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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.315/2002 /bom 
 
Sentenza del 23 aprile 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
B.________, 
attore, 
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi, viale Stefano Franscini 16, casella postale, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
A.________, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, via Dufour 2, casella postale 3198, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
mandato fiduciario, 
 
ricorsi per riforma contro la sentenza emanata il 
2 settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Detentori di azioni e quote di partecipazione (dette in seguito semplicemente partecipazioni) in varie società latino-americane - nella misura rispettiva del 57,6%, 38,4% e 4% - C.________, B.________ e D.________ hanno sottoscritto nell'agosto 1989, congiuntamente, una convenzione fiduciaria con la società A.________. In virtù di tale accordo quest'ultima doveva detenere e amministrare le citate partecipazioni, fermo restando ch'essa avrebbe potuto e dovuto agire solo in presenza di istruzioni concordi di tutti i mandanti. 
 
Il 10 settembre 1993 B.________ ha revocato con effetto immediato il mandato fiduciario per il motivo che A.________, contrariamente a quanto pattuito, avrebbe agito su istruzioni del solo fiduciante C.________. Egli ha pertanto preteso la restituzione dei beni di sua spettanza. Sennonché la fiduciaria si è rifiutata di dar seguito alla sua richiesta. 
B. 
Con petizione del 28 gennaio 1994 B.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere la condanna di A.________ alla consegna del 38.4% delle partecipazioni in sei società designate in modo specifico nonché, secondo la formulazione adottata in sede di conclusioni, del "38,4% dei crediti verso banche e verso società del gruppo o altre persone e ogni altro bene, detenuti fiduciariamente dalla convenuta sulla base del contratto fiduciario", senza indicare alcun importo. 
 
Dopo aver, in un primo tempo, avversato le domande dell'attore, il 2 settembre 1999 A.________ ha comunicato alla Pretura il consenso degli altri due mandanti alla restituzione dei titoli societari. Per questo motivo, in sede di conclusioni, essa ha domandato lo stralcio della causa dai ruoli limitatamente alla richiesta di riconsegna delle partecipazioni azionarie chiaramente determinate, mantenendo per il resto l'opposizione alle rivendicazioni di B.________. 
 
Con sentenza del 22 ottobre 2001 il giudice di primo grado ha accolto la petizione nella misura in cui aveva per oggetto il 38,4% delle partecipazioni nelle sei società latino-americane. 
C. 
Adita da entrambe le parti, il 2 settembre 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la pronunzia pretorile. 
D. 
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorta al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
 
Anche B.________ ha impugnato la sentenza cantonale. Con ricorso per riforma del 7 ottobre 2002, fondato principalmente sulla violazione dell'art. 404 CO, egli postula, in via principale, l'annullamento dei dispositivi V e VI della pronunzia criticata - concernenti la reiezione dell'appello da lui inoltrato dinanzi all'autorità cantonale - ed il rinvio della causa all'autorità cantonale per completazione degli atti e nuova decisione. In via subordinata chiede che il giudizio cantonale sia riformato nel senso delle domande già formulate dinanzi al Tribunale d'appello. 
 
Nei rispettivi allegati di risposta entrambe le parti propongono la reiezione del gravame di controparte. 
 
Diritto: 
I. Ricorso A.________ 
1. 
1.1 In data odierna la I Corte civile del Tribunale federale, in accoglimento del parallelo ricorso di diritto pubblico (4P.215/2002), ha annullato i dispositivi III e IV della pronunzia impugnata, relativi all'appello presentato da A.________ dinanzi all'autorità cantonale. 
 
Ne discende che il ricorso per riforma inoltrato dalla società contro i medesimi dispositivi è divenuto senza oggetto. 
1.2 Qualora una lite divenga senza oggetto il Tribunale federale statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che comporta il termine della lite (art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 40 OG). 
In concreto il deposito del ricorso per riforma ha comportato la stesura di una risposta. Dato che, per le ragioni sopra esposte, il secondo rimedio si rivela superfluo, si giustifica porre le spese processuali e le ripetibili a carico della convenuta (art. 156 cpv. 6 e 159 cpv. 5 OG). 
II. Ricorso B.________ 
2. 
2.1 Come già spiegato nella parte relativa ai fatti, nel suo giudizio il Pretore ha ammesso la validità della revoca del mandato fiduciario da parte del solo attore. Il primo giudice ha in sostanza stabilito che fra i tre mandanti non vi era alcun rapporto interno - e in particolare non una società semplice - tale da impedire la revoca del mandato da parte di uno solo di essi, a maggior ragione in presenza di un motivo grave, come nel caso in esame. Sulla scorta di questa considerazione egli ha concluso che la pretesa dell'attore concernente i titoli indicati nella petizione sarebbe stata accolta anche qualora la convenuta non avesse spontaneamente accettato di consegnarglieli. La domanda di restituzione degli altri averi, crediti e liquidità è stata per contro dichiarata irricevibile siccome non sufficientemente specificata. 
2.2 Dinanzi all'autorità d'appello l'attore ha postulato l'accoglimento integrale della petizione. In subordine egli ha chiesto, oltre alla condanna della convenuta alla restituzione dei titoli - già ammessa dal Pretore - anche l'accertamento dell'esistenza e della fondatezza della pretesa relativa al "38,4 % di ogni altra partecipazione societaria dei crediti verso banche e verso società del gruppo o altre persone, e di ogni altro bene, da essa detenuti fiduciariamente sulla base del contratto fiduciario". 
 
La Corte cantonale non si è occupata del motivo per il quale il Pretore ha dichiarato irricevibile quest'ultima domanda. Contrariamente al giudice di prime cure, il Tribunale d'appello ha infatti stabilito che la revoca del mandato fiduciario significata il 10 settembre 1993 non può essere ritenuta valida, donde la reiezione delle domande dell'attore nella misura in cui la convenuta non vi ha dato seguito spontaneamente nonché dell'appello (cfr. dispositivi V e VI della sentenza impugnata). 
3. 
Lamentando la violazione dell'art. 404 cpv. 1 CO, con il ricorso per riforma l'attore censura questo giudizio. 
3.1 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a). 
3.2 Nelle cause civili che hanno per oggetto diritti di carattere pecuniario il ricorso per riforma è di regola ammissibile quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale raggiungeva almeno fr. 8'000.-- (art. 46 OG). Se nelle conclusioni non è chiesta una somma di denaro determinata, il Tribunale federale fissa d'ufficio, in forma sommaria e secondo il suo libero apprezzamento, quale sia questo valore (art. 36 cpv. 2 OG). 
 
In concreto la sentenza impugnata non contiene informazioni sul valore della lite. L'attore spiega che la somma che gli spetterebbe già per uno solo dei crediti rivendicati ammonterebbe a fr. 3'636'931.--. Le sue valutazioni sono credibili: da un documento agli atti (doc. ZZ) emerge infatti che il 31 dicembre 1998 tale credito era stimato in $ 11'171'293.82. Sotto questo profilo il ricorso per riforma si avvera pertanto ammissibile. 
4. 
Premesso che le parti sono legate da un rapporto di mandato retto dal diritto svizzero, i giudici ticinesi, riferendosi alla dottrina maggioritaria e alla giurisprudenza del Tribunale federale, hanno considerato che il mandato conferito congiuntamente da più mandanti può essere revocato solamente in modo altrettanto congiunto e non da uno solo di essi. I giudici hanno inoltre precisato che nel caso specifico tale vincolo appare giustificato anche dal fatto che fra i fiducianti vi era una società semplice. 
 
L'attore non contesta che il mandato sia stato conferito congiuntamente. Egli ravvede comunque nella decisione impugnata una violazione dell'art. 404 cpv. 1 CO, norma che - secondo lui - concede ad ogni singolo mandante la facoltà di revocare il mandato, anche quando questo sia stato conferito congiuntamente. Richiamandosi a Fellmann (in: Berner Kommentar, n. 45 ad art. 404 CO) egli aggiunge che tale diritto di revoca individuale può, se del caso, essere limitato solamente dalle regole specifiche attinenti ai rapporti interni fra i diversi mandanti. 
4.1 La Corte cantonale ha evidenziato in maniera pertinente la discordia che regna nella dottrina circa le modalità della revoca del mandato conferito congiuntamente: v'è chi sostiene che il diritto alla disdetta individuale deriva imperativamente dalla libera revocabilità del mandato, chi difende la tesi contraria - secondo la quale la volontà manifestata congiuntamente al momento dell'attribuzione del mandato esige l'accordo di tutti i mandanti anche per la revoca - e, infine, chi propende per una soluzione intermedia. 
4.2 Il Tribunale federale si è già pronunciato in maniera chiara su tale questione e non v'è motivo di discostarsi da tale giurisprudenza. 
 
Nella DTF 94 II 313 consid. 6 pag. 318, che ha trovato conferma nella DTF 101 II 117 consid. 5, è stato infatti stabilito che se un mandato trae origine da una manifestazione di volontà congiunta, nessuno dei mandanti può revocarlo unilateralmente: è ammissibile soltanto una revoca congiunta. 
 
Contrariamente al parere dell'attore, queste sentenze non si attagliano soltanto al caso particolare del deposito bancario intestato congiuntamente a più mandanti legati da rapporti interni speciali (comunione universale dei beni secondo il diritto francese o comunione ereditaria). Nella prima delle due decisioni citate, il Tribunale federale ha premesso che il rapporto litigioso, pur presentando alcuni elementi del deposito irregolare, consisteva soprattutto in una gestione nel senso dell'art. 394 CO e costituiva pertanto un mandato (cfr. DTF 94 II 313 consid. 6 pag. 316). Sia come sia, in entrambi i giudizi il rapporto interno tra i mandanti non era di alcun rilievo; come detto, determinanti sono state reputate esclusivamente le regole del mandato. 
4.3 Con riferimento al caso in rassegna, ciò significa che, a prescindere dalla natura della relazione interna esistente fra le parti, l'attore non poteva in nessun caso revocare da solo il mandato fiduciario attribuito alla convenuta nel 1989, unitamente a C.________ e D.________. 
 
Nulla muta, in simili circostanze l'asserita esistenza di un motivo grave. Come rettamente osservato dai giudici ticinesi la presenza di un motivo grave non dà luogo ad una nuova e diversa facoltà di scioglimento del mandato, in aggiunta a quella di cui all'art. 404 cpv. 1 CO
4.4 Ne discende che, su questo punto, la sentenza cantonale risulta conforme al diritto federale. 
 
5. 
A mente dell'attore, esigere da lui la prosecuzione del mandato nonostante il comportamento della convenuta, la quale ha crassamente violato gli obblighi assunti nel 1989 - pregiudicando irrimediabilmente la fiducia indispensabile alla continuazione del contratto - limita in maniera inammissibile la sua personalità e viene in sostanza a tutelare l'abuso di diritto da parte della parte convenuta (art. 27 cpv. 2 e art. 2 CC). 
5.1 L'art. 2 CC impone ad ognuno di agire secondo la buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi (cpv. 1). Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge (cpv. 2). 
 
Onde pronunciarsi sull'abuso di diritto è necessario esaminare le circostanze del caso concreto (DTF 121 III 60 consid. 3d pag. 63). Secondo la giurisprudenza abusa manifestamente del proprio diritto chi lo esercita in maniera pretestuosa, contraddittoria, in contrasto con il suo scopo oppure senza avere un reale motivo per farlo (cfr. DTF 120 II 105 consid. 3a pag. 108). 
5.2 In concreto si tratta di stabilire se il rifiuto della convenuta di restituire all'attore la quota dei suoi averi invocando le restrizioni della facoltà di revoca derivanti dal mandato congiunto configura un abuso di diritto. 
 
A questo proposito l'attore rammenta che la fiduciaria ha leso gravemente i propri obblighi contrattuali in occasione dell'assemblea di una delle società amministrate, esprimendo voti contrari alla sua volontà e per lui pregiudizievoli, nascondendogli persino l'ordine del giorno; tutto ciò sarebbe avvenuto seguendo le direttive del fiduciante di maggioranza C.________, in palese violazione della convenzione che richiedeva il consenso unanime dei tre fiducianti per l'esercizio del diritto di voto. 
 
Sennonché - come esposto al considerando precedente - la convenuta ha ragione quando afferma che, a prescindere dalla gravità del suo comportamento, l'attore non ha in nessun caso il diritto di revocare da solo il mandato fiduciario conferitole nel 1989 unitamente a C.________ e D.________, estranei alla presente vertenza. La questione dell'abuso di diritto potrebbe dunque semmai porsi quo alla relazione interna fra i tre mandanti, ma non con riferimento alla relazione esterna tra uno di loro e la società mandataria. 
A ciò si aggiunga il fatto che, se avesse consegnato all'attore quanto richiesto, senza tenere conto della necessità del consenso degli altri due mandanti per la revoca del mandato, la convenuta si sarebbe verosimilmente esposta al rischio di una richiesta di risarcimento del danno. In simili circostanze il suo comportamento non può essere definito abusivo. 
 
Anche su questo punto il ricorso si avvera dunque infondato. 
6. 
L'esito del gravame rende superfluo l'esame della natura dei rapporti interni dei tre fiducianti, in particolare con riferimento alla questione del diritto applicabile e il rispetto dell'onere di allegazione della convenuta a questo proposito. 
 
Alla luce di tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, la sentenza impugnata in punto all'appello introdotto dall'attore (dispositivi V e VI) risulta conforme al diritto federale e merita pertanto di essere confermata. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
I. 
1. 
Il ricorso per riforma presentato dalla convenuta è privo d'oggetto e, limitatamente ad esso, la causa è stralciata dai ruoli. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attore fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale. 
II. 
3. 
Il ricorso per riforma presentato dall'attore è respinto. 
4. 
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale. 
III. 
5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 aprile 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: