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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_100/2011 
 
Sentenza del 24 giugno 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
patrocinati dall'avv. dott. Sergio Salvioni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________ e D.________, 
2. E.________, 
3. F.________ e G.________, 
4. H.________, 
patrocinati dall'avv. Gianfrancesco Beltrami, 
opponenti. 
 
Oggetto 
costi di gestione di servitù, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2010 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a A.________ e B.________, C.________ e D.________, E.________, F.________ e G.________ e H.________ sono proprietari (rispettivamente comproprietari) di particelle contigue site nel comune di X.________. Questi fondi sono gravati da servitù reciproche. Una convenzione del 14 settembre 1988 ne regola l'uso, la ripartizione dei lavori nonché dei costi di manutenzione. Adito una prima volta, nel 1992 il Pretore di Locarno Città aveva qualificato gli accordi tra i vicini quale contratto di società semplice. Nell'ambito di un'ulteriore vertenza, in una transazione del 29 gennaio 1996 A.________ e B.________ hanno, fra l'altro, riconosciuto "la validità della convenzione di riparto delle spese del 14 settembre 1988". 
A.b C.________ e D.________, E.________, F.________ e G.________ e H.________ hanno convenuto in giudizio avanti al Pretore di Locarno Città, con istanza 7 maggio 2007, A.________ e B.________, chiedendone la condanna al pagamento della loro quota di spese per la manutenzione delle servitù relativa agli anni 2005 e 2006. 
 
B. 
Statuendo il 25 novembre 2009 il Pretore, accertato il carattere obbligatorio e vincolante sia della convenzione del 14 settembre 1988 (che ha qualificato di contratto di servitù) sia della transazione del 29 gennaio 1996, ha condannato A.________ e B.________ al pagamento di fr. 2'766.95 oltre interessi. 
 
C. 
Contro la sentenza pretorile, nel principio se non nell'importo favorevole alle parti attrici, A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale di appello con ricorso per cassazione datato 14 dicembre 2009. Con sentenza 22 dicembre 2010, la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha respinto il ricorso per cassazione, ponendo tassa e spese a carico dei ricorrenti soccombenti ed obbligandoli al versamento di ripetibili a favore delle controparti. 
 
D. 
Contro la sentenza della massima istanza cantonale, A.________ e B.________ (qui di seguito: ricorrenti) inoltrano il qui discusso "ricorso di diritto civile", datato 31 gennaio 2011. Al Tribunale federale chiedono che con l'accoglimento del loro gravame la sentenza impugnata sia annullata e la causa venga rinviata alla Pretura di Locarno Città per nuovo giudizio (ed alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello per nuova decisione sulle spese giudiziarie e le ripetibili della sede cantonale). 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 497 consid. 3; 136 II 436 consid. 1). 
 
1.2 La sentenza impugnata è stata pronunciata ed inviata alle parti nel 2010 e non soggiace al codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Il diritto transitorio relativo all'art. 75 cpv. 2 ed all'art. 111 cpv. 3 LTF, previsto dall'art. 130 cpv. 2 LTF, rimane applicabile (v. sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5 maggio 2011 consid. 1; DTF 137 III 130 consid. 2). 
 
1.3 La vertenza riguarda la ripartizione dei costi di manutenzione scaturenti dall'esercizio delle servitù delle quali beneficiano reciprocamente le parti in causa. Si tratta dunque, a non dubitarne, di una vertenza di natura civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF. La sentenza impugnata è di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) ed è tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) impugnata dalla parte soccombente avanti alla medesima (art. 76 cpv. 1 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010; v. art. 132 cpv. 1 LTF). La causa è inoltre di natura pecuniaria. In virtù dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, in tal caso il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente se il valore di causa è almeno pari a fr. 30'000.--. Ciò non è il caso, come peraltro ammettono i ricorrenti medesimi. Essi ritengono tuttavia che il ricorso in materia civile sia ammissibile poiché la vertenza riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). 
1.4 
1.4.1 Fra le condizioni di ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale vi è quella della formulazione di adeguate conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). I rimedi del nuovo diritto sono di principio a carattere riformatorio: ciò vale non solo per il ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), bensì anche per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 117 LTF in relazione con l'art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve anche, in linea di principio, formulare delle conclusioni sul merito (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 133 II 409 consid. 1.4.2). Le conclusioni (riformatorie) che riguardano la prestazione di una somma di denaro devono inoltre tassativamente essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2). Eccezionalmente, basta una conclusione cassatoria (domanda di annullamento della decisione impugnata, rispettivamente di rinvio della causa all'autorità inferiore) qualora il Tribunale federale, dovesse accogliere il ricorso, non sarebbe comunque in grado di statuire nel merito per mancanza di accertamenti fattuali sufficienti, ma dovrebbe invece in ogni caso rinviare la causa per nuovi accertamenti (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1), ciò che va esposto e motivato nel ricorso (DTF 133 III 489 consid. 3.2). In concreto, i ricorrenti si limitano a concludere all'annullamento della sentenza impugnata ed al rinvio della causa alla Pretura di Locarno Città per nuovo giudizio. Ora, dalla lettura della sentenza impugnata e dell'incarto non appare d'acchito che il Tribunale federale non possa decidere nel merito in caso di accoglimento del presente gravame. Ciò non emerge neppure dal ricorso: i ricorrenti non allegano, né tanto meno dimostrano, perché la causa sia da rinviare all'autorità che ha deciso in prima istanza e non lamentano nemmeno un lacunoso accertamento dei fatti. La menzionata conclusione cassatoria si rivela pertanto formalmente insufficiente. 
1.4.2 Nonostante la formulazione di conclusioni irrite, il Tribunale federale può nondimeno entrare nel merito del ricorso se la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la sentenza impugnata, permette di comprendere senza ombra di dubbio ciò che il ricorrente chiede (DTF 134 V 208 consid. 1; 133 II 409 consid. 1.4.2). Ciò non si verifica tuttavia nel caso di specie. Da una lettura serena della motivazione del gravame emerge che i ricorrenti sollecitano una decisione sulle questioni a sapere se tra le parti si è convenuto un contratto di società semplice oppure un contratto di servitù e se per le decisioni relative alla gestione delle servitù vale il principio della maggioranza o dell'unanimità. Limitandosi a sollevare questioni di principio, essi non si pronunciano in modo sufficientemente preciso sul tema della lite, vale a dire la condanna al pagamento della quota di spese per la manutenzione delle servitù relativa agli anni 2005 e 2006. La somma di denaro che potrebbe essere oggetto di conclusioni riformatorie non è nemmeno riconoscibile di primo acchito dalla sentenza impugnata (DTF 134 III 235 consid. 2). In tali circostanze, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso. 
1.4.3 Le conclusioni dei ricorrenti si rivelano insufficienti pure per un ulteriore motivo. La Corte cantonale ha statuito sulla base dell'art. 327 lett. g CPC/TI. Questa norma permette di annullare la sentenza di primo grado soltanto se il Giudice di pace o il Pretore ha commesso arbitrio nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (COCCHI/ TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n. 13 ad art. 327 CPC/TI; op. cit., Appendice 2000/2004, n. 40 ad art. 327 CPC/TI). Limitatamente all'esame delle questioni di diritto, il Tribunale di appello quale Camera di cassazione civile ha dunque un potere d'esame più limitato di quello del Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF). In linea di principio, il ricorso in materia civile è ammissibile solo contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF). Qualora vengano proposte delle censure sulle quali esse hanno statuito con un potere cognitivo più ristretto rispetto a quello che compete al Tribunale federale nel quadro di un ricorso in materia civile, la decisione dell'autorità inferiore deve invece essere impugnata insieme a quella dell'ultima giurisdizione ("prassi Dorénaz"; DTF 134 III 141 consid. 2 con rinvii). Ciò deriva dal principio dell'unità procedurale, secondo il quale l'autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter esaminare almeno le censure di cui agli articoli 95 - 98 LTF (art. 111 cpv. 3 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010; v. supra consid. 1.2). Nella misura in cui vengono proposte tali censure, deve quindi formare oggetto d'impugnazione anche il primo giudizio. Di ciò i ricorrenti devono tenere conto tanto nelle conclusioni quanto nella motivazione del loro ricorso (DTF 134 III 141 consid. 2). Nelle conclusioni del gravame all'esame, tuttavia, i ricorrenti non impugnano la sentenza pretorile ma chiedono l'annullamento della sola sentenza del Tribunale di appello. 
 
1.5 Ciò detto, può restare indecisa la questione a sapere se il ricorso per cassazione cantonale fosse sufficientemente motivato, ciò che il Tribunale di appello ha messo in dubbio, e già per questa ragione fosse inammissibile: in tal caso, infatti, avendo i ricorrenti omesso di discutere questa motivazione, si potrebbe rimproverare loro di non essersi conformati alla giurisprudenza che vuole che qualora la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell'irricevibilità; infatti, se una delle motivazioni reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici critiche volte contro i motivi, i quali, da soli, non ledono mai la parte ricorrente (DTF 133 IV 119 consid. 6; 132 III 555 consid. 3.2; 132 I 13 consid. 3). 
 
1.6 In queste circostanze ci si può parimenti esimere dall'esaminare se la questione sollevata dai ricorrenti sia di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF (supra consid. 1.3) e se il loro ricorso in materia civile possa essere convertito in un ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
 
2. 
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili, posto che le parti opponenti non sono state invitate ad esprimersi e non sono dunque incorse in spese nella procedura avanti al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 24 giugno 2011 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini