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[AZA 0] 
 
1P.124/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
23 marzo 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 marzo 2000 presentato da A.________, attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale "La Stampa", patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la decisione emanata il 22 febbraio 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in materia di carcerazione preventiva; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- B.________, cittadina portoghese, domiciliata a Lugano, ha denunciato, il 27 ottobre 1999, A.________, già suo convivente, sostenendo d'esserne stata minacciata di morte, picchiata e violentata, da ultimo la sera del 26 ottobre 1999. 
 
Il 29 ottobre seguente A.________ è stato arrestato a Lugano su ordine del Procuratore pubblico, che ha nel contempo promosso contro A.________ l'accusa per titolo di lesioni gravi, vie di fatto, minaccia, sequestro di persona, subordinatamente per coazione e violenza carnale. Con sentenza del 26 novembre 1999 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto un ricorso del detenuto contro la conferma dell'arresto. 
 
Un'istanza di libertà provvisoria del 21 gennaio 2000 è stata respinta il 3 febbraio 2000 dal Giudice dell' istruzione e dell'arresto (GIAR), secondo cui sussistevano a carico del detenuto concreti e gravi indizi di colpevolezza nonché pericoli di collusione, di fuga e di inquinamento delle prove. 
 
B.- Con sentenza del 22 febbraio 2000 la CRP ha respinto un ricorso del detenuto. La Corte cantonale ha sottolineato l'esistenza di atti concreti e di gravi indizi a suo carico e ha ritenuto l'esistenza di un reale pericolo di collusione, di inquinamento delle prove e di fuga, vista l'assenza di legami dell'interessato con la Svizzera. 
 
C.- A.________ impugna il giudizio della CRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. 
Chiede di annullare la decisione impugnata, di accogliere l'istanza di libertà provvisoria e di ordinare "provvedimenti assicurativi"; postula pure d'essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Il GIAR, adducendo il carattere appellatorio delle censure ricorsuali e rinviando ai motivi esposti nelle due decisioni della CRP, non ha formulato proposte di giudizio. 
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino conclude per la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale si riconferma nella sentenza impugnata. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a). 
 
 
b) Il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (v. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. Pure ammissibile, nonostante la natura cassatoria del rimedio, è la conclusione tendente a far ordinare misure positive di scarcerazione (DTF 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa, 119 Ia 28 consid. 1, 116 Ia 143 consid. 5c). La legittimazione del ricorrente, privato di libertà, è data (art. 88 OG). 
 
 
2.- Il ricorrente contesta che siano adempiuti i presupposti per la continuazione della sua carcerazione e ritiene fondata la richiesta di libertà provvisoria. 
 
a) Il carcere preventivo è compatibile con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost. , solo se si fonda su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost. ; DTF 125 I 361 consid. 4a); questa è data in concreto dagli art. 95 segg. CPP/TI. Il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto alla libertà personale, nella misura in cui esse contribuiscono a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4, 114 Ia 283 consid. 3). La privazione della libertà dev'essere inoltre giustificata da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. ; DTF 123 I 268 consid. 2c). 
 
b) La legittimità della detenzione preventiva va giudicata in base alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 283 consid. 3). Giusta l'art. 31 cpv. 1 Cost. , il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono rivedute soltanto dal profilo dell'arbitrio e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 3a, 268 consid. 2d, 117 Ia 74 consid. 1). 
 
c) L'arresto e la carcerazione di un imputato sono retti nel Cantone Ticino dagli art. 95 e segg. CPP/TI. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che queste norme - che coincidono in sostanza con gli art. 33 e segg. del precedente codice di procedura penale ticinese del 10 luglio 1941, abrogato il 1° gennaio 1996 - devono essere interpretate ed applicate conformemente alla Costituzione; in effetti, anche se in presenza di indizi di colpevolezza gravi a carico dell'imputato, esigenza desumibile anche dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, la detenzione preventiva può essere ordinata e mantenuta soltanto se è compatibile con la libertà personale e se è quindi sorretta, in particolare, da preminenti motivi di interesse pubblico (sentenza inedita del 16 novembre 1987 in re F., apparsa in RDAT 1988 n. 24 consid. 3). Ora, fra questi motivi possono essere menzionati i bisogni dell'istruttoria, i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e, infine, quello di fuga, quando vi sia ragione di dubitare che, malgrado la prestazione di garanzie e l'adozione di misure di controllo, il prevenuto si sottragga verosimilmente al processo o all' esecuzione della sentenza (DTF 115 Ia 293 consid. 5 e rinvii). 
 
 
3.- La Corte cantonale ha riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 
Quest'ultimo sostiene che la CRP avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria, ordinando il suo arresto sulla base di indizi insufficienti e contraddittori, violando in tal modo l'art. 187 CPP/TI. 
 
a) Ora, premesso che mal si comprende perché l' invocata norma, che concerne la riapertura del procedimento, dovrebbe essere violata, riguardo all'esistenza di seri indizi di colpevolezza, il Tribunale, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, non deve anticipare l'esame del giudice di merito con un'esauriente ponderazione di tutte le risultanze probatorie, a carico e a scarico dell'arrestato. Si tratta invece di vagliare se l'autorità cantonale, con motivi sostenibili, poteva ammettere l'esistenza di quegli indizi (DTF 116 Ia 143 consid. 3c). 
 
b) La CRP, che poteva rinviare alla sua precedente decisione (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c), ha ritenuto che la vittima ha reso fin dall'inizio una descrizione precisa e circostanziata dei fatti denunciati, correggendo le iniziali inesattezze, in particolare riguardo alle date in cui essi sarebbero avvenuti. La querelante ha ribadito più volte la sua versione, anche a confronto con il ricorrente, in maniera credibile e senza alcuna contraddizione. I fatti sono stati confermati dai vicini di casa, che hanno riferito di aver sentito, la sera del 26 ottobre 1999, un litigio tra la vittima e il ricorrente, di aver visto quest'ultimo allontanarsi dall'appartamento e di aver soccorso la vittima che presentava evidenti lesioni al viso ed ematomi al collo e che era in evidente stato di shock; questi fatti sono stati constatati anche dalla moglie del datore di lavoro della denunciante, che l'aveva accompagnata al pronto soccorso e in polizia. I vicini e i colleghi di lavoro hanno poi riferito del comportamento anomalo assunto dalla denunciante negli ultimi tempi. Pur negando ogni addebito, nel corso del primo interrogatorio il ricorrente avrebbe indirettamente ammesso di essersi preoccupato per lo stato di salute della vittima e dell'eventualità ch'ella fosse stata ricoverata in ospedale. Il ricorrente ha inoltre ammesso che la domenica 24 ottobre 1999 aveva impedito alla vittima, seppur momentaneamente, di lasciare la camera del suo appartamento, chiudendone la porta a chiave. 
 
Certo, il ricorrente afferma che per quanto concerne la violenza carnale non vi sono né una prova scientifica ginecologica né, oltre all'esposto della denunciante, testimonianze dirette di terzi; nemmeno la presenza di pantaloni con una cerniera rotta proverebbe ch'egli abbia legato la vittima per violentarla. Il ricorrente adduce inoltre che le autorità cantonali avrebbero tralasciato di considerare elementi contraddittori e altri suscettibili di discolparlo, quali il fatto che tra i due interessati si parlava di matrimonio e che se effettivamene vi fossero stati episodi di violenza, la loro relazione sarebbe cessata immediatamente e la vittima avrebbe reagito subito. 
 
c) La circostanza che, vista la natura dei reati rimproverati al ricorrente, non sussistano testimonianze dirette sullo svolgimento dei fatti ma piuttosto testimonianze su fatti verificatesi prima o immediatamente dopo, non significa che quest'ultime siano prive di valore probatorio. 
Né la circostanza che i due interessati parlassero di matrimonio può costituire una chiara e univoca prova dell'insussistenza di reati; del resto, nel quadro della violenza carnale è punibile, a querela di parte, anche il coniuge della vittima (art. 190 cpv. 2 CP; cfr. DTF 122 IV 241 concernente la fissazione della pena per un tentativo di violenza carnale malgrado il susseguente matrimonio tra la vittima e l'accusato). Per di più, le critiche ricorsuali sono, in larga misura, di natura appellatoria, il ricorrente limitandosi a contrapporre il suo punto di vista ai motivi posti a fondamento della decisione impugnata; esse sono inammissibili in un ricorso di diritto pubblico (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 125 I 71 consid. 1c, 122 I 70 consid. 1c, 168 consid. 2b). 
 
 
La Corte cantonale, nell'ambito del potere di esame che le competeva, poteva pertanto ritenere senza arbitrio la sussistenza di gravi indizi di reato; spetterà poi al giudice del merito valutare compiutamente le prove a carico e a discarico del ricorrente. 
 
4.- Uno dei motivi addotti dalla CRP per confermare il rifiuto della libertà provvisoria è costituito dal pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. La Corte cantonale si riferisce a questo riguardo all'atteggiamento processuale del ricorrente che, ancora nell'ultimo interrogatorio, aveva cercato di minimizzare le sue responsabilità nonostante gli indizi a suo carico, fornendo giustificazioni poco credibili e accusando la vittima di essersi procurata da sola i lividi al collo e gli altri ematomi, e mettendo inoltre in dubbio il suo stato mentale. 
Essa ha concluso che la postulata messa in libertà potrebbe compromettere gravemente la ricerca della verità. Il ricorrente nega la sussistenza di un rischio di collusione e di inquinamento delle prove adducendo che già al momento dell' arresto egli aveva terminato la relazione con la vittima e non era più in possesso della chiave dell'appartamento. 
 
a) I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. 
Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. 
Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257 consid. 4c; RDAT 1988, n. 24 consid. 4b con rimandi; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2a ed., Losanna 1994, pag. 272, n. 1379 e segg. e rinvii). Né il rischio di collusione decade automaticamente con la fine dell'istruttoria, rispettivamente con l'emanazione dell'atto di accusa: può continuare a esistere anche dopo la sua conclusione, in particolare con riferimento a quei mezzi di prova che devono ancora essere assunti o che vengono nuovamente assunti nel corso del dibattimento (sentenza inedita del 27 ottobre 1997 in re H., consid. 2b e rinvii). 
 
 
 
b) Nelle osservazioni del 9 marzo 2000 al ricorso di diritto pubblico, il Procuratore pubblico precisa d'aver respinto, quello stesso giorno, la maggior parte dei complementi istruttori, avendone accolti due, che verrebbero evasi entro fine marzo; egli aggiunge di sperare di poter chiudere l'istruttoria in aprile, così da porre il ricorrente in stato d'accusa davanti alla Corte. Compatibilmente con il rispetto delle norme procedurali, la presentazione celere dell'atto di accusa s'impone. 
 
5.- I Giudici cantonali hanno ammesso anche l'esistenza di un pericolo di fuga. 
 
a) Tra gli scopi principali della detenzione preventiva vi è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. L'esistenza di un pericolo di fuga quale motivo d'ordine pubblico sufficiente per giustificare la detenzione preventiva non è di facile valutazione. Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette questo pericolo quando l'accusato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena (sentenza inedita del 12 novembre 1998 in re L., consid. 3b). La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche (DTF 125 I 60 consid. 3a, 361 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4). 
 
 
La CRP ha accertato che il ricorrente, cittadino del Kossovo, non ha alcun legame con la Svizzera, dove è giunto nel 1995 quale richiedente d'asilo, senza alcuna attività lavorativa. Il suo permesso di soggiorno è scaduto nel mese di novembre 1999. Nel suo paese d'origine sono rimasti la moglie e i tre figli, con i quali sembra aver mantenuto stretti e regolari contatti. La Corte ne ha dedotto che la tentazione ch'egli si sottragga al processo, ritenuta la possibile condanna, sarebbe quindi assai elevata. 
 
Il ricorrente non contesta questi accertamenti di fatto, ma si limita a negare il pericolo di fuga, visto ch'egli sarebbe disposto a tenersi sempre a disposizione dell'autorità per il processo. Certo, la gravità dell'infrazione non può, da sé sola, giustificare il protrarsi della detenzione preventiva, anche se essa permette spesso di presumere un rischio di fuga per l'importanza della pena cui il prevenuto può andare incontro (DTF 117 Ia 69 consid. 4, 108 Ia 67 consid. 3). Le circostanze, non contestate, poste a fondamento del giudizio impugnato costituiscono indizi concreti e fondati per ammettere la sussistenza di un pericolo di fuga. 
 
 
b) In un caso come il presente occorre ancora esaminare se al fine di assicurarsi che il ricorrente si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente per il compimento degli atti processuali o per l'esecuzione dell' eventuale pena o di un'altra misura di sicurezza, altre misure meno incisive sulla libertà personale possano eventualmente essere ordinate in luogo del carcere preventivo (cfr. art. 107 cpv. 2 CPP/TI). Tra queste misure si annoverano ad esempio il versamento di una cauzione, il ritiro dei documenti di legittimazione, l'obbligo di residenza o l'obbligo di presentarsi a scadenze regolari in un determinato luogo (cfr. Piquerez, op. cit. , pag. 279, n. 1418 e segg. e rinvii). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, il deposito di una cauzione non entra in linea di conto e le altre misure non appaiono sufficienti per evitare il concreto rischio di fuga. 
 
6.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. 
 
Anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta. In effetti, il ricorrente si limita ad asserire di non avere nessuna disponibilità economica, senza nemmeno tentare di rendere verosimile, come sarebbe suo obbligo, ch'egli si trova nel bisogno (art. 152 cpv. 1 OG; DTF 125 IV 161 consid. 4). Visto che in sede cantonale è stata accertata la sua precaria situazione finanziaria si può comunque rinunciare a prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. Non si preleva tassa di giustizia. 
 
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell' arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 marzo 2000 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,