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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_96/2010 
 
Sentenza del 25 marzo 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Reeb, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Municipio di X.________, 
patrocinato dall'avv. Mara Pedroia, 
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
uso del demanio pubblico, 
 
ricorso contro la sentenza emanata 
il 4 gennaio 2010 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.________ è proprietario di due immobili contigui, costituiti da una casa di abitazione (fondo n. xxx) e da un'autorimessa (fondo n. yyy), siti nel nucleo di X.________. L'11 maggio 2004, il Municipio l'ha diffidato dall'accedere ulteriormente alla rimessa attraversando con veicoli a motore la particella comunale antistante (fondo n. zzz), sistemata a tappeto verde e adibita a spazio pubblico pedonale. 
 
B. 
Il 20 gennaio 2009, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato la diffida, ritenendo il traffico veicolare attraverso il fondo comunale non conforme alla sua destinazione, ritenuta inoltre l'assenza di un diritto di passo veicolare iscritto a registro fondiario e di un'autorizzazione per uso accresciuto o speciale del demanio pubblico. Adito dall'interessato, con giudizio del 4 gennaio 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame. 
 
C. 
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio, in subordine di annullare la diffida comunale. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se, e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 483 consid. 1). 
 
1.2 La tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche. 
 
1.3 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il gravame in esame disattende in larga misura queste esigenze di motivazione. 
 
2. 
2.1 La Corte cantonale ha ritenuto che il fondo comunale in questione costituisce un bene amministrativo ai sensi dell'art. 177 segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), che serve all'adempimento di compiti di diritto pubblico: il Municipio deve pertanto provvedere affinché esso sia messo al beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza, garantendone in concreto l'accessibilità a chiunque, quale spazio verde. Ha poi ricordato che il Municipio ha la facoltà di adottare misure per garantire la libera disposizione di tali beni, impedendo qualsiasi ingombro o ostacolo delle vie e piazze pubbliche, assicurandone il libero transito alle persone, a vietarlo o a limitarlo se le circostanze lo giustifichino. La diffida, impedendo al ricorrente l'uso dello spazio verde per accedere con veicoli a motore alla sua proprietà, ne assicura l'utilizzazione da parte di tutti i cittadini, conformemente alla sua destinazione. 
 
I giudici cantonali hanno accertato ch'egli non è al beneficio di un'autorizzazione per un siffatto uso accresciuto del suolo, né esiste un diritto di passo veicolare iscritto a registro fondiario. A titolo abbondanziale hanno aggiunto che la pretesa di transitare sul fondo comunale costituisce una mera comodità, ossia un accesso supplementare alla sua proprietà, già adeguatamente servita dalla strada comunale posta lungo il confine sud del fondo n. xxx. 
 
2.2 Il ricorrente si limita ad accennare, in maniera del tutto generica, a un accertamento impreciso dei fatti, senza dimostrare tuttavia ch'essi sarebbero stati constatati in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 e 1.4.3). Egli adduce semplicemente che da decenni raggiungerebbe il fondo n. yyy transitando con un veicolo su una striscia di terra battuta, carrozzabile: ciò analogamente alla situazione in cui un automobilista per raggiungere la sua proprietà debba attraversare un marciapiede e, sapendo che la precedenza spetta ai pedoni, s'imporrebbe una grande prudenza nella manovra. L'assunto è ininfluente. In effetti, sostenendo che il Comune gli toglierebbe "il naturale e vecchio diritto" di accedere alla sua proprietà, egli disattende che, come accertato in maniera vincolante dal Tribunale amministrativo, non può vantare alcun diritto a un uso accresciuto del fondo comunale, visto che l'accesso alla strada pubblica è garantito adeguatamente in modo diverso e che la comodità di un accesso supplementare non è determinante. 
 
2.3 Gli accenni di critica alla procedura inerente alla censurata sistemazione dell'area verde nel 2002, esulano infine dall'oggetto del litigio e sono inoltre manifestamente tardivi. 
 
3. 
3.1 In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla patrocinatrice del Comune di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 25 marzo 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri