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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 335/01 
 
Sentenza del 24 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio del lavoro del Canton Ticino, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
D._________, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 ottobre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
D._________, cittadino italiano, nato nel 1950, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale valido fino al 2 aprile 2001, in base al quale ha svolto l'attività di direttore presso l'Istituto X._________ SA, con sede a S.________, fino al licenziamento intervenuto con effetto dal 30 settembre 2000. 
 
Il 1° ottobre 2000 l'assicurato si è iscritto alla Cassa disoccupazione Cristiano sociale OCST (in seguito Cassa). 
 
La richiesta presentata nel frattempo dall'interessato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino tendente alla modifica dei dati relativi all'indirizzo e allo scopo del suo soggiorno in Svizzera è stata respinta in data 19 dicembre 2000, così come il ricorso, avente effetto sospensivo, inoltrato al Consiglio di Stato. Dal canto suo il Tribunale amministrativo, con pronunzia 10 maggio 2001, ha dichiarato irricevibile il gravame. 
 
Con decisione del 21 giugno 2001 l'Ufficio del lavoro del Canton Ticino ha quindi stabilito che, a partire dal 3 aprile 2001, D._________ non adempiva più i presupposti per essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione, non essendo in possesso né di un permesso di domicilio, né di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente di un permesso stagionale. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo è insorto l'interessato con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino chiedendo che le indennità di disoccupazione ricevute nel mese di aprile 2001 venissero considerate regolarmente riscosse e che gli fosse riconosciuto il diritto di risiedere e svolgere attività lucrativa in Svizzera fino al 10 maggio 2001. 
 
Con giudizio del 5 ottobre 2001 il Tribunale di prima istanza ha accolto il gravame ai sensi dei considerandi e annullato la decisione dell'Ufficio del lavoro per non aver sentito l'assicurato prima della resa della decisione impugnata. 
C. 
Contro la pronunzia cantonale è insorto l'Ufficio del lavoro con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'accoglimento del gravame e la conferma della decisione 21 giugno 2001, in quanto non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di essere sentito. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso, il Segretariato di Stato dell'economia non si è espresso, mentre D._________ ha ribadito le richieste presentate in sede cantonale. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se l'Ufficio del lavoro ha pronunciato la decisione del 21 giugno 2001, con cui ha soppresso le indennità di disoccupazione erogate a D._________ con effetto dal 3 aprile 2001, in violazione del diritto di essere sentito. 
2. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a). 
Il diritto di essere sentito è di natura formale. Di conseguenza una violazione conduce, indipendentemente dalle prospettive di successo del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti). 
 
Secondo l'art. 24 cpv. 1 e 2 OADI poi, se considera l'assicurato non idoneo o solo parzialmente idoneo al collocamento, il servizio cantonale competente ne informa la cassa. Esso dà inoltre all'assicurato la possibilità di esprimersi. 
3.2 Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha rimproverato all'Ufficio del lavoro di non aver dato all'interessato la possibilità di esprimersi prima di emanare la decisione con cui ha pronunciato l'inidoneità al collocamento a partire dal 3 aprile 2001 e quindi la soppressione delle indennità giornaliere di disoccupazione. Il Tribunale federale delle assicurazioni non condivide questo rimprovero. 
 
In effetti dagli atti emerge che con scritto del 1° giugno 2001 l'Ufficio del lavoro ha comunicato a D._________ che, non essendo al beneficio di un permesso di domicilio o di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, non aveva diritto ad indennità di disoccupazione, invitandolo a fornire eventuali osservazioni entro dieci giorni. La comunicazione, inviata per lettera raccomandata, è stata notificata a D._________ il 6 giugno 2001, che, nelle osservazioni al ricorso di diritto amministrativo, ha ammesso il fatto, precisando di non averne valutato correttamente la portata, dovendo egli lasciare la Svizzera il 10 giugno 2001. 
 
Queste affermazioni sono irrilevanti ai fini dell'esito del gravame. In effetti l'Ufficio del lavoro ha correttamente rispettato sia le disposizioni della LADI sul diritto di essere sentito che l'art. 29 cpv. 2 Cost. Anche dall'Italia l'assicurato avrebbe potuto far pervenire, a tempo debito, le proprie osservazioni all'autorità amministrativa entro il termine fissato. 
4. 
Visto quanto sopra, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere accolto ed il giudizio impugnato annullato. L'incarto va quindi rinviato al Tribunale di prima istanza, affinché esamini il merito del gravame presentato da D._________ e stabilisca se egli ha o meno diritto a percepire indennità di disoccupazione anche dopo il 2 aprile 2001. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il querelato giudizio del 5 ottobre 2001, la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino perché statuisca nel merito conformemente ai considerandi. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione OCST, Lugano, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 24 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: