Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.263/2002 /viz 
 
Sentenza del 24 gennaio 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
convenuto e ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Carri, Studio legale Bervini & associati, via S. Damiano 9, casella postale 1, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
 
B.________, 
attrice e opponente, patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi, Studio legale Velo & Associati, via Soave 5, 
casella postale 3464, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
contratto di mandato, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
13 giugno 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 1° settembre 1995 B.________ ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Sud di condannare il medico-dentista A.________ a pagarle complessivamente fr. 128'238.30, somma che è stata aumentata in sede di conclusioni a fr. 132'107.15. L'attrice rimproverava al convenuto di aver commesso diversi errori professionali nella cura, avvenuta durante gli anni 1987-1993, di una grave forma di parodontite generalizzata. Il medico-dentista ha contestato ogni sua responsabilità nell'accaduto. Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 31 luglio 2001 ed ha condannato il convenuto a pagare all'attrice fr. 75'042.65. L'appello principale presentato dal convenuto e quello adesivo dell'attrice sono stati respinti il 13 giugno 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese. 
B. 
A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico e ricorso per riforma datati 19 agosto 2002. Con il primo rimedio chiede, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento sia della sentenza di appello, sia di quella pretorile; con il secondo ripropone questi annullamenti e postula che la causa sia rimandata all'autorità cantonale affinché emani una nuova decisione dopo avere assunto altre prove (delucidazione orale della perizia giu-diziaria e interrogatorio formale del convenuto). Delle argomentazioni contenute nei gravami si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
C. 
Con risposte del 21 ottobre 2002 B.________ chiede la reiezione della domanda di effetto sospensivo, del ricorso di diritto pubblico e del ricorso per riforma. 
 
Diritto: 
1. 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame. 
2. 
Il ricorso per riforma è ammissibile unicamente per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Esso non permette invece di invocare una violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG), né di norme del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c in fine OG; DTF 127 III 248 consid. 2c e riferimenti), censure che vanno semmai proposte con un ricorso di diritto pubblico. 
Il convenuto enuncia bene queste regole, ma nella pratica sembra confondere i due rimedi. Nella misura in cui egli invoca la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., oppure dall'art. 6 CEDU, il ricorso è pertanto irricevibile (DTF 124 III 1 consid. 1b). 
3. 
L'art. 8 CC appartiene al diritto federale nel senso dell'art. 43 cpv. 1 OG; di per sé, la sua violazione da parte delle autorità cantonali potrebbe essere proposta con ricorso per riforma. Il convenuto invoca questa norma sotto tre punti di vista. 
3.1 In primo luogo, egli afferma che il Tribunale cantonale l'avrebbe violata non avvedendosi che il perito giudiziario, nell'espletamento del suo mandato, non l'avrebbe sentito personalmente. L'argomento è manifestamente infondato. L'art. 8 CC regge sì, a determinate condi-zioni, il diritto alla prova, ma è in primo luogo il diritto di procedura cantonale che stabilisce le modalità secondo le quali una determinata prova, una volta ammessa, debba essere assunta. 
3.2 In secondo luogo il Tribunale d'appello avrebbe violato l'art. 8 CC nello stabilire che la paziente non sarebbe stata sufficientemente informata sul suo stato di salute. Il convenuto afferma che i giudici cantonali gli avrebbero impedito di offrire la prova negativa di questo fatto, non procedendo al suo interrogatorio formale dopo che l'attrice vi aveva rinunciato. Ora, il Tribunale d'appello ha accertato, apprezzando le prove assunte durante l'istruttoria, che il medico-dentista non ha informato correttamente la paziente. Di fronte a simile accertamento di fatto positivo non vi è più spazio per l'art. 8 CC. Questa norma difatti non prescrive come il giudice cantonale debba apprezzare le prove (DTF 127 III 248 consid. 3a e riferimenti); l'art. 8 CC non dice nemmeno quali prove debbano essere ammesse (DTF 127 III 519 consid. 2a e riferimenti). Spetta quindi al diritto cantonale di procedura stabilire se e in quale modo l'attrice potesse rinunciare all'inter-rogatorio formale del convenuto ed eventualmente se quest'ultimo potesse pretendere l'interrogatorio formale di se stesso. 
3.3 Infine il convenuto sembra sostenere che la Corte cantonale avrebbe leso il suo diritto alla prova anche respingendo alcuni quesiti peritali che egli aveva proposto per dimostrare l'assenza di colpa da parte sua. Questa censura è irricevibile, giacché i giudici ticinesi hanno respinto le domande per motivi tratti dalla procedura cantonale (la novità dei fatti e delle richieste). 
4. 
Per i motivi che precedono il ricorso per riforma è manifestamente irricevibile, rispettivamente infondato. In simili circostanze l'art. 64 OG non può ovviamente trovare applicazione. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 gennaio 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: