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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_854/2013 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 febbraio 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Pfiffner, Parrino, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,  
ricorrente, 
 
contro  
 
P.________, 
patrocinata dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese Segretariato Regionale del Luganese, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 novembre 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere, in passato, assunto i costi per la frequentazione di diversi corsi nell'ambito dell'intervento tempestivo, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha riconosciuto a P.________ da ultimo attiva quale "operatrice reparto riduttori" presso la M.________ SA una rendita intera temporanea dal 1° settembre 2012 al 28 febbraio 2013 (decisione del 15 febbraio 2013, preavvisata il 12 dicembre 2012). Accertata una incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 20 settembre 2011 al 26 novembre 2012 e una inabilità del 40% dal 27 novembre 2012 - data alla quale il dott. S.________, specialista reumatologo, ha reso la sua perizia per conto dell'amministrazione - in un'occupazione confacente allo stato di salute e rispettosa di alcuni limiti funzionali, l'UAI ha stabilito un grado d'invalidità del 18% insufficiente a mantenere il diritto a una prestazione tre mesi dopo l'avvenuto miglioramento. L'amministrazione ha calcolato il tasso d'incapacità di guadagno sulla base di un reddito senza invalidità di fr. 35'444.- (anno di riferimento: 2010) e un reddito da invalida di fr. 29'194.-, ottenuto dopo avere tenuto conto della ridotta capacità lavorativa residua e della possibilità di svolgere unicamente attività leggere. 
 
B.   
Facendo valere che la sua incapacità al lavoro continuava a essere totale, l'assicurata si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto il mantenimento della rendita d'invalidità. 
 
Per pronuncia del 12 novembre 2013 la Corte cantonale ha accolto il ricorso nel senso che ha annullato la decisione amministrativa e ha riconosciuto, in aggiunta alla rendita intera dal 1° settembre 2012 al 28 febbraio 2013, un quarto di rendita dal 1° marzo 2013. Dopo avere confermato, dal 27 novembre 2012, il tasso di (in) capacità lavorativa residua rilevato dall'UAI, il giudice di prime cure ha accertato un grado d'invalidità del 42% che permetteva di mantenere una prestazione parziale tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute. Al reddito da valida di fr. 35'152.85 (anno di riferimento: 2012) il primo giudice ha contrapposto un reddito da invalida di fr. 20'468.16, ottenuto dopo avere tenuto conto della incapacità lavorativa residua oltre che della doppia riduzione per la differenza computabile (del 29.56%) tra il reddito senza invalidità realizzato e quello mediamente conseguibile a livello nazionale nello specifico settore economico (gap salariale) e per le particolarità personali e professionali del caso (10%). 
 
C.   
L'UAI ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale, previa concessione dell'effetto sospensivo, chiede di annullare il giudizio cantonale e di confermare la propria decisione amministrativa. 
 
L'opponente propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità cantonale di ricorso ha già esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; cfr. pure DTF 137 V 210; 135 V 465). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che le condizioni (art. 17 LPGA) e gli effetti temporali (art. 88a OAI; v. DTF 109 V 125) della riduzione o soppressione di una rendita in caso di prima assegnazione retroattiva decrescente o temporanea si valutano in analogia all'ipotesi di revisione (DTF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2d pag. 417; SVR 2006 IV n. 13 pag. 47 consid. 5, I 628/01). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è il diritto al mantenimento di una rendita AI anche dopo l'accertato - e non più controverso - miglioramento, dal mese di novembre 2012, dello stato di salute dell'opponente (capacità lavorativa residua del 60%). Contestato è il calcolo dell'invalidità operato dal primo giudice e in particolare la riduzione applicata sul reddito base da invalida per tenere conto del gap salariale.  
 
3.2. Il giudice cantonale ha accertato che il reddito senza invalidità (fr. 35'152.85) era inferiore del 34.56% rispetto a quello che l'interessata avrebbe potuto realizzare, nel 2012, in media a livello svizzero nell'industria manifatturiera (fr. 53'717.35; fonte: Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari [ISS] 2010, edita dall'Ufficio federale di statistica [Tabella TA1, livello di qualifica 4, donne, categoria 10-33]). Rilevata l'assenza (pacifica) di indizi a favore del fatto che l'assicurata si fosse deliberatamente accontentata di un guadagno modesto, egli ha quindi ridotto il reddito base da invalida (fr. 53'810.36.-) del 29.56% - ossia, per la parte eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag. 304 seg.) - per tenere conto di questa differenza (gap salariale), ottenendo così un importo di fr. 37'904.01, poi ulteriormente ridotto del 40% in considerazione della residua incapacità lavorativa e del 10% per le particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75). Raffrontando il reddito da valida (fr. 35'152.85.-) con quello da invalida (fr. 20'468.15), l'autorità giudiziaria cantonale ha stabilito un grado d'invalidità del 42% che garantiva il diritto a un quarto di rendita.  
 
3.3. L'Ufficio ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere commesso un errore nel calcolo del gap salariale, e più precisamente di avere preso in considerazione una divisione economica troppo generica, comprendente tutte le attività manifatturiere. Per l'insorgente il confronto per stabilire l'ampiezza della differenza andava invece effettuato con la categoria 27 di cui alla tabella TA1 dell'ISS (fabbricazione di apparecchi elettrici). Questa conclusione si imponeva già solo alla luce dello scopo societario della ex datrice di lavoro, desumibile dal registro di commercio e così descritto: "Lo sviluppo, la fabbricazione, il commercio di apparecchi elettrici e affini." A sostegno di questa tesi produce una comunicazione dell'Ufficio federale di statistica che, prendendo posizione sul caso di specie, suggerisce l'attribuzione della ex datrice di lavoro alla categoria 27, anche se poi dichiara (a torto) applicabile il livello di qualifica 3 (mail 18 novembre 2013 del Sostituto del caposezione dell'Ufficio federale di statistica all'indirizzo della lic. iur. M.________ dell'UAI). In tali condizioni il gap salariale ammonterebbe, secondo l'UAI, al 29.3% e andrebbe preso in considerazione nella misura eccedente la soglia del 5%, ovvero del 24.3%. Tenendo pertanto conto di questa percentuale di riduzione per gap salariale, si otterrebbe un reddito da invalida di fr. 21'994.- che contrapposto a quello da valida di fr. 35'153.- darebbe una perdita di guadagno del 37.43%, insufficiente al mantenimento di una rendita anche solo parziale.  
 
4.  
 
4.1. Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194, 9C_83/2008) - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322). Il parallelismo dei redditi tiene conto della circostanza che la persona assicurata da invalida non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per cui occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.).  
 
4.2. Nella fattispecie, le condizioni per procedere al parallelismo dei redditi sono incontestatamente realizzate. Controversa rimane unicamente la misura di questa operazione.  
 
5.  
 
5.1. Secondo giurisprudenza, le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi sono questioni di diritto (DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30). La determinazione del reddito da invalido rappresenta nondimeno un accertamento di fatto nella misura in cui si fonda su un apprezzamento concreto delle prove; costituisce per contro una questione di diritto, liberamente riesaminabile, se si fonda sull'esperienza generale della vita. Quest'ultima ipotesi si realizza segnatamente in relazione alla domanda se debbano applicarsi i salari statistici dell'ISS e, in tal caso, quale tabella utilizzare all'interno dell'ISS (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). Lo stesso vale in merito alla scelta del livello di qualifica (1/2, 3 o 4; SVR 2008 IV n. 4 pag. 9 [I 732/06 consid. 4.2.2]) come pure del settore economico o del valore totale da prendere in considerazione (fra le tante cfr. sentenze 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011 consid. 4.1 e 9C_632/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 1.3 con riferimenti). Per contro, l'applicazione delle singole cifre riportate nelle tabelle determinanti dell'ISS è un accertamento di fatto, che come tale è solo limitatamente riesaminabile (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).  
 
5.2. In particolare, è una questione di diritto, la cui applicazione può di principio essere liberamente riesaminata dal Tribunale federale, quella che prescrive che il confronto per stabilire se il reddito effettivamente realizzato prima del sopraggiungere del danno alla salute fosse inferiore alla media deve essere effettuato con la media dei salari nazionali conseguibili nello (stesso)  specifico settore economico e non per contro - fatte salve circostanze particolari che però non ricorrono in concreto - con il valore totale mediano dell'intero settore privato (cfr. RtiD II-2009 pag. 194 consid. 4.3 nonché SVR 2009 IV n. 7 pag. 13 [9C_488/2008] consid. 6.2-6.5) e neppure con un settore in generale (cfr. sentenza citata 9C_993/2010 consid. 4.3).  
 
5.3. Ciò premesso, la decisione dell'istanza precedente di raffrontare, ai fini del parallelismo dei redditi, il guadagno effettivamente realizzato dall'assicurata con il valore statistico conseguibile in attività semplici e ripetitive (ISS, tabella TA1, livello di qualifica 4, donne) nel settore  generico - comprendente tutte le attività (media delle categorie 10-33) - dell'industria tessile è liberamente riesaminabile dal Tribunale federale poiché riguarda in ultima analisi la corretta attuazione dei principi posti dalla giurisprudenza in materia.  
 
5.3.1. Quand'anche la censura ricorsuale che rimprovera alla Corte cantonale di avere preso in considerazione una divisione economica troppo generica, invece del settore specifico di riferimento (categoria 27 di cui alla tabella TA1 dell'ISS: fabbricazione di apparecchi elettrici), fosse nuova (art. 99 cpv. 1 LTF), essa ha assunto rilevanza giuridica per la prima volta alla luce di quanto esposto nel giudizio impugnato e va dunque ammessa, unitamente al nuovo mezzo di prova (mail del 18 novembre 2013 del Sostituto caposezione dell'Ufficio federale di statistica) prodotto in sede federale (cfr. per analogia RtiD 2012 II pag. 414 consid. 4.2, 9C_205/2011).  
 
5.3.2. Come rileva a ragione l'UAI, lo scopo societario della ex datrice di lavoro, desumibile dal registro di commercio, consiste (va) nello "sviluppo, la fabbricazione, il commercio di apparecchi elettrici e affini." Trattandosi di una informazione direttamente accessibile a tutti, questa circostanza non doveva nemmeno essere allegata e provata poiché costituisce un fatto notorio (cfr. per analogia DTF 135 III 88 consid. 4.1). Da essa risulta tuttavia evidente, data la corrispondenza tra le attività a confronto, che il settore specifico da prendere in considerazione per determinare l'ampiezza del gap salariale era effettivamente - come suggerito anche dall'Ufficio federale di statistica - quello della categoria 27 (livello di qualifica 4, incontestato), mentre non poteva essere - in base ai principi giurisprudenziali suesposti - quello generico dell'industria manifatturiera nel suo insieme (categorie 10-33). Avendo agito diversamente, la Corte cantonale ha commesso una violazione di diritto che può essere riparata in questa sede (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale dispone infatti di tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo.  
 
6.   
Per quanto precede, il gap salariale va calcolato raffrontando l'importo di fr. 35'152.85 (incontestato) con quello di fr. 50'003.59 (3'972 : 40 x 41.3 x 12, adeguati all'evoluzione dei salari per gli anni 2011 [0.9%] e 2012 [0.7%]; fonti: ISS 2010, tabella TA1, categoria 27, livello di qualifica 4, donne; La Vie économique, 12/2013, pag. 90 seg., B 9.2 e B 10.2). Da tale raffronto deriva una differenza del 29.70% che in virtù della giurisprudenza in materia (sopra, consid. 4.1) può essere presa in considerazione solo per la parte eccedente la soglia del 5%, ovvero per la percentuale del 24.70%. Riducendo in tale misura il reddito base da invalida stabilito - senza arbitrio - dalla Corte cantonale in fr. 53'810.36 e applicando in seguito le deduzioni non più contestate per incapacità lavorativa residua (40%) e per circostanze personali e professionali (10%), si ottiene un reddito da invalida di fr. 21'880.36 che contrapposto al reddito senza invalidità di fr. 35'152.85 dà un tasso d'invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 38%, insufficiente a garantire il mantenimento di una rendita anche solo parziale. Di conseguenza la rendita intera va soppressa con effetto dal 1° marzo 2013, vale a dire tre mesi dopo l'accertato miglioramento - dal mese di novembre 2012 - dello stato di salute dell'opponente (art. 88a cpv. 1 OAI; DTF 109 V 125). 
 
7.   
Ne segue che, in accoglimento del gravame, la pronuncia impugnata dev'essere annullata e la decisione amministrativa del 15 febbraio 2013 confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 novembre 2013 è annullata e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 15 febbraio 2013 confermata. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.   
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie nella procedura precedente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 24 febbraio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti