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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_59/2013 
 
Sentenza del 24 gennaio 2013 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che a seguito della denuncia presentata il 31 ottobre 2012 da A.________, in data 21 novembre 2012 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando indizi a sostegno di un qualsiasi reato; 
che, adita dalla denunciante, dopo averle concesso la facoltà di emendare il reclamo, con sentenza dell'11 dicembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ritenuto che il rimedio esperito non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 CPP, l'ha dichiarato irricevibile; 
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un "reclamo" al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale; 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4); 
che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, considerato che l'insorgente non si confronta minimamente con il motivo formale posto a fondamento del giudizio della CRP, segnatamente la carente motivazione del reclamo; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 24 gennaio 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy