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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_41/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 luglio 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,  
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Molestie sessuali (art. 198 cpv. 2 CP); 
arbitrio, in dubio pro reo, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 30 novembre 2012 dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con atto d'accusa del 24 agosto 2010, A.________ è stato ritenuto prevenuto colpevole di ripetuta tentata coazione sessuale, per avere in due circostanze, rispettivamente il 28 aprile 2009 e il 28 settembre 2009, baciato e tentato di introdurre la lingua nella bocca di B.________, tenendola stretta a sé, immobilizzandola e avvinghiando le sue braccia intorno a lei dimodoché non potesse difendersi. 
 
Con sentenza del 24 maggio 2011 il Tribunale distrettuale Moesa ha prosciolto A.________ dall'accusa di ripetuta tentata coazione sessuale, ma lo ha riconosciuto colpevole di molestie sessuali per i fatti del 28 settembre 2009, condannandolo a una multa di fr. 500.-- e fissando a cinque giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Derubricando l'imputazione in molestie sessuali, il Tribunale ha ritenuto tardiva la querela per il primo episodio oggetto di accusa. L'accusatrice privata è stata rinviata al foro civile per le relative pretese. 
 
B.  
Adita con appello del condannato e appello incidentale dell'accusatrice privata, con sentenza del 30 novembre 2012 la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (TCG) ha accolto parzialmente entrambe le impugnative. Pur confermando la condanna e la pena, ha modificato il giudizio di prime cure in punto alle indennità riconosciute alle parti e, constatato il diritto della vittima a una congrua riparazione del torto morale, l'ha rinviata al foro civile per la sua determinazione nonché per l'azione civile. 
 
C.  
A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale. In via principale postula il suo proscioglimento da ogni addebito, la reiezione definitiva dell'azione civile, nonché un'indennità di complessivi fr. 30'000.-- per la procedura cantonale. Subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza dell'ultima autorità cantonale e il rinvio della causa al Tribunale distrettuale Moesa, in subordine al TCG, per procedere all'assunzione di una serie di prove e segnatamente di una perizia psichiatrica delle parti. Domanda inoltre al Tribunale federale di indire un dibattimento finale orale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale cantonale superiore che ha statuito su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
A titolo preliminare, il ricorrente postula un dibattimento finale orale. Di principio le parti non hanno alcun diritto alla tenuta di un dibattimento innanzi al Tribunale federale, che lo indice solo in casi eccezionali (v. art. 57 LTF; sentenza 2C_844/2009 del 22 novembre 2010 consid. 3.2.3, non pubblicato in DTF 137 II 40) e che, in quanto autorità giudiziaria suprema del paese, esamina di regola solo l'applicazione del diritto (v. art. 105 e 106 LTF; sentenza 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.3). Peraltro, come ogni richiesta rivolta a questo Tribunale, anche quella in esame dev'essere motivata, pena l'inammissibilità (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; sentenza 5A_880/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5). L'insorgente però non fornisce alcuna motivazione. Per di più, salvo circostanze eccezionali, per assolvere i requisiti dell'art. 6 n. 1 CEDU, il pubblico dibattimento deve aver luogo innanzi alle precedenti istanze (sentenza 2C_349/2012 sopracitata consid. 3.3). Invero il ricorrente ha postulato invano un dibattimento orale davanti al TCG. Il relativo rifiuto non è comunque censurato in questa sede. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente contesta la credibilità dell'accusatrice privata che avrebbe mentito a più riprese in merito sia al regolare contatto telefonico e tramite sms tra loro esistente, sia agli asseriti incontri sul luogo di lavoro, sia alla cronologia dei fatti esposta ai suoi medici curanti. In modo del tutto arbitrario, omettendo di procedere a una valutazione complessiva delle prove, il TCG avrebbe rifiutato di constatare queste menzogne, evitando di approfondirne le ragioni e di dedurne la sua mancanza di credibilità. Al riguardo sarebbe altrettanto significativo l'atteggiamento contraddittorio della donna, pure arbitrariamente negletto dai giudici cantonali: mentre dopo l'episodio del 28 aprile 2009 ella avrebbe mantenuto un rapporto di amicizia con l'insorgente, continuando a scrivergli sms (tra cui uno con un eloquente "ciao tesoro"), senza lamentare conseguenze di natura psichica, dopo l'ultimo analogo del 28 settembre 2009 sarebbe stata turbata al punto da accusare importanti strascichi psicofisici. Nemmeno egli si spiega per quali ragioni, ritenendosi già vittima di precedenti molestie, quel giorno sia appositamente andata nel locale in cui egli si trovava solo e gli si sia avvicinata al punto da poter essere baciata. Alla luce di questi elementi, rifiutando di assumere le prove attinenti lo stato di salute della querelante, segnatamente una perizia, necessarie per valutare compiutamente la sua credibilità, l'insorgente rimprovera all'autorità cantonale di essere caduta nell'arbitrio.  
 
3.2. Per ricercare la verità materiale non è tanto determinante la credibilità generale della persona interrogata, quanto piuttosto l'attendibilità della dichiarazione concreta da essa rilasciata (DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45). L'esame di questa attendibilità rientra innanzitutto tra i compiti del giudice. Solo in circostanze particolari, in concreto non ravvisabili né ravvisate dall'autorità precedente, è necessario ricorrere a una perizia (DTF 129 I 49 consid. 4 pag. 57). Orbene tutti gli elementi elencati nell'impugnativa concernono la credibilità generale dell'accusatrice privata, ma non l'attendibilità delle sue dichiarazioni circa i fatti imputati al ricorrente. Peraltro, il TCG non ha mancato di rilevarli, dandone ragione e ritenendoli comunque inidonei a intaccare l'attendibilità delle deposizioni. Ma quand'anche si volessero considerare, come sostenuto nel ricorso, bugie intenzionali, sarebbero comunque irrilevanti per il procedimento penale. Il fatto che l'accusatrice privata, al preteso fine di provocarne il licenziamento, avrebbe riferito al responsabile del personale di continuare a imbattersi sul posto di lavoro nel ricorrente, già denunciato, come pure quello di aver sottaciuto ai suoi medici curanti l'avvenuta querela, nell'asserito tentativo di drammatizzare la situazione e di giustificare un trattamento più lungo e complesso, è inconferente per valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni sulle molestie denunciate. Per quel che concerne poi gli sms e le telefonate, il TCG li ha definiti innocui, banali e usuali, sicché l'averli negati non nuoceva all'attendibilità delle deposizioni dell'accusatrice privata. Del resto, nemmeno il ricorrente ne spiega la rilevanza, salvo affermare che mediante tale diniego ella avrebbe inteso nascondere il reale rapporto tra loro esistente. Non ne illustra tuttavia la connessione con le imputate molestie.  
 
Anche in relazione al preteso comportamento contraddittorio, il TCG ha ritenuto sussistere una spiegazione plausibile. I giudici cantonali hanno infatti rilevato che tra l'insorgente e la famiglia dell'accusatrice privata esisteva un decennale rapporto di fiducia e di amicizia e che l'episodio del 28 aprile 2009 è stato considerato dalla donna uno sproposito non denunciato nella speranza di preservare suddetto rapporto, pensando che l'insorgente avesse capito di non poter più fare nulla di simile in futuro. In quest'ottica risultava quindi comprensibile che ella avesse mantenuto i contatti con il ricorrente. Il gravame omette di confrontarsi compiutamente con questa argomentazione. 
 
Peraltro, l'autorità precedente ha osservato che l'attendibilità delle dichiarazioni dell'accusatrice privata, coerenti e prive di esagerazioni, risultava pure dalle deposizioni di una testimone e della moglie dello stesso ricorrente e ha rilevato l'assenza di una qualsiasi ragione per denunciare infondatamente il ricorrente. Anche su questi aspetti il ricorso è silente. In simili circostanze le critiche di arbitrio cadono nel vuoto (sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
3.3. Sempre in relazione alla valutazione della credibilità dell'accusatrice privata, il ricorrente si duole della violazione del diritto di essere sentito, in quanto i giudici cantonali non si sarebbero pronunciati sulla valenza delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa al giudice istruttore nel corso di un interrogatorio, durante il quale, sebbene fosse assistita dalla sua patrocinatrice, si serviva di un foglietto di appunti tenuto sotto il tavolo. Aspetto questo che, a mente dello stesso magistrato inquirente, poteva influire sulla valutazione dell'attendibilità della deposizione.  
 
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende pure quello di ottenere una decisione motivata. L'esigenza di motivazione non implica tuttavia che il giudice si occupi esplicitamente di ogni allegazione sollevata, potendosi limitare alle circostanze significative per la decisione (DTF 138 I 232 consid. 5.1). Ciò premesso, ricordato che è determinante l'attendibilità di una dichiarazione concreta e non la credibilità generale della persona interrogata (v. consid. 3.2), il ricorrente medesimo rileva che l'interrogatorio in questione non concerneva il procedimento penale in esame, sicché i giudici cantonali potevano esimersi dal pronunciarsi in merito. 
 
4.  
Il ricorrente lamenta arbitrio anche in relazione al rifiuto di ordinare una ricostruzione delle imputate molestie volta a valutare la plausibilità dei fatti come denunciati. 
 
4.1. Il TCG non ha ritenuto la prova richiesta rilevante ai fini del giudizio, considerando notorio che un uomo di un'altezza di 10 cm inferiore a quella della sua vittima e più forte di lei, grazie anche all'effetto sorpresa possa superare senza problemi la differenza di statura e porre la sua bocca su quella di lei sia mettendosi in punta di piedi sia tirando la donna a sé. Le dieci fotografie prodotte dalla difesa non permettevano di giungere a diversa conclusione.  
 
4.2. Le argomentazioni ricorsuali sull'asserita impossibilità anatomica di raggiungere l'esposto risultato a causa della tensione e dell'irrigidimento del muscolo trapezio dovuti all'uso della forza per tenere bloccata la vittima, con la conseguente incapacità di estendere il muscolo splenio della testa al fine di allungare il collo, non rendono arbitraria la valutazione anticipata della prova richiesta. Come osservato dall'autorità precedente, è possibile raggiungere la bocca di una persona di poco più alta, tirandola a sé o ponendosi in punta di piedi. Le fotografie della simulazione, prodotte dalla difesa, non dimostrano affatto il contrario, tenuto conto che (aspetto del resto comune con la postulata ricostruzione) fanno completa astrazione dell'effetto sorpresa. Invano l'insorgente contesta che l'accusatrice privata possa essere stata presa alla sprovvista atteso che quello del 28 settembre 2009 non sarebbe stato il primo episodio di molestie sessuali. Poiché l'episodio precedente risaliva a cinque mesi prima, la conclusione del TCG è senz'altro sostenibile.  
 
5.  
L'insorgente considera arbitrario e lesivo del diritto di essere sentito anche il rifiuto dell'autorità cantonale di ordinare una perizia sulla sua persona e di assumere agli atti un incarto relativo a un procedimento penale, condotto anni or sono nei confronti di un terzo, in cui l'accusatrice privata risultava essere vittima. 
 
Trattasi di prove che il TCG ha ritenuto irrilevanti ai fini del giudizio, in modo del tutto sostenibile. Per quel che concerne la perizia, contrariamente all'assunto ricorsuale, i giudici cantonali hanno addotto una motivazione pertinente, spiegando che, quand'anche il perito confermasse l'assenza di disturbi della personalità dell'insorgente o anche solo di tendenze violente, ciò non significherebbe che egli non abbia potuto commettere le molestie in discussione. Quanto all'incarto penale, concernente altro imputato e altri fatti, l'autorità precedente non ha scorto in che modo quel vecchio procedimento potesse offuscare l'attendibilità delle dichiarazioni dell'accusatrice privata. Secondo il ricorrente tale incarto permetterebbe di verificare se all'epoca erano state riscontrate problematiche di natura psichiatrica dell'opponente e determinare se le stesse possano avere una rilevanza per il procedimento in esame. Sennonché, come già rilevato (consid. 3.2), determinante ai fini penali non è tanto la credibilità generale di una persona, quanto l'attendibilità di una determinata dichiarazione. La prova richiesta dalla difesa non concerne quest'ultima, sicché è senza incorrere nell'arbitrio che i giudici cantonali l'hanno ritenuta irrilevante. 
 
6.  
Sulla base della valutazione (anticipata) delle prove, scevra di arbitrio, l'autorità precedente non ha nutrito dubbi sulla dinamica dei fatti così come descritti dall'accusatrice privata. Non v'è dunque spazio per un'applicazione del principio in dubio pro reo invocato nel ricorso. 
 
7.  
Ne segue che, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo stati invitati a esprimersi sul gravame, agli opponenti non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1-3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Procura pubblica e alla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 25 luglio 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy