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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_299/2018  
 
 
Sentenza del 25 luglio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Glanzmann, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Gabriele Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.A.________, patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, 
opponente, 
 
1. Istituto di previdenza del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 7, 6500 Bellinzona, 
2. AXA Fondazione previdenza professionale Winterthur, 8401 Winterthur. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale (divorzio; prestazione d'uscita), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 marzo 2018 (34.2017.36). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. Con giudizio del 6 maggio 2015, il Pretore del Distretto di Mendrisio-Nord ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 25 settembre 1993 tra A.A.________ e B.A.________. Per quanto riguarda la previdenza professionale nel dispositivo n. 3, passato in giudicato l'8 giugno 2015, è stato accertato il diritto di ciascun coniuge alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro durante il matrimonio.  
 
A.b. A.A.________ e B.A.________ hanno interposto ricorso alla prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino contro i dispositivi concernenti le modalità di scioglimento della comproprietà sull'abitazione, la liquidazione del regime dei beni e i contributi alimentari, che si è determinata con giudizio dell'8 agosto 2017. Tale pronuncia passata in giudicato, il giudice del divorzio ha trasmesso l'incarto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per determinare l'importo del conguaglio della previdenza professionale, con riferimento alla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio.  
 
B.   
Esperiti gli accertamenti di rito, statuendo per giudice unico l'8 marzo 2018, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha quantificato in fr. 146'321,60 gli averi di previdenza acquisiti dall'ex marito durante il matrimonio e soggetti a divisione, e in fr. 8'662,20 quelli dell'ex moglie, ordinando di conseguenza alla cassa pensione Axa Fondazione di previdenza professionale Winterthur di versare in favore di B.A.________, presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, l'importo di fr. 68'829.70, oltre interesse compensativi dall'8 giugno 2015. 
 
C.   
A.A.________ inoltra il 23 aprile 2018 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso di riconoscere il suo avere di previdenza acquisito durante il matrimonio di fr. 92'281.- e quello della ex moglie di fr. 8'662,20, con il conseguente ordine all'Axa Fondazione di previdenza professionale Winterthur di versare a B.A.________, presso l'istituto di previdenza del Cantone Ticino, l'importo di fr. 41'809.40. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è il conguaglio delle pretese di previdenza professionale tra A.A.________ e B.A.________ a seguito della pronuncia del loro divorzio. Tenuto conto delle censure sollevate nel ricorso, litigioso è segnatamente il momento determinante per il riparto delle prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale, preso atto del cambiamento legislativo in seguito alla modifica del CC del 19 giugno 2015 in vigore dal 1° gennaio 2017, ha preliminarmente accertato, in applicazione del diritto transitorio di cui all'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC, che le disposizioni legali applicabili al caso concreto, segnatamente gli art. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CC, restavano quelle in vigore fino al 31 dicembre 2016. Giusta l'art. 122 CC il momento determinante per il riparto delle prestazioni d'uscita era la crescita in giudicato (formale) del giudizio di divorzio, concretamente l'8 giugno 2015. In seguito il riparto è stato effettuato sulla base dei capitali previdenziali annunciati dai rispettivi Istituti di previdenza fino a tale data.  
 
3.2. Il ricorrente critica principalmente il giudice di prima istanza per avere violato il diritto federale, in concreto gli art. 122 CC, 7d tit. fin. CC e 407b CPC. A suo dire tornerebbe applicabile il nuovo diritto e dunque il momento determinante per il conguaglio degli averi pensionistici acquisiti durante il matrimonio sarebbe, giusta la versione dell'art. 122 CC in vigore dal 1° gennaio 2017, quello del promovimento della procedura di divorzio, in concreto il 19 aprile 2010.  
 
4.  
 
4.1. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 che comprende, tra l'altro, l'art. 122 CC relativo al principio della suddivisione delle pretese di previdenza professionale (RU 2016 2313 segg. e FF 2015 4437 segg.). Con le nuove disposizioni il legislatore non ha messo in discussione il principio della divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio ma ha tuttavia modificato il momento decisivo per il calcolo. Se fino al 31 dicembre 2016 era determinante che il giudizio di divorzio fosse passato in giudicato, il nuovo diritto prende come punto di riferimento il momento del promovimento della procedura di divorzio (cfr. nuova versione art. 122 CC e art. 22a LFLP; AUDREY LEUBA : Nouveau droit du partage de prévoyance professionelle en cas de divorce, in: FamPra.ch 1/2017, pag. 7).  
 
4.2.   
 
4.2.1. Le disposizioni transitorie concernenti questa riforma legislativa prevedono l'applicazione immediata del nuovo diritto alle procedure di divorzio pendenti dinanzi a un'autorità cantonale (cfr. art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; si veda a tal proposito il contributo dottrinale di OBERSON/WAELTI, Nouvelles règles de partage de la prévoyance: enjeux judiciaires, in: Fam.Pra.ch 1/2017, pag. 104 segg.). Giusta l'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC riguardante il trattamento della previdenza professionale in caso di divorzio, ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015, ossia il 1° gennaio 2017, si applica la nuova legge. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il testo chiaro dell'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC non è soggetto a interpretazione (cfr. sentenza 5A_710/2017 del 30 aprile 2018 consid. 5.2 con riferimenti). Solo è determinante il fatto che la decisione mediante la quale il giudice civile cantonale ordina il conguaglio delle prestazioni d'uscita sia o no ancora pendente dinanzi a un'istanza civile cantonale dopo il 31 dicembre 2016 (cfr. in questo senso sentenza 9C_149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2, come pure ROLAND FANKHAUSER, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich?, in: FamPra.ch 1/2017, pag. 158 seg.).  
 
4.2.2. La riforma legislativa ha inoltre previsto, conformemente all'art. 407b cpv. 2 seconda frase CPC, che i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva. Si tratta di un'eccezione al principio di autorità di cosa giudicata parziale di un giudizio di divorzio (cfr. DTF 130 III 537 consid. 5.2 pag. 546 seg. con riferimenti). In effetti se da un lato è vero che l'art. 283 cpv. 1 CPC stabilisce il principio dell'unità della sentenza di divorzio (su tale tema cfr. sentenza 5A_623/2017 del 14 maggio 2018 - destinata a pubblicazione - consid. 6 con riferimenti, in particolare 6.3.1), un'eccezione è data nei casi in cui il principio del divorzio, rispettivamente una conseguenza accessoria, non sono stati impugnati in appello (cfr. art. 315 cpv. 1 CPC, secondo cui l'efficacia e l'esecutività di un giudizio di primo grado sono inibite dall'inoltro di un appello limitatamente alle conclusioni). Dalla crescita in giudicato parziale del principio del divorzio dipende ad es. l'applicazione dell'art. 122 CC (cfr. sentenza 5A_856/2015 del 5 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti). L'eccezione prevista all'art. 407b cpv. 2 seconda frase CPC trova origine nel fatto che la crescita in giudicato parziale di certe conseguenze del divorzio e il giudizio del conguaglio della previdenza professionale ancora pendenti possono condurre a problemi di coordinazione, e si giustifica pertanto nel caso in cui ci fosse una stretta connessione materiale tra il conguaglio della previdenza professionale e le questioni rimaste litigiose in sede d'appello (cfr. ROLAND FANKHAUSER, op. cit., pag. 159).  
 
4.2.3. In conclusione, conformemente alla prassi federale e alla dottrina menzionati, è determinante in primo luogo accertare se il dispositivo del giudizio del giudice del divorzio relativo al conguaglio delle prestazioni d'uscita sia o no cresciuto in giudicato prima della modifica legislativa del 19 giugno 2015 e in seguito, se del caso, vagliare la questione della stretta connessione materiale.  
 
5.   
Considerata la giurisprudenza e la dottrina menzionate, le censure del ricorrente non meritano accoglimento per i motivi seguenti. 
 
 
5.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che al 1° gennaio 2017, ossia nel giorno dell'entrata in vigore della modifica del CC del 19 giugno 2015, il dispositivo n. 3 del giudizio pretorile di divorzio, in cui è stato accertato il diritto per ciascun coniuge alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro durante il matrimonio, era passato in giudicato già dall'8 giugno 2015 (cfr. attestazione del 9 ottobre 2017 del Pretore di Mendrisio-Nord). La questione della previdenza professionale non doveva più essere decisa da un tribunale cantonale civile. Il considerando n. 3 del giudizio della prima Camera civile del Tribunale d'appello dell'8 agosto 2017, stabilisce in modo chiaro che "litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di C.________, la liquidazione del regime dei beni e il contributo per la moglie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC) ". Nel caso in rassegna né il principio del divorzio né l'accertamento del diritto per ciascun coniuge alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro durante il matrimonio ha dunque formato oggetto di appello. In particolare né l'appello di A.A.________ dell'8 giugno 2015 dinanzi alla prima Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, né quello della ex moglie del 5 giugno 2015, rispettivamente le loro ulteriori osservazioni, hanno criticato alcunché a tal riguardo. La censura del ricorrente - che era patrocinato anche in ambito civile dallo stesso rappresentante legale che lo segue nella procedura odierna - secondo cui non gli risulterebbe alcun accordo, tanto meno una sua omologazione, non merita accoglimento perché in contrasto con quanto accertato dal Tribunale cantonale, oltre che con le sue dichiarazioni in sede federale. In effetti, anche dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ha evidenziato che in sede di appello civile la chiave di riparto stabilita dal Pretore era rimasta incontestata (memoriale di ricorso, pag. 6).  
 
5.2. Accertato dunque il passaggio in giudicato l'8 giugno 2015 del dispositivo n. 3 del giudizio pretorile del 6 maggio 2015, il Tribunale cantonale ha proceduto all'analisi della connessione materiale dei punti appellati dinanzi alla seconda istanza civile, segnatamente le modalità di scioglimento della comproprietà sull'abitazione, la liquidazione del regime matrimoniale e il contributo alimentare, con il conguaglio della previdenza professionale, negandola. Anche su tale aspetto, peraltro nemmeno censurato dal ricorrente (sulle esigenze di motivazione e di allegazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 con riferimenti; cfr. ugualmente FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 42 LTF), il giudizio censurato merita piena conferma.  
 
Ne consegue che a giusta ragione il giudice di primo grado ha, in applicazione del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2016, ritenuto il momento decisivo per il conguaglio della previdenza professionale quello della crescita in giudicato formale del dispositivo n. 3 del giudizio di divorzio del 6 maggio 2015, passato in giudicato l'8 giugno 2015. 
 
5.3. Per il resto, gli importi alla base del calcolo della prestazione d'uscita, come il relativo metodo di divisione, non sono contestati in quanto tali e dunque la pronuncia impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.  
 
6.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, ad AXA Fondazione previdenza professionale Winterthur, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 25 luglio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi