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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.197/2002 /bom 
 
Sentenza del 24 gennaio 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Stefano Romelli, casella 
postale 307, 6908 Massagno, 
 
contro 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (procedura civile; assistenza giudiziaria), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 agosto 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 23 novembre 1998 è stato pronunciato il divorzio tra A.________ e B.________. Nel quadro della liquidazione del regime ordinario della partecipazione agli acquisti la moglie è stata condannata al versamento di fr. 161'770.-- e alla consegna di determinati beni mobili per un valore di fr. 9'612.50. Preso atto del fatto ch'essa era in possesso di un attestato di carenza beni nei confronti del marito per un importo di fr. 255'000.--, il giudice ha ammesso l'estinzione del suo debito per compensazione. Il credito a favore di A.________ si è quindi ridotto a fr. 93'230.-- (fr. 255'000.-- ./. fr. 161'770.--). 
 
La sentenza di divorzio non è stata impugnata. 
B. 
Reputandosi lesa da questa decisione, il 18 maggio 2000 A.________ ha però convenuto l'avv. C.________, suo patrocinatore nella citata procedura di divorzio, dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano. In particolare essa rimprovera al legale la mancata produzione in causa della convenzione 2 giugno 1987, con la quale i coniugi avevano adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni. Sulla scorta di quell'atto il giudice avrebbe infatti potuto constatare che i beni immobili per i quali è stata condannata a versare un'indennità al marito ed i mobili che avrebbe dovuto consegnargli erano in realtà di sua proprietà. Essa ha pertanto chiesto che l'avvocato fosse obbligato a risarcirle il pregiudizio subito a causa della cattiva esecuzione del mandato di patrocinio, quantificato in complessivi fr. 176'382.50, ovverosia fr. 161'770.-- per la liquidazione del regime dei beni, fr. 9'612.50 per il valore dei mobili e fr. 5'000.-- per i costi di patrocinio. 
C. 
Lo stesso giorno in cui ha introdotto la petizione A.________ ha presentato un'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, che il Pretore ha respinto il 16 ottobre 2001. Il giudice ha stabilito che, sottoposta ad un esame sommario, la causa non presentava possibilità di esito favorevole, non avendo l'istante reso verosimile di avere effettivamente subito un danno. 
 
Il decreto è stato confermato dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 12 agosto 2002. 
D. 
Contro il predetto giudizio A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002. Prevalendosi della violazione del divieto dell'arbitrio, essa postula l'annullamento sia della pronuncia del Tribunale d'appello che del decreto pretorile, con conseguente concessione dell'assistenza giudiziaria. Con allegato separato ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria in sede federale. 
 
La Corte cantonale ha rinunciato a presentare una risposta al gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a con rinvii). 
2. 
Per costante giurisprudenza la decisione con la quale viene negato il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha natura incidentale ed è atta a cagionare un pregiudizio irreparabile; essa può pertanto essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 2 OG; DTF 126 I 207 consid. 2a pag. 210). 
3. 
In linea di principio il ricorso di diritto pubblico ha natura cassatoria (DTF 127 III 279 consid. 1b pag. 282 con rinvii); ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria. 
 
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, in concreto non ricorrono le condizioni eccezionali che permetterebbero di scostarsi da questo principio (cfr. DTF 124 I 327 consid. 4a-4c); a questo proposito basti rilevare il fatto che l'autorità cantonale ha respinto l'istanza perché ha ritenuto la causa priva di possibilità di esito favorevole, senza esaminare gli altri requisiti dell'assistenza giudiziaria. Le domande con le quali la ricorrente chiede al Tribunale federale di annullare - oltre che la sentenza impugnata - anche il decreto pretorile e di concederle l'assistenza giudiziaria per la procedura cantonale sono pertanto inammissibili. 
4. 
Pur senza menzionare esplicitamente l'art. 9 Cost., la ricorrente dichiara di prevalersi della violazione del divieto dell'arbitrio. 
 
Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Un giudizio cantonale viola il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost., quando appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 273 cpv. 2.1 pag. 275). 
 
Incombe alla parte che ricorre, l'onere di dimostrare - conformemente alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. In particolare, qualora - come nel caso in esame - venga asserita l'applicazione arbitraria del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza querelata è arbitraria; occorre designare con precisione la norma del diritto cantonale che sarebbe stata applicata in maniera errata ed esporre nel dettaglio le ragioni che inducono a ritenere la pronunzia impugnata manifestamente insostenibile (DTF 128 I 273 cpv. 2.1 pag. 275 seg.). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige infatti il principio "iura novit curia": il Tribunale federale limita il proprio esame alle censure formulate conformemente alle suddette regole (DTF 110 Ia 1 consid. 2a). 
5. 
Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe commesso arbitrio negando che l'omissione del patrocinatore nella causa di divorzio le avrebbe causato un danno: in particolare adduce che la nozione di danno secondo il diritto federale sarebbe stata interpretata in modo completamente errato e che le prove offerte apprezzate in modo manifestamente insostenibile. Dopo aver menzionato l'art. 155 CPC/TI, essa conclude il suo esposto affermando che il rifiuto dell'assistenza giudiziaria "configura una violazione del diritto cantonale". 
5.1 Giovi, di transenna, rilevare che gli art. da 155 a 162a CPC/TI, che regolavano l'assistenza giudiziaria nel procedimento civile ticinese, sono stati abrogati dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3 giugno 2002. Essi rimangono tuttavia applicabili alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge (art. 37 Lag), che risale al 30 luglio 2002. 
5.2 L'art. 155 CPC/TI, menzionato nel ricorso, sanciva semplicemente il principio per il quale possono ottenere l'assistenza giudiziaria le persone fisiche che giustificano di non essere in grado di sopperire alle spese della lite. 
 
L'assenza di probabilità di esito favorevole, quale motivo specifico di rifiuto, era invece enunciata espressamente all'art. 157 CPC/TI. È su questo disposto che si fonda il giudizio impugnato, laddove spiega, riferendosi alla giurisprudenza ticinese, il significato dell'espressione "fumus boni iuris" quale presupposto per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Ebbene, nell'atto ricorsuale questa norma non viene nemmeno menzionata. 
 
Di conseguenza il ricorso di diritto pubblico, che non prende in considerazione la norma fondamentale del diritto cantonale su cui poggia la sentenza impugnata e che non ne dimostra, pertanto, in modo puntuale l'applicazione arbitraria da parte dell'autorità cantonale, non adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Esso deve dunque essere dichiarato inammissibile. 
5.3 Per completezza si può aggiungere che il gravame seguirebbe la medesima sorte anche qualora si volesse tenere in considerazione il diritto all'assistenza giudiziaria sancito dalla costituzione federale, giacché la ricorrente non espone alcuna argomentazione in tal senso né tantomeno menziona la norma di rango costituzionale che regola questa materia, ovvero l'art. 29 cpv. 3 Cost. 
6. 
La concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi al Tribunale federale presuppone, giusta l'art. 152 cpv. 2 OG, che le conclusioni della parte istante non sembrino votate all'insuccesso. In concreto, l'irricevibilità del gravame è manifesta: motivato in maniera carente esso non presentava d'acchito possibilità di esito favorevole. 
 
La ricorrente, soccombente, non può pertanto venire dispensata dal pagamento delle spese processuali della sede federale (art. 152 cpv. 1 e 156 cpv. 1 OG). All'autorità cantonale vincente non è assegnata alcuna indennità per ripetibili (art. 156 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 gennaio 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: