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[AZA 0/2] 
 
5C.170/2000 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
23 novembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Raselli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
___________ 
Visto il ricorso per riforma del 31 luglio 2000 presentato da A.________ e B.________, convenute, Airolo, patrocinate dall'avv. Matteo Baggi, Biasca, contro la sentenza emanata il 5 luglio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone le ricorrenti a C.________, attrice, Bellinzona, patrocinata dall' avv. Stefano Will, Lugano, in materia di rapporti di vicinato; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- C.________ è proprietaria della particella n. 
XXX RFD di Airolo, situata nel nucleo di Madrano, sulla quale si erige una casa destinata a residenza secondaria. A valle della casa, separata da una pubblica via larga circa 3 m, vi è la casa di due appartamenti di proprietà di A.________ e B.________. Quest'ultime, nel corso della riattazione dello stabile, hanno spostato un comignolo e ne hanno costruito uno nuovo. C.________, dopo essersi invano opposta ai fumaioli nelle vie amministrative, ha introdotto un'azione di cessazione della turbativa, chiedendo che fossero adottate tutte le misure necessarie, in base alle risultanze d'istruttoria, per eliminare le immissioni di fumo sulla sua proprietà. In via subordinata ha chiesto il pagamento di una somma imprecisata di denaro, poi determinata in fr. 300'000.-- a titolo di risarcimento. Con sentenza 9 aprile 1999 il Pretore del distretto di Leventina ha respinto la petizione, perché le immissioni non possono essere considerate illecite, sia perché sporadiche a seconda del vento, sia perché altri camini convogliano fumo sulla proprietà dell'attrice, sia infine perché trattasi di un fenomeno abbastanza ricorrente nel nucleo di Madrano. 
 
B.- Il 5 luglio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla parte soccombente, ha annullato la decisione del primo giudice e ha fatto divieto alle convenute di accendere qualsiasi fuoco nei camini all'interno della loro casa posta sulla particella n. YYY RFD di Airolo. Secondo i giudici cantonali, i comignoli contestati distano circa 7-7, 5 m dalla facciata sud della casa dell'attrice e culminano all'altezza delle finestre del soggiorno e sotto gli ulteriori due piani che presentano altre finestre. Tre testi hanno confermato che casa dell'attrice si riscontrava fumo proveniente dai comignoli di proprietà delle convenute; ad analoga conclusione approda il perito giudiziario, stando al quale il fumo dei comignoli in discussione "quando sale verso monte invade la facciata a valle della casa" di C.________. Sempre secondo i giudici cantonali, le emissioni fumose penetrano nell' abitazione dell'attrice, sono moleste e trascendono i limiti della normale tolleranza tra vicini. D'altra parte non risultano elementi che consentano di appurare se l'inconveniente si verifichi anche in altre abitazioni del villaggio, "non bastando al riguardo la generica constatazione del perito secondo cui il fenomeno del fumo verso monte è comune ad altri impianti nel nucleo". Nelle ricordate circostanze e tenuto conto che il perito non ha saputo dare validi rimedi al pregiudizio riscontrato, i giudici cantonali hanno concluso che l'unica soluzione possibile è quella di proibire in modo assoluto l'uso dei comignoli. 
 
C.- Il 31 luglio 2000 A.________ e B.________ sono insorte al Tribunale federale con un ricorso per riforma, con cui postulano l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che la petizione è respinta. Esse sostengono che la Corte cantonale ha violato l'art. 684 CC
Indicano innanzi tutto che la loro casa si trova nel mezzo del nucleo, a oltre 1200 m di altitudine, e nel raggio di 40 m dallo stabile dell'attrice vi sono una ventina di comignoli, posti alla medesima distanza o a distanze inferiori a quella fra il loro comignolo e il predetto edificio. 
Alla luce di queste circostanze e della valutazione dei reciproci interessi, il fumo proveniente dall'edificio delle convenute non può essere considerato un'emissione eccessiva. 
Notisi che l'attrice ha contestato i comignoli ancora prima della loro creazione e che i giudici d'appello sembrano pretendere la prova dalle convenute che l'inconveniente si verifichi anche in altre abitazioni del villaggio, quando il perito ha accertato questo fenomeno. Infine, anche se si volesse ritenere che vi sia un'emissione molesta, il divieto assoluto è contrario al principio della proporzionalità: per risolvere un piccolo problema dell'attrice si crea un grave pregiudizio alle convenute. 
 
Con risposta 27 ottobre 2000 C.________ si oppone all'accoglimento del ricorso. Essa osserva che l'attuale situazione, a camini accesi, sporca le finestre e i locali, impregna di fuliggine la facciata di legno, impedisce di stendere abiti all'esterno e di dormire con le finestre aperte, nonché di arieggiare la casa. I danni, lapalissiani, dimostrano la molestia delle immissioni. D'altra parte, il perito non è stato in grado di proporre validi rimedi alla situazione; ciò che dimostra quanto il divieto assoluto di far uso dei camini sia legittimo. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale della suprema istanza cantonale in un una contestazione civile (art. 48 cpv. 1 OG), il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che sulla base delle conclusioni delle parti davanti all'ultima autorità cantonale il valore litigioso superava manifestamente il limite stabilito dalla legge (art. 46 OG). 
 
2.- L'art. 684 CC prescrive a ognuno di astenersi da ogni eccesso pregiudizievole alla proprietà del vicino nell'esercizio del proprio diritto di proprietà (cpv. 1); sono vietate in particolare le emissioni di fumo o di fuliggine, le evaporazioni moleste, i rumori e gli scotimenti che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale (cpv. 2). Il limite tra immissione illecita e lecita, ossia eccessiva o no, è determinato dall'intensità degli effetti che essa produce. Quest'ultima si valuta secondo criteri oggettivi. Il giudice deve operare una ponderazione degli interessi reciproci fondata su elementi concreti, atteso che ai fini del giudizio fa stato la sensibilità della persona media in una situazione analoga. Nella decisione adottata secondo il diritto e l'equità dev'essere tenuto conto non solo della situazione dei fondi e dell'uso locale, come precisa l'art. 684 cpv. 2 CC, ma anche della concreta situazione individuale nel suo complesso: tutte le circostanze del caso concreto che possono rivestire un'importanza devono essere considerate secondo la loro rilevanza, atteso che la norma in discussione, quale norma del diritto di vicinato, deve servire a creare una compensazione dei reciproci interessi tra vicini (DTF 126 III 223 consid. 4a, 119 II 411 consid. 4c). Poco importa che l'immissione crei o meno un danno: può bastare al proposito, per renderla inammissibile, che essa sia molesta (Meier-Hayoz, Commento bernese, n. 96 all'art. 684 CC). 
 
 
a) Secondo i giudici cantonali, i comignoli di proprietà delle convenute sono all'origine di emissioni fumose che, a seconda della direzione del vento, penetrano nell'abitazione dell'attrice, sono maleolenti e infastidiscono al punto da costringere a chiudere le finestre. Si tratterebbe dunque di immissioni che, contrariamente all' opinione del Pretore, risultano moleste e trascendono i limiti della normale tolleranza. 
 
b) Le convenute, dal canto loro, asseriscono che in base alle circostanze concrete (paese di montagna densamente costruito con un elevato numero di comignoli, uso locale), non è possibile ritenere che esse abbiano trasceso nell'esercizio del loro diritto di proprietà. 
 
c) Il tipo di immissione, la sua intensità e la sua frequenza accertati dal giudice attengono al fatto e non possono essere rimessi in discussione in un ricorso per riforma, salvo nei casi qui non ricorrenti e nemmeno evocati dalle convenute, in cui il giudice sia incorso in una svista manifesta o abbia violato disposizioni federali in materia di prove. La questione invece di sapere se nelle circostanze di fatto accertate le immissioni siano eccessive ai sensi dell'art. 684 CC, e quindi inammissibili, si riferisce all'applicazione del diritto e può essere rivista liberamente dalla giurisdizione per riforma (DTF 79 II 47 consid. 3). Siccome trattasi di questioni in cui al giudice compete un margine di apprezzamento, il Tribunale federale interviene però con riserbo e solo se l'autorità cantonale ha fatto un uso erroneo del suo potere discrezionale, ossia se essa si è distanziata senza motivo dai principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, ovvero se si è lasciata guidare da considerazioni prive di rilievo o se ha ignorato circostanze determinanti. Infine, decisioni fondate sull'apprezzamento devono essere annullate e corrette se nel loro risultato appaiono contrarie all'equità o alla giustizia (DTF 126 III 223 consid. 4a, 123 III 274 consid. 1a/cc). 
 
 
Nella fattispecie in esame i giudici cantonali hanno ritenuto le emissioni di fumo eccessive, perché a seconda della direzione del vento, penetrano nell'abitazione dell'attrice obbligandola a chiudere le finestre. Nulla però risulta dalla sentenza impugnata sull'intensità e frequenza delle immissioni. Secondo le deposizioni testimoniali citate in sentenza, l'inconveniente è stato constatato in "un'occasione", "non sempre, ma a dipendenza di come tirava il vento", secondo il perito "quando il fumo sale verso monte" e "in particolari momenti la facciata verso valle sembra quasi attirare il fumo". Il perito ha inoltre accertato che nelle immediate vicinanze dei fondi in questione gli altri stabili pure manifestano la presenza di comignoli (oltre una ventina) e che i fumaioli contestati hanno sicuramente aumentato le immissioni, ma che il fenomeno pareva già esistere prima della costruzione di quest'ultimi. In queste condizioni è estremamente difficile verificare l'apprezzamento esercitato dai giudici cantonali, perché nulla è dato a sapere con una certa sicurezza sull'entità e la frequenza delle immissioni. La natura dei luoghi (frazione di numerose case adiacenti o comunque vicine le une alle altre, poste su un declivio), il fatto che altre abitazioni del nucleo dispongono di comignoli e che in genere il fuoco viene acceso solo in periodi di freddo in cui le finestre, specie a quelle altitudini, rimangono chiuse, non permettono una verifica del giudizio impugnato senza che si conosca con una certa precisione la frequenza e l'intensità del fenomeno. 
È pure vero che il vicino deve poter arieggiare i locali anche d'inverno, ma nelle circostanze accertate nel giudizio cantonale ciò non sembra impossibile, atteso che il fumo crea problemi solo in determinate condizioni atmosferiche, sulla cui frequenza nulla risulta nella decisione impugnata. A seconda dell'intensità e della frequenza della molestia, l'uso dei focolari potrà essere proibito in modo assoluto oppure limitato solo ai mesi freddi ovvero tollerato completamente, conformemente al principio della proporzionalità (cfr. DTF 126 III 223 consid. 4b in fine), principio il cui rispetto non può, in assenza dei necessari accertamenti, essere verificato in concreto. Non si può dimenticare che trattasi di un vecchio nucleo in cui si scalda e si è sempre scaldato - principalmente o accessoriamente - con la legna (un riscaldamento a olio non sarebbe verosimilmente migliore), in cui le case sono poste una accanto all'altra e una sopra l'altra a cagione della pendenza, di guisa che in una certa misura le immissioni sono inevitabili già facendo un uso corretto del proprio diritto di proprietà. Giova inoltre ricordare che - in base al testo di legge - le emissioni, per essere inammissibili, non devono essere giustificate dall'uso locale. 
 
Come rilevato, non vi sono dati sufficienti atti a stabilire intensità e durata del fenomeno e la vertenza potrebbe anche essere risolta a sfavore della parte a cui incombeva l'onere della prova. Siccome però l'attrice ha chiesto - invano - davanti ai giudici cantonali l'assunzione di una nuova perizia, perché quella agli atti sarebbe imprecisa, superficiale e contraddittoria, la causa va ad essi rinviata affinché procedano ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei considerandi che precedono (art. 64 cpv. 1 OG). 
 
 
3.- Da quanto precede segue che il ricorso va parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti rinviati all'istanza cantonale per completamento degli accertamenti di fatto e nuova decisione. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico dell'attrice, che rifonderà alle ricorrenti congiuntamente fr. 3000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 novembre 2000 VIZ 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,