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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_404/2007 /biz  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 settembre 2007  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________AG, 
opponente. 
 
Oggetto 
fallimento, 
 
ricorso in materia civile contro la decisione emanata 
il 4 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 12 luglio 2007 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 4 luglio 2007 con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha nuovamente pronunciato il suo fallimento chiesto dalla B.________AG; 
 
che. il 20 luglio 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato il ricorrente a fornire entro il 20 agosto 2007 un anticipo spese di fr. 2'000.--;  
 
che. il 28 agosto 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF di 5 giorni dalla ricezione del decreto per il versamento dell'anticipo spese;  
 
che. l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non è stato ritirato dal ricorrente;  
 
che. giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso e che pertanto il decreto del 28 agosto 2007, giunto a Camorino il giorno seguente, dev'essere considerato notificato il 5 settembre 2007;  
 
che. non essendo intervenuto pagamento alcuno entro il termine assegnato, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);  
 
che. giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;  
 
che. le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. 
 
 
Losanna, 24 settembre 2007 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: 
 
Il cancelliere: