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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_239/2016 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 maggio 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinata da FK Consulenze, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 marzo 2016. 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 6 aprile 2016 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 marzo 2016 del Tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione dell'Ufficio AI del 25 marzo 2015 di sopprimere la rendita invalidità dal 1° maggio 2015 e la contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92), 
che, secondo gli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza, 
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale, 
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che l'oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale era la questione di sapere se la rendita d'invalidità percepita da A.________ (del 100% dal 1°marzo 2012 e del 40% dal 1° settembre 2012) dovesse essere soppressa a far tempo dal 1° maggio 2015, segnatamente in considerazione del miglioramento del suo stato di salute, 
che con il gravame la ricorrente si è limitata a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato, senza però confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale cantonale a ritenere dati i presupposti per la soppressione della rendita d'invalidità, in particolare la valenza probatoria degli atti medici che hanno consentito di concludere per un miglioramento dello stato di salute della ricorrente con la relativa conseguenza sulla capacità lavorativa, come pure la correttezza dei calcoli effettuati nell'ambito del confronto dei redditi, 
che dunque nel caso concreto la ricorrente ha in sostanza criticato un'istruttoria insufficiente del suo caso, senza spiegare però il motivo secondo cui il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, come pure ha unicamente dichiarato di contestare "i calcoli tecnico-matematici dell'AI sulla valutazione del coefficiente tecnico d'invalidità", (ricorso pag. 3), senza però sostanziare alcunché, 
che pertanto in assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di un'argomentazione appropriata che si confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che vista l'inammissibilità manifesta del gravame, non è necessario dar seguito alla domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio della ricorrente mancandone i presupposti (art. 64 LTF; cfr. ugualmente a tal proposito sentenza 9C_946/2015 del 24 dicembre 2015 con riferimenti), 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 25 maggio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi