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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.140/2003 /col 
 
Sentenza del 25 marzo 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi; 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
K.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Will, 
via Lavizzari 3, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
V.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con giudizio del 4 dicembre 2002 la Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto K.________ colpevole di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato, vista la recidiva, a dodici mesi di detenzione da espiare. Gli rimproverava di avere, il 7 novembre 2000, accoltellato nel penitenziario cantonale "La Stampa" un codetenuto, provocandogli una ferita al petto e un graffio al collo. 
B. 
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto con sentenza del 24 gennaio 2003 un ricorso dell'accusato. Essa ha ritenuto le censure sollevate essenzialmente appellatorie e quindi inammissibili; non ha comunque ravvisato alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti da parte del primo Giudice. 
C. 
K.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico, trasmesso dalla CCRP al Tribunale federale, questo giudizio; chiede di annullarlo e di essere prosciolto dall'accusa di lesioni semplici qualificate. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa valere una violazione del principio "in dubio pro reo". 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a). 
1.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate. Il presente gravame non adempie queste esigenze, le critiche formulate contro la sentenza impugnata essendo di carattere appellatorio, e quindi inammissibili (cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d). 
1.2 Il ricorrente fa invero valere una pretesa violazione del principio "in dubio pro reo". Riferito, come è qui il caso, alla valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina tuttavia l'eventuale violazione di questo principio dal ristretto profilo dell'arbitrio e può quindi intervenire unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza. Il giudice non incorre per contro nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante e siano comunque sostenibili nel risultato (DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2). 
Il ricorrente, che non si confronta con chiarezza e precisione con le motivazioni addotte dai Giudici cantonali, non dimostra per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 128 I 273 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a e rispettivi rinvii). Né egli spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 OG e alla giurisprudenza, perché la CCRP avrebbe in modo arbitrario ritenuto le censure ricorsuali sostanzialmente irricevibili (cfr. DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Limitandosi ad esporre, anche in questa sede, la propria versione dei fatti e isolando dal contesto singoli indizi, segnatamente il mancato ritrovamento del coltello, è quantomeno dubbio che il ricorrente fornisca un'argomentazione conforme alle citate esigenze. Il quesito non deve tuttavia essere esaminato ulteriormente, essendo il ricorso comunque infondato. 
2. 
Sia il primo Giudice sia la CCRP hanno infatti tenuto conto del mancato ritrovamento del coltello dopo la colluttazione, su cui insiste essenzialmente il ricorrente anche in questa sede. Essi hanno però fondato la colpevolezza dell'accusato sul complesso delle prove disponibili, in particolare sulle concordanti deposizioni di altri detenuti presenti nel locale, sul fatto che tre di loro avevano notato il coltello nelle mani dell'accusato, sulla localizzazione e natura delle ferite subite dagli interessati, confermate da certificati medici. Senza incorrere nell'arbitrio la Presidente della Corte delle assise correzionali prima, la Corte cantonale poi, hanno quindi ritenuto la versione dei fatti resa dalla vittima confortata dagli ulteriori indizi, segnatamente dalle dichiarazioni di testimoni e da riscontri medici, e l'hanno di conseguenza privilegiata rispetto alla tesi dell'accusato, che non aveva nemmeno saputo dare una spiegazione plausibile del suo ferimento alla mano. 
Nelle esposte circostanze, vista la valutazione globale e oggettiva degli indizi già da parte del primo Giudice, la Corte cantonale poteva, senza insopprimibili dubbi, ritenere l'accusato colpevole dei fatti imputatigli, nonostante il successivo mancato ritrovamento del coltello. 
3. 
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 17.2003.4). 
Losanna, 25 marzo 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: