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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.181/2002 /viz 
 
Sentenza del 24 gennaio 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Carri, 
Studio legale Bervini & associati, via S. Damiano 9, casella postale 1, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi, 
Studio legale Velo & Associati, via Soave 5, 
casella postale 3464, 6901 Lugano, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost. e 6 CEDU (procedura civile; apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 giugno 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 1° settembre 1995 B.________ ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Sud di condannare il medico-dentista A.________ a pagarle complessivamente fr. 128'238.30, somma che è stata aumentata in sede di conclusioni a fr. 132'107.15. L'attrice rimproverava al convenuto di aver commesso diversi errori professionali nella cura, avvenuta durante gli anni 1987-1993, di una grave forma di parodontite generalizzata. Il medico-dentista ha contestato ogni sua responsabilità nell'accaduto. Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 31 luglio 2001 ed ha condannato il convenuto a pagare all'attrice fr. 75'042.65. L'appello principale presentato dal convenuto e quello adesivo dell'attrice sono stati respinti il 13 giugno 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese. 
B. 
A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico e ricorso per riforma datati 19 agosto 2002. Con il primo rimedio chiede, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento sia della sentenza di appello, sia di quella pretorile. Delle argomentazioni contenute nel gravame si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
C. 
Con risposte del 21 ottobre 2002 B.________ chiede la reiezione della domanda di effetto sospensivo, del ricorso di diritto pubblico e del ricorso per riforma. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
1.1 Il ricorso di diritto pubblico ha per regola effetto cassatorio, per cui le domande che vanno oltre il semplice annullamento della sentenza impugnata sono inammissibili. Le condizioni che giustificherebbero delle eccezioni (DTF 126 I 534 consid. 1c; 124 I 327 consid. 4) non essendo in concreto adempiute, la domanda di annullamento della sentenza del Pretore risulta pertanto irricevibile. 
2. 
Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati; deve inoltre precisare in che cosa consiste l'asserita violazione. Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali. Se è invocata la violazione dell'art. 9 Cost. nell'applicazione del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza impugnata è arbitraria; il ricor-rente deve designare con precisione la norma del diritto cantonale che, a suo giudizio, è stata applicata in modo errato o che non è stata applicata del tutto, e deve spiegare dettagliatamente perché la sentenza impugnata è manifestamente insostenibile, in palese con-trasto con una norma, una situazione di fatto o un principio giuridico riconosciuto oppure in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio "iura novit curia": il Tribunale federale limita il proprio esame alle censure formulate secondo le suddette regole (DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 III 534 consid. 1b). 
Per quanto concerne l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove, occorre rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale del merito in questo ambito. Il Tribunale federale annulla la sentenza emanata da quest'ultimo solo qualora egli abbia abusato di tale potere, pronunciando una decisione che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 I 208 consid. 4a, 310 consid. 5a; 120 Ia 31 consid. 4b). 
3. 
Il ricorso di diritto pubblico in esame è più che altro un atto di carat-tere appellatorio, che non adempie i requisiti appena menzionati. Il ricorrente si dilunga in contestazioni confuse e ripetitive, nelle quali si sovrappongono senza distinzione censure di carattere formale e sostanziale. Qui di seguito saranno trattate soltanto quelle che, dall'insieme dell'atto ricorsuale, emergono con una certa specificità. 
3.1 Il ricorrente sostiene che il Tribunale d'appello ha violato sia il suo diritto di essere sentito, sia in modo crasso le norme cantonali di procedura, per avere considerato nella valutazione dell'onorario dovuto dalla paziente una perizia fatta allestire dalla Commissione arbitrale della Società ticinese dei medici dentisti, alla quale egli non sarebbe sottoposto. Questa censura è temeraria: il ricorrente dimentica infatti che il 30 aprile 1994 aveva scritto ad uno degli esperti designati dalla citata società, ricordando di essere stato lui stesso a chiedere la perizia; dimentica anche che in tale occasione egli aveva esposto il suo punto di vista. Per il resto la censura è inammissibile, perché il ricorrente non evidenzia quali passaggi della perizia ordinata dal Pretore (i referti sono due, uno principale e uno di complemento) contraddirebbero le conclusioni del Tribunale d'appello, né indica quali norme della procedura cantonale sarebbero state violate. La semplice menzione dell'art. 253 CPC/TI non è sufficiente. 
3.2 In seguito il ricorrente si lamenta del fatto che il perito - questa volta quello giudiziario - ha eseguito la propria indagine senza rispettare quello che egli definisce il diritto al contraddittorio; in pratica per non averlo sentito personalmente. Il ricorso non cita una sola norma del diritto di procedura cantonale. Il diritto sussidiario di essere sentito derivato direttamente dall'articolo 29 cpv. 2 Cost., menzionato al termine del gravame, è stato garantito al ricorrente, il quale, come si evince dalla sentenza impugnata, ha avuto modo di opporsi alle domande peritali dell'attrice e di formulare controquesiti e domande di delucidazione. Il diritto di esprimersi prima dell'emanazione di una decisione sfavorevole e il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non hanno nulla a che vedere con la pretesa di essere interrogato personalmente dal perito giudiziario. Lo stesso dicasi dell'art. 6 CEDU, anch'esso invocato al termine del gravame, il quale, in questo campo, non conferisce al cittadino maggiori garanzie che il diritto federale (DTF 123 V 90 consid. 4b). 
3.3 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere commesso un "grossolano errore" laddove gli ha addebitato manchevolezze dal punto di vista diagnostico; a suo dire il perito, sul parere del quale si sono fondati i giudici cantonali, avrebbe rettificato i suoi primi accertamenti a questo proposito nel complemento del 30 luglio 1998. L'argomento è manifestamente infondato e temerario. Dal secondo dei passaggi del complemento peritale riprodotti testualmente a pag. 8 del gravame il ricorrente, goffamente, ha stralciato la frase iniziale ("Eine parodontale Diagnose ist jedoch aus dem Dokument nicht auffindbar") e quella finale ("Ein Hinweis oder eine schriftliche Mitteilung an den Patienten wurde in den Unterlagen nicht gefunden"), che sono determinanti. Del resto, la diagnosi difettosa non è che una delle numerose manchevolezze commesse dal medico-dentista accertate dai giudici cantonali: nel giudizio impugnato essi hanno infatti rilevato l'insuf-ficiente qualità del lavoro ricostruttivo, la situazione parodontale ad alto rischio, l'esecuzione troppo rapida della cura parodontale e della rico-struzione protetica, l'intervento eccessivamente invasivo e distruttivo, l'assenza di soluzioni provvisorie, nonché la violazione dell'obbligo di informare la paziente. 
3.4 Appellatorie sono infine le critiche con le quali il ricorrente, esponendo la sua interpretazione degli accertamenti peritali e formulando ipotesi personali, si propone di dimostrare che la paziente non sarebbe stata in grado di comprendere le informazioni che lui le avrebbe dato e avrebbe concordato con lui e accettato esplicitamente le cure. Il ricorrente censura in sostanza l'apprezzamento delle prove operato dal Tribunale d'appello. La violazione dell'art. 8 CC, che il ricorrente adduce a questo proposto, va proposta con ricorso per riforma e non con ricorso di diritto pubblico, trattandosi di una norma di diritto federale (art. 43 cpv. 1 e 84 cpv. 2 OG). Del resto, oltre alla mancata informazione e alla negligenza diagnostica, il Tribunale d'appello ha accertato diversi altri errori o negligenze commesse dal medico-dentista (cfr. consid. 3.3 supra). 
4. 
Da queste considerazioni discende che il ricorso, peraltro in buona parte irricevibile, deve essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà alla parte resistente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 gennaio 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: