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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.310/2003 /viz 
 
Sentenza del 24 febbraio 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
X.________ SA, 
Y.________, 
attrici, 
entrambe patrocinate dall'avv. Fabrizio Keller, 
 
contro 
 
Repubblica e Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona, convenuto, 
patrocinata dall'avv. Luigi Mattei, 
 
Oggetto 
contratto di compravendita, 
interpretazione di un contratto, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
7 ottobre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 22 ottobre 1998 la X.________ S.A. e la Y.________ (attrici) hanno adito la Pretura del distretto di Bellinzona onde ottenere la condanna della Repubblica e Cantone del Ticino (convenuto) al pagamento di fr. 661'713.03 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. 
Le attrici facevano risalire la loro pretesa al 1983/1984, quando - riunite in Consorzio - esse avrebbero concluso con lo Stato del Cantone Ticino dei contratti per la fornitura a mezzo di autocarro di 713'000 m3 di detriti destinati alla costruzione di colline antirumore ai bordi dell'autostrada. In contrasto con quanto pattuito, il convenuto avrebbe però acquistato unicamente ca. 543'000 m3, causando così una considerevole perdita di guadagno, pari alla somma vantata in causa. 
Il Pretore ha integralmente respinto la petizione il 6 agosto 2002. Aderendo, in sostanza, alle argomentazioni esposte dal convenuto, il giudice - rilevata la necessità di distinguere l'acquisto dal trasporto dei detriti - ha negato la legittimazione attiva delle attrici per quanto riguarda la vendita e respinto la tesi dell'inesecuzione contrattuale con riferimento al patto di trasporto. 
B. 
L'appello presentato dalle soccombenti contro questa pronunzia è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 7 ottobre 2003. 
Come già il Pretore, anche la massima istanza cantonale è infatti giunta alla conclusione che le attrici non possono vantare alcuna pretesa in relazione alla vendita e al carico in cava su autocarro dei detriti poiché esse non erano parte a quegli specifici accordi. A nulla giova la loro qualità di cessionarie di crediti futuri, non essendo tali crediti mai nati. Infine, al convenuto non può essere rimproverata la violazione di alcun obbligo con riferimento ai contratti di trasporto che lo vincolavano alle attrici. Donde la conferma integrale del giudizio di primo grado, anche per quanto concerneva l'ammontare delle ripetibili poste a carico delle attrici. 
C. 
Insorte dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 10 novembre 2003, le attrici postulano la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, di riconoscere integralmente le richieste formulate con la petizione. 
Nella risposta del 9 gennaio 2004 il convenuto ha proposto la reiezione del gravame, qualora esso dovesse venir considerato ricevibile. 
 
Diritto: 
1. 
La vendita e il trasporto dei detriti hanno fatto l'oggetto di varie e diverse pattuizioni. Nella pronunzia impugnata la Corte cantonale ha esposto ed esaminato i contratti da lei reputati determinanti per statuire sull'attuale controversia. 
1.1 In primo luogo è stato rilevato come l'acquisto del materiale destinato alla costruzione delle colline antirumore ai bordi dell'autostrada sia stato regolato, il 1° aprile 1983, mediante la stipulazione di tre contratti separati, dal contenuto pressoché identico. 
Nel primo contratto vari cavisti si sono impegnati a vendere al convenuto i detriti indicati nell'inserto A, al prezzo di fr. 4.70 per m3. Nel quadro del medesimo accordo le attrici hanno dichiarato di rinunciare ai diritti acquisiti mediante la convenzione sottoscritta il 24 gennaio 1978 con gli stessi cavisti, i quali avevano loro ceduto e venduto in esclusiva tutto il materiale di scarto depositato - nel presente e nel futuro - nelle cave. La rinuncia delle attrici è stata comunque subordinata alla promessa di affidar loro "le operazioni di carico dei detriti su autocarro preposti al trasporto per incarico dello Stato"; inoltre, ogni singolo cavista si è impegnato a cedere irrevocabilmente alle attrici il proprio credito nei confronti del convenuto fino a concorrenza della somma di fr. 4.20 per m3 di detriti. 
Nel secondo il ruolo di venditore era rivestito dal Patriziato di A.________. Anch'esso si è impegnato a vendere al convenuto i detriti indicati nell'inserto A ad un prezzo di fr. 4.70 per m3, comprensivo delle spese di carico su autocarro, quantificate in fr. 4.20 per m3. Contestualmente il Patriziato si è obbligato a cedere il credito nei confronti del convenuto, dipendente dalla mercede dovuta per il carico dei detriti, ai singoli cavisti, i quali avrebbero potuto a loro volta cedere i loro crediti alla ditta incaricata di compiere il carico dei detriti. Stando a quanto emerso dall'istruttoria, solamente tre cavisti hanno successivamente ceduto il loro credito alle attrici. 
Nel terzo è la ditta Z.________ che si è impegnata a vendere al convenuto i detriti della sua cava al prezzo di fr. 4.70 al m3, comprensivo delle spese di carico su camion. La medesima ditta si è inoltre impegnata a cedere alle attrici i crediti derivanti dal contratto fino a un importo di fr. 4.20 al m3; gli ulteriori fr. 0.50 per m3 sarebbero stati versati direttamente dal convenuto al cavista. 
Il trasporto dei detriti è stato per contro regolato in due contratti separati, formalizzati il 23 febbraio 1984, nell'ambito dei quali le attrici si impegnavano a trasportare i detriti delle cave sino ai luoghi d'impiego nei costruendi tratti autostradali per un importo complessivo di fr. 6'288'290.--. 
1.2 Sulla scorta di questi contratti i giudici del Tribunale d'appello - così come già il Pretore - sono giunti alla conclusione che le attrici risultavano solamente cessionarie dei crediti legati alla vendita e al carico dei detriti su autocarro, la cui titolarità spettava invece esclusivamente ai cavisti rispettivamente al Patriziato. Donde la reiezione delle pretese attoree fondate sui contratti di compravendita. 
2. 
Dinanzi al Tribunale federale le attrici ribadiscono ancora una volta la loro qualità di "parti a tutti gli effetti" ai contratti stipulati con il convenuto ed i cavisti, rispettivamente il Patriziato di A.________. Qualora, invece di giudicare esclusivamente sulla base del tenore letterale di tali accordi, la Corte cantonale avesse preso nella debita considerazione le circostanze in cui si sono svolte le trattative precedenti la sottoscrizione, la sottoscrizione stessa nonché le intese intervenute successivamente, essa avrebbe senz'altro riconosciuto alle attrici la facoltà di promuovere azione nei confronti del convenuto per mancato adempimento del contratto. La decisione dei giudici cantonali di relegarle a mere cessionarie di crediti legati al carico dei detriti su autocarro viola - secondo le attrici - il diritto federale e segnatamente l'art. 18 cpv. 1 CO, siccome frutto di una valutazione errata della fattispecie. 
Seppur consapevoli del fatto che l'interpretazione soggettiva di un contratto non può venir ridiscussa nel quadro di un ricorso per riforma, in concreto le attrici - che si prevalgono della violazione dell'art. 29 Cost. - ritengono di poter criticare l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, trattandosi - a loro modo di vedere - di accertamenti manifestamente errati, rispettivamente incompleti. Esse rimproverano inoltre alla Corte cantonale di aver omesso di considerare mezzi di prova rilevanti, suscettibili di dimostrare il ruolo da loro svolto nella vicenda nonché l'esistenza dell'obbligo di acquisto di 713'000 m3 di detriti assunto dal convenuto. 
3. 
Nella sua risposta il convenuto propone di dichiarare il ricorso per riforma integralmente irricevibile, siccome inammissibilmente fondato sulla violazione di un diritto costituzionale - in contrasto con quanto prescritto dall'art. 43 cpv. 1 seconda frase OG - e, altrettanto inammissibilmente, rivolto contro l'accertamento dei fatti, l'interpretazione soggettiva di un contratto essendo una questione di fatto. 
Gli argomenti del convenuto sono pertinenti. 
3.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). 
Nella misura in cui fondano le proprie richieste sulla violazione del diritto di essere sentito nell'assunzione delle prove (art. 29 cpv. 2 Cost.) le attrici formulano pertanto una censura effettivamente improponibile nel quadro del ricorso per riforma. 
3.2 Chiamato a statuire quale istanza di riforma, il Tribunale federale basa il suo giudizio sui fatti così come accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (art. 43 cpv. 3 e 63 cpv. 2 OG), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (cfr. DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
In concreto le attrici non fanno valere la violazione di una disposizione del diritto federale in materia di prove, quale ad esempio l'art. 8 CC, bensì ridiscutono - e lo ammettono esplicitamente quando rimproverano alla Corte cantonale di "aver constatato in modo errato elementi rilevanti della fattispecie" - la valutazione del materiale probatorio agli atti, senza il benché minimo accenno alle norme del diritto federale che sarebbero state violate, donde l'inammissibilità delle loro argomentazioni. Ciò vale, in particolare, laddove criticano la conclusione dei giudici ticinesi secondo la quale esse non sono state in grado di provare l'esistenza di un obbligo di acquisto del convenuto nei loro confronti né di dimostrare che l'effettuazione del carico di 713'000 m3 al prezzo di fr. 4.20 al m3 di detriti e la successiva aggiudicazione dei trasporti rappresentassero una contropartita per pregresse pretese delle attrici nei confronti del convenuto né, infine, che la predetta somma fosse superiore al prezzo di mercato. Le attrici non possono prevalersi nemmeno dell'art. 64 OG; questa norma non offre infatti alle parti la possibilità di completare la fattispecie a piacimento, così da ottenere una valutazione giuridica favorevole (cfr. DTF 126 III 59 consid. 2a, 119 II 353 consid. 5c/aa pag. 357). 
3.3 Per quanto concerne, infine, la questione - centrale - dell'interpretazione dei contratti menzionati nel giudizio impugnato si osserva quanto segue. 
3.3.1 Confrontato con un litigio sull'interpretazione di un contratto, il giudice deve in primo luogo adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché attenersi unicamente alla denominazione o alle parole inesatte utilizzate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO). Se ci riesce, si tratta di un accertamento di fatto che non può essere riveduto dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per riforma (DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122 con rinvii). 
In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o qualora emerga che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, il giudice procede all'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (interpretazione oggettiva). 
Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze può risultare che il testo della menzionata clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo. Ciononostante ci si scosterà dal testo chiaro adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio motivo, suscettibile di far ritenere che il testo non corrisponde alla volontà delle parti (DTF già citato; 128 III 265 consid. 3a). A questo proposito giova infine rammentare che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà. L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma. Onde statuire su tale questione di diritto occorre comunque fondarsi sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso concreto, che attengono ai fatti (DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 123 con rinvii). 
3.3.2 Nel caso di specie la questione di sapere se la Corte cantonale abbia proceduto ad un'interpretazione di tipo soggettivo - ciò che renderebbe il ricorso d'acchito inammissibile anche su questo punto - o di tipo oggettivo, può rimanere indecisa, il gravame dovendo in ogni caso venire respinto. 
Premesso che, a sostegno delle loro richieste, le attrici adducono inammissibilmente fatti privi di riscontro nella sentenza impugnata - senza che nessuna delle già menzionate eccezioni sia realizzata (cfr. supra consid. 3.2) - in nessun caso può venir loro riconosciuta la qualità di venditrici nei noti contratti di compravendita. 
Le attrici fondano la loro tesi sul fatto - evidenziato nel gravame e accertato anche in sede cantonale - ch'esse sono state esplicitamente menzionate quali parti nel contratto stipulato il 1° aprile 1983 dal convenuto con i cavisti. A torto; in questo documento esse non vengono mai definite quali "parti venditrici". Non va dimenticato che, in virtù di una convenzione sottoscritta il 24 gennaio 1978 con gli stessi cavisti, le attrici potevano vantare dei diritti sui detriti che questi intendevano vendere al convenuto. Ciò spiega l'interesse ad ottenere la loro partecipazione al contratto di compravendita. Contestualmente alla stipulazione di tale accordo esse hanno esplicitamente rinunciato ai succitati diritti - a favore dei cavisti, che sono quindi rientrati a pieno titolo nella loro posizione di venditori - contro la cessione, da parte dei cavisti, del loro credito nei confronti del convenuto fino a concorrenza della somma di fr. 4.20 per m3 di detriti e contro la promessa di vedersi affidare le operazioni di carico e di trasporto dei detriti. 
In queste circostanze non si ravvede alcun motivo per discostarsi dal testo chiaro adottato da tutti gli interessati. Alla luce di quanto sopra esposto, le attrici devono lasciarsi imputare il senso oggettivo delle loro (chiare) dichiarazioni, anche qualora questo non dovesse corrispondere a quella ch'era la loro intima volontà all'epoca della stipulazione dei noti accordi. 
3.3.3 La decisione dei giudici cantonali di riconoscere alle attrici unicamente la qualità di cessionarie dei crediti spettanti ai cavisti e al Patriziato di A.________ a dipendenza della vendita dei detriti appare pertanto conforme al diritto federale. Le attrici non risultano effettivamente legittimate a vantare alcuna pretesa in relazione all'eventuale mancato adempimento dei contratti di compravendita. 
4. 
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso per riforma dev'essere respinto e la sentenza impugnata merita di essere confermata. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7 nonché art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico delle attrici in solido, le quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10'000.-- al convenuto per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 febbraio 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: