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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.263/2003 /bom 
 
Sentenza del 25 febbraio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Hohl, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.G.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti, 
 
contro 
 
X.________, 
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Antonio Fiscalini 
 
Oggetto 
contratto di assicurazione, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
13 novembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.G.________ (attore) ha concluso con l'assicurazione X.________, a cui è subentrata la Y.________ (convenuta), un'assicurazione mobilia domestica. Ospite della casa paterna in Italia, egli sostiene di aver su-bìto, nella notte fra il 22 ed il 23 luglio 2001, il furto delle valigie della famiglia contenenti gli effetti personali necessari per tre settimane di vacanza, per un danno complessivo quantificato in fr. 27'950.--. Avanti al competente Pretore, ha convenuto in causa con parziale successo la compagnia d'assicurazione, condannata a versargli un'indennità di fr. 13'000.--. 
B. 
La convenuta ha dedotto in appello la sentenza pretorile, chiedendo la reiezione della petizione. Il Tribunale di appello ha accolto il gravame, in quanto "tutta una serie di circostanze permettono di ritenere inverosimile o comunque illogica la versione dei fatti fornita dall'attore". 
C. 
Con il ricorso per riforma qui in discussione, l'attore chiede la riforma della sentenza d'appello e la conferma di quella pretorile, a lui favorevole. Del tenore delle censure sollevate si dirà, per quanto necessario, più avanti. 
 
Non è stata chiesta risposta alla convenuta (art. 59 cpv. 1 OG), ed il Tribunale di appello non ha ritenuto di dover presentare osservazioni (art. 56 OG). 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio, e con piena cognizione, la ricevibilità dei gravami sottopostigli (DTF 129 I 173 consid. 1 pag. 174; 129 II 225 consid. 1 pag. 227; 128 I 46 consid. 1a pag. 48). 
1.2 Il tempestivo gravame (art. 54 cpv. 1 OG), diretto contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino in una procedura alla quale il ricorrente era parte, è ricevibile dal profilo dell'art. 48 cpv. 1 OG. Anche il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è in concreto superato. 
2. 
2.1 Per chiara scelta del legislatore, accertamenti di fatto non sono atti ad originare una violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 3 OG). Discende da questo principio che nell'ambito del ricorso per riforma sono irricevibili le censure dirette contro le constatazioni di fatto o l'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG; DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 277, 127 III 543 consid. 2c pag. 547, 126 III 189 consid. 2a cpv. 3 pag. 191, 125 III 78 consid. 3a pag. 79). Questo principio soffre tre eccezioni ben delimitate: la violazione, da parte dei giudici cantonali, di norme sulle prove scaturenti dal diritto federale (art. 63 cpv. 2 OG); una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG); l'omessa considerazione di fatti pertinenti, regolarmente allegati e provati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252, 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a). 
2.2 Secondo l'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, la motivazione del ricorso deve indicare quali sono le regole del diritto federale che si pretendono violate, ed in che cosa consista tale violazione. È indispensabile che il ricorrente si confronti puntualmente con l'argomentazione della decisione impugnata, che precisi quale regola del diritto federale sia stata violata, ed indichi in cosa consista tale violazione. Considerazioni generiche senza un legame preciso e manifesto (o almeno sottinteso) con ben determinati argomenti esposti nella decisione impugnata non soddisfano queste esigenze (DTF 116 II 745 consid. 3, con rinvii). La conseguenza del mancato rispetto di queste esigenze di motivazione consiste nell'irricevibilità, parziale o totale, del gravame. 
3. 
3.1 Al consid. 5 della sentenza impugnata, il Tribunale di appello ricorda che in applicazione degli artt. 8 CC e 39 LCA la prova del sinistro incombe all'assicurato. Laddove tale prova fosse impossibile, giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria. L'assicurato deve nondimeno provare l'evento con un grado di probabilità elevato; la semplice verosimiglianza dell'ipotesi di furto non basta. Dal canto suo, l'assicuratore ha il diritto di allegare e provare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza della versione proposta dall'assicurato; l'onere probatorio di quest'ultimo è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore ha apportato elementi contrari. Furto e conseguente danno non sono sufficientemente provati, quando l'ipotesi di una simulazione appaia altrettanto plausibile di quella di un furto reale. 
3.2 Quelli testé indicati, che la giurisdizione inferiore poggia sui cennati artt. 8 CC e 39 LCA, sono a detta del Tribunale di appello dunque i criteri scaturenti dal diritto federale. Ora, in una recentissima sentenza, il Tribunale federale ha riassunto e precisato - con particolare riferimento alla prova del realizzarsi dell'evento assicurato nell'ambito di un'assicurazione contro i furti - la propria giurisprudenza in materia di prove (sentenza 5C.184/2003 del 29 gennaio 2004, destinata alla pubblicazione in DTF 130 III xxx). Ha ricordato che colui che fa valere pretese nei confronti della compagnia di assicurazione è gravato dall'onere della prova per quanto concerne le circostanze che giustificano il suo credito, mentre l'assicuratore deve provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (consid. 3.1). Atteso che, con riferimento al verificarsi dell'evento assicurato - segnatamente nell'ambito dell'assicurazione contro i furti - una prova rigorosa non può di regola essere apportata, rispettivamente non può essere ragionevolmente esatta, la giurisprudenza ritiene giustificata una facilitazione della prova (consid. 3.2). Il grado della prova richiesta all'avente diritto è pertanto ridotto alla verosimiglianza preponderante. Quest'ultima, che non dev'essere confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un fatto si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve entrare ragionevolmente in linea di conto (consid. 3.3). Il Tribunale federale ha però esplicitamente rifiutato l'applicazione di un cosiddetto grado della prova variabile, giusta il quale le esigenze da porre alla prova di un fatto diverrebbero tanto più elevate quanto più inverosimile appaia la versione dell'assicurato (consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4 cpv. 3). Ha infine rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto alla controprova dell'assicuratore: a quest'ultimo dev'essere permesso di apportare prove su circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall'avente diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come preponderantemente verosimile (consid. 3.4). 
3.3 In sede di ricorso per riforma il Tribunale federale è abilitato a rivedere, se la Corte cantonale abbia compreso ed applicato correttamente i criteri scaturenti dal diritto federale. La prima domanda è a sapere se la Corte cantonale abbia valutato le prove offerte dalle parti rispettando i principi del diritto federale sviluppati a proposito del grado di prova esigibile. In determinati casi, segnatamente quando l'assicuratore si appelli all'art. 40 LCA, va inoltre esaminato se i giudici cantonali abbiano distribuito correttamente l'onere della prova (sentenza 5C.184/2003 del 29 gennaio 2004 consid. 3.1, destinata alla pubblicazione in DTF 130 III xxx). 
4. 
Le censure sollevate dall'attore al punto 4 del ricorso possono essere riassunte e valutate come segue. 
4.1 Egli esordisce definendo insostenibili le considerazioni della Corte cantonale al consid. 6.2 della sentenza impugnata, poiché i giudici proporrebbero "una propria lettura assolutamente fantasiosa" degli eventi. Poco oltre, l'attore sottolinea l'importanza fondamentale della sua denuncia di furto ai Carabinieri italiani e della fattura dell'artigiano che ha riparato la finestra (asseritamente) spaccata dai ladri. 
 
Ora, esprimere un giudizio di valore ("fantasiosa") a proposito dell'interpretazione degli eventi da parte dei giudici cantonali, come pure richiamare l'importanza che soggettivamente si attribuisce a determinate circostanze di fatto, non è censura atta a dimostrare che il Tribunale di appello non si sarebbe attenuto ai criteri suesposti in tema di onere ed intensità della prova, ma equivale a mettere in discussione l'apprezzamento delle prove operato dalla giurisdizione inferiore. Ciò vale in particolare per quei passaggi, nel ricorso, dove l'attore esprime la propria divergente opinione a proposito dell'asserita stranezza del suo racconto. Così, quando spiega come mai la sua famiglia abbia deciso di pernottare nell'abitazione estiva del padre invece di rientrare al paese, in realtà egli non fa altro che contrapporre la propria (peraltro sostenibile) lettura dei fatti a quella adottata invece dal Tribunale di appello. 
4.2 L'attore discute poi la questione a sapere se la lista degli effetti personali dichiarati rubati sia verosimile o meno. Anche in questo contesto, tuttavia, il suo sforzo argomentativo è volto a dimostrare la ragionevolezza della sua versione dei fatti, ragionevolezza che deriverebbe dal desiderio di ostentazione dei segni esteriori del proprio successo che alberga nell'emigrante. 
 
Lo stesso dicasi pure per l'ulteriore questione che si pone in questo contesto, quella relativa al valore degli indumenti rubati. Essa è discussa dall'attore in termini puramente fattuali, con particolare enfasi sul peso da attribuire al fatto che egli non sia stato in grado di presentare le pezze giustificative. 
4.3 In conclusione, forza è di rilevare che con il gravame qui discusso l'attore, in dispregio ai precisi limiti di cognizione entro i quali opera il Tribunale federale nell'ambito del ricorso per riforma (supra, consid. 2.1), offre semplicemente una rilettura, in chiave appellatoria, della valutazione delle prove operata dall'ultima istanza cantonale - censura semmai proponibile, peraltro nella ristretta ottica dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, unicamente con ricorso di diritto pubblico. 
 
Nel ricorso qui in discussione non è dato rinvenire, invece, la benché minima traccia di discussione delle questioni di diritto che si pongono in applicazione delle norme federali pertinenti, indicate sopra (consid. 3.2). In particolare, l'attore non critica nemmeno implicitamente - al contrario di quanto aveva apparentemente fatto il ricorrente nella già citata sentenza 5C.184/2003 (consid. 4) - il grado di prova esatto dal Tribunale di appello, né in relazione al prodursi dell'evento assicurato, né con riferimento al valore degli effetti asseritamente rubati. 
 
Si limita tutt'al più a rilevare, di transenna, come l'assicurazione non lo abbia denunciato per truffa: tale constatazione, tuttavia, non è assortita da una precisa censura, né da essa può essere dedotto alcunché a favore dell'attore, potendo l'assicurazione rinunciare ad avvalersi dell'eccezione della truffa giusta l'art. 40 LCA e limitarsi invece a contestare la credibilità dell'assicurato (v. ad es. sentenza 5C.11/2002 consid. 2a/cc, considerando pure tradotto in: JdT 2002 I pag. 533). 
4.4 Dovendosi respingere la petizione nel merito, si può prescindere in questa sede dal discutere quale sarebbe stato l'importo che avrebbe potuto essere attribuito all'attore. 
5. 
Il ricorso si appalesa di conseguenza integralmente irricevibile, e come tale va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'attore soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica, invece, di attribuire ripetibili alla convenuta, che non essendo stata invitata ad inoltrare una risposta non è incorsa in spese della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'attore. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 25 febbraio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: