non vi sono altre indicazioni e, dall'altro, la critica del marito, secondo cui il suo reddito andava unicamente calcolato sulla base di quello conseguito nell'ultimo biennio, perché egli - all'età di 68 anni - aveva il diritto a diminuire la propria attività lavorativa, non cade in acconcio, atteso che si ignora se, quando e in quale misura egli ridurrà la sua attività e quali siano le ripercussioni sul suo reddito. 
6.3 A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta col ricorso sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con rinvii). 
 
Nella fattispecie la censura non ossequia i summenzionati requisiti di motivazione, poiché il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata. 
7. 
7.1 Il ricorrente sostiene poi che la Corte cantonale avrebbe deliberatamente stimato in modo errato, basandosi su di una perizia di parte, il valore di un fondo edificabile. 
7.2 Occorre innanzi tutto rilevare che il ricorrente non precisa di quale fondo trattasi. La sentenza impugnata indica che egli si era già lamentato del valore attribuito alla particella n. XXX RFP di Bubikon, a cui si suppone, il ricorrente intenda riferirsi anche nella sede federale. A tale proposito, i giudici cantonali avevano dichiarato irricevibili - per carenza di motivazione - le critiche formulate nei confronti della perizia giudiziaria sulla base della quale era stato stabilito il valore del predetto fondo. Essi hanno tuttavia aggiunto che, qualora si volesse prescindere dall'irricevibilità delle critiche, le conclusioni, alle quali era giunto il perito e condivise dal Pretore, appaiono logiche e fondate su basi fattuali corrette. 
7.3 In concreto il ricorrente non spiega in alcun modo perché l'assunto della Corte cantonale, secondo cui le sue critiche erano irricevibili, sarebbe arbitrario. Così stando le cose, la censura si rivela di primo acchito inammissibile: quando - come nella fattispecie - la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, il ricorrente deve censurarle entrambe. Infatti, anche nell'ipotesi in cui la critica rivolta contro l'unica motivazione indipendente querelata dovesse rivelarsi fondata, l'altra motivazione continuerebbe nondimeno a sussistere e il Tribunale federale, in assenza di una censura contro di essa diretta, non potrebbe esaminarne la costituzionalità ed annullare la decisione cantonale (DTF 121 I 1 consid. 5a/bb pag. 11, 113 Ia 94 consid. 1a). 
8. 
8.1 Infine, il ricorrente sostiene che il processo sarebbe stato condotto in modo arbitrario: più di venti testi disposti a deporre in suo favore non sarebbero stati sentiti; in seguito alla mancata comunicazione del luogo e della data delle udienze egli sarebbe stato escluso dall'audizione dei testi proposti dalla moglie; inoltre, quattro di essi non avrebbero nemmeno potuto validamente testimoniare (due avevano agito in precedenza quali consiglieri matrimoniali, il terzo era il figlio delle parti e il quarto era irrilevante). 
8.2 Ora, dalla sentenza impugnata non risulta, né il ricorrente pretende il contrario nel proprio ricorso, che tali doglianze siano state fatte valere innanzi all'ultima istanza cantonale o che, eccezionalmente, lo stesso Tribunale d'appello avesse proceduto all'audizione di testi. Ne segue che la censura si rivela di primo acchito inammissibile per il mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 OG). 
9. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta. 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
Il Tribunale federale, visto l'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 febbraio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero