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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_410/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 gennaio 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Salvatore Pinoja, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Municipio di X.________, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione protezione aria, acqua e suolo, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2016 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________SA è un'azienda attiva nella lavorazione di inerti e nella produzione di calcestruzzo, attività effettuata sui fondi sss e ttt di X.________, di sua proprietà, confinanti con le particelle vvv e vvv appartenenti al Patriziato. B.________ e C.________ sono comproprietari dei fondi limitrofi www, yyy e zzz, che ospitano un campeggio. Tutti i sedimi si trovano fuori dalla zona edificabile. 
 
B.   
Il 12 febbraio 2008 il Municipio ha rilasciato a A.________SA la licenza edilizia per l'aggiornamento degli impianti siti sui fondi sss e vvv. In seguito alla presentazione di una domanda di costruzione in variante, il 1° dicembre 2009 l'Esecutivo comunale ha concesso il permesso per la sostituzione dell'impianto di betonaggio CIFA con uno di tipo SIMEM, comportante uno spostamento di circa 10.00 m verso sud. 
 
C.   
Con decisione del 1° marzo 2011 il Consiglio di Stato, adito dai vicini, ha confermato la licenza edilizia del 2009, imponendo tuttavia che l'attività dell'impresa avrebbe dovuto svolgersi conformemente alle fasce orarie più restrittive previste dall'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 16 maggio 2006. Il permesso, che autorizzava le attività dalle ore 07.00 alle 19.00, disattendeva infatti che detta ordinanza permette l'inizio dei lavori solo dalle ore 8.00. La regolamentazione è stata accettata dall'istante. 
 
Il 24 giugno 2014, richiamato l'art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza municipale, il Municipio ha accolto una richiesta di deroga presentata dall'azienda sull'orario d'inizio delle attività lavorative. La deroga, valida fino al 31 agosto 2014, prevedeva l'inizio dei lavori per la vendita di materiale inerte a partire dalle 7.30 e il calcestruzzo dalle 7.00. Il 9 settembre 2014 il Municipio ha concesso una nuova deroga sull'orario iniziale dei lavori, valida sino al 14 novembre 2014. 
 
D.   
Il 2 dicembre 2015 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi presentati da B.________ e C.________ contro le due deroghe, delle quali ha accertato l'illiceità. Sebbene le stesse fossero decadute nelle more della procedura, ha nondimeno specificamente riconosciuto la legittimazione attiva a C.________ quale cittadino del Comune in virtù dell'art. 209 lett. a della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), che nella sede cantonale fa astrazione dal requisito di un interesse legittimo a ricorrere. Ha stabilito che il Municipio non poteva derogare alla condizione aggiuntiva imposta con la risoluzione governativa del 1° marzo 2011, poiché ciò esulava dalle sue competenze. Adito dall'azienda, con giudizio del 10 agosto 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
E.   
Avverso questa sentenza A.________SA inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione impugnata e di confermare gli orari ammessi per la propria attività dalle ore 7.00 alle 19.00, subordinatamente di confermare le deroghe municipali del 24 giugno e 9 settembre 2014, e in via ancor più subordinata, di rinviare la causa alla Corte cantonale affinché esperisca un sopralluogo. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1). Spetta nondimeno alla ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora non siano evidenti, in concreto segnatamente sulla sussistenza di un interesse pratico e attuale alla disamina delle due deroghe scadute nel 2014, pena la sua inammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47).  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza in materia di diritto edilizio e pianificatorio, tempestivo, è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione della ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Come noto alla ricorrente (sentenza 1C_400/2015 del 2 ottobre 2015 nei suoi confronti), secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).  
 
1.4. La ricorrente critica il rifiuto da parte dei giudici cantonali di esperire un sopralluogo. A torto. Essi, come ancora si vedrà, hanno infatti ritenuto, a ragione, che nel caso in esame non si tratta di esaminare questioni di fatto ma soltanto giuridiche, per cui, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299), per nulla arbitrario, potevano rinunciare ad assumere il mezzo di prova richiesto. Del resto, le critiche ricorsuali degli accertamenti di fatto, segnatamente della realizzazione e dell'ubicazione del nuovo impianto, peraltro generiche e imprecise, sono ininfluenti ai fini del giudizio.  
 
2.          
A livello federale, l'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF dispone che ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. La ricorrente deve quindi avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 94; 139 I 206 consid. 1.1 pag. 208). Questa esigenza serve a garantire ch'esso si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, anche nell'interesse dell'economia processuale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1 pag. 77; 137 IV 87 consid. 1 pag. 88; cfr. anche DTF 141 II 307 consid. 6.2 pag. 312). La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si esprime del tutto sul fatto, decisivo, che le deroghe litigiose, delle quali chiede la conferma, sono scadute nel 2014, né sull'eventuale sussistenza delle condizioni per rinunciare, eccezionalmente, all'esigenza di un interesse attuale (al riguardo vedi DTF 140 IV 74 consid. 1.3.3 pag. 78; 139 I 206 consid. 1.1 pag. 208). Essa non indica in particolare se, come accennato nella decisione impugnata, abbia presentato una nuova domanda di costruzione contemplante prescrizioni d'esercizio meno rigide o inoltrato ulteriori istanze di deroga (cfr. DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179 seg.). La questione, visto l'esito del gravame, non dev'essere comunque esaminata oltre. 
 
3.  
 
3.1. Nella decisione impugnata si ricorda che le norme federali sulla protezione dell'equilibrio ecologico sono preminenti rispetto al diritto cantonale, poiché in tale ambito la Confederazione gode di una competenza globale, seppure non esclusiva (art. 74 cpv. 1 Cost. e 65 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983, LPAmb; RS 814.01 relativo alla portata del diritto cantonale in tale ambito). Si rileva che in materia d'inquinamento fonico i Cantoni hanno in particolare la possibilità di emanare prescrizioni sul rumore che non proviene da un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb, pur dovendo rispettare il quadro sancito in materia di limitazione delle emissioni degli art. 11 cpv. 2 e 12 LPAmb.  
La Corte cantonale ha precisato che nel Cantone Ticino, l'applicazione della LPAmb e dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) è disciplinata dal Regolamento di applicazione dell'OIF del 17 maggio 2005, che attribuisce al municipio la competenza di adottare, se del caso mediante ordinanza, i provvedimenti idonei a evitare o limitare, tra l'altro, i rumori molesti causati da apparecchi e macchine mobili e da lavori edili (art. 5 cpv. 2 lett. a) e ha rilevato che l'art. 4 cpv. 1 e 2 della citata ordinanza municipale vieta qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturne, riguardo tra l'altro all'esecuzione di lavori rumorosi di qualsiasi genere segnatamente tra le ore 19.00 e le 08.00. Il relativo art. 8 cpv. 2 stabilisce inoltre che l'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali a partire dalle ore 08.00 e che il Municipio può concedere deroghe in casi motivati. Ha ribadito che, sotto il profilo della tutela dall'inquinamento fonico, questa ordinanza ha una portata propria unicamente nella misura in cui disciplina il rumore non direttamente connesso all'esercizio di impianti secondo l'art. 7 cpv. 7 LPAmb, fra i quali rientra lo stabilimento industriale della ricorrente che ingloba gli edifici, impianti e macchinari siti sui citati fondi e le loro diverse utilizzazioni, fatto non contestato dalla ricorrente. Ha quindi concluso che i limiti d'orario previsti dall'ordinanza municipale sono inapplicabili alle diverse attività esercitate dalla ricorrente su questi fondi, tra le quali rientra anche il carico del materiale inerte e del calcestruzzo destinato alla vendita, e che l'obbligo di rispettare precise fasce orarie non deriva dall'ordinanza municipale, bensì dalla licenza edilizia in variante del 1° dicembre 2009 relativa alla sostituzione e alla traslazione dell'impianto di betonaggio. 
 
3.1.1. Si rileva poi che il 1° dicembre 2009 il Municipio ha approvato la nota variante, relativa alla sostituzione dell'impianto di betonaggio con una nuova centrale, spostata di qualche metro verso sud, assortita dalla condizione che l'attività lavorativa avrebbe dovuto svolgersi dalle ore 7.00 alle ore 19.00, come già alla licenza edilizia del 12 febbraio 2008. La Corte cantonale ha nondimeno ricordato che con la risoluzione governativa del 1° marzo 2011, per tutelare maggiormente i fondi limitrofi dal rumore prodotto dallo stabilimento benché i valori limite fissati dall'OIF fossero rispettati, la conferma della licenza è stata subordinata alla condizione aggiuntiva che tutte le attività effettuate nello stesso avrebbero dovuto svolgersi durante le fasce orarie più restrittive previste dall'ordinanza municipale. Al riguardo ha sottolineato che sebbene si tratti di una normativa inapplicabile allo stabilimento in esame, le limitazioni d'orario imposte dal Governo configurerebbero prescrizioni d'esercizio fondate sulla LPAmb (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c), imposte, nonostante il rispetto dei valori limite, con riferimento al principio di prevenzione. Queste limitazioni sono state accettate dalla ricorrente, che non ha impugnato la relativa decisione governativa. La stessa Corte ha rilevato che dagli atti di causa risulta il rispetto delle imposte limitazioni, visto che in due occasioni ha chiesto di derogarvi, per poter anticipare l'inizio dei lavori. Ne ha concluso che l'azienda non può pertanto pretendere di non rispettarle, fondandosi sul fatto che le opere autorizzate dalla licenza edilizia in variante del 1° dicembre 2009 non sarebbero state realizzate, poiché si è conformata alle prescrizioni d'orario litigiose.  
 
3.1.2. I giudici cantonali hanno inoltre stabilito che secondo gli accertamenti del Municipio, e come peraltro ammesso dalla ricorrente, essa ha installato la nuova centrale nell'ubicazione del vecchio impianto, per cui la licenza edilizia del 1° dicembre 2009, sebbene in maniera leggermente difforme rispetto a quanto autorizzato, è stata sfruttata. Hanno ritenuto che di conseguenza la ricorrente non può invocare la decadenza della licenza edilizia per non aver spostato di qualche metro l'impianto di betonaggio, come originariamente previsto, e quindi è ancora vincolata alla condizione accessoria disposta dal Governo. Ne ha desunto che l'obbligo addossatole di attenersi alle fasce orarie più restrittive fissate dall'ordinanza municipale non discende dalla stessa, bensì dal permesso di costruzione del 1° dicembre 2009 relativo a un impianto fisso ai sensi della LPAmb. Per questo motivo il Municipio non poteva concedere autonomamente deroghe o estensioni dei limiti d'orario: semmai avrebbe dovuto pretendere l'inoltro di una nuova domanda di costruzione contemplante prescrizioni d'esercizio meno rigide.  
 
3.2. Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre, in maniera del tutto generica e appellatoria, che non vi sarebbe nessuna indicazione che il nuovo impianto realizzato corrisponderebbe a quello approvato nella licenza edilizia del 1° dicembre 2009; permesso asseritamente mai sfruttato perché i lavori eseguiti corrisponderebbero a quelli previsti dalla licenza del 12 febbraio 2008 determinante l'inizio dei lavori alle ore 7.00. Ammette che il suo stabilimento è un impianto fisso ai sensi della LPAmb e che pertanto gli orari di esercizio previsti dall'ordinanza municipale sono inapplicabili. Sostiene che tuttavia l'inizio dei lavori a partire dalle ore 7.00 deriverebbe dalla licenza edilizia del 12 febbraio 2008 e che il Municipio avrebbe potuto concedere le richieste deroghe, poiché non sarebbero in contrasto con quanto stabilito in quel permesso. Ribadisce che la condizione aggiuntiva imposta il 1° dicembre 2009 non sarebbe entrata in vigore, perché le opere in essa previste non sarebbero state eseguite, né vi sarebbe stato uno spostamento dell'impianto di betonaggio. Poiché, al suo dire, la condizione aggiuntiva sarebbe stata subordinata a detto spostamento, non avvenuto, essa non sarebbe mai entrata in vigore.  
 
3.3. Ora, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, il semplice mancato spostamento di qualche metro del nuovo impianto di betonaggio non implica chiaramente la decadenza della condizione accessoria imposta dal Governo. Questa conclusione non è per nulla insostenibile e quindi arbitraria, né nella motivazione né nel risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spettava alla ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2). Del resto, criticando in maniera del tutto generica gli accertamenti di fatto posti a fondamento del giudizio impugnato, la ricorrente non dimostra affatto ch'essi sarebbero stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), per cui essi sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF, norme peraltro neppure richiamate dalla ricorrente; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). Essa nemmeno contesta di aver accettato la nota condizione aggiuntiva del 1° dicembre 2009, che non ha impugnato, e che pertanto il suo mancato rispetto, come stabilito dalla Corte cantonale, sarebbe abusivo. Ora, quando la decisione contestata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, ossia in concreto l'ininfluenza del mancato spostamento dell'impianto e la validità della condizione aggiuntiva non impugnata, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).  
 
4.   
In quanto ammissibile, il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro rappresentanti, al Municipio di X.________, al Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 gennaio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri