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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_459/2018  
 
 
Sentenza del 25 luglio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 maggio 2018 (32.2017.171). 
 
 
Visto:  
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ del 22 giugno 2018 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 24 maggio 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.), 
che nella fattispecie l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale concerneva il diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità, 
che dagli accertamenti del giudice di prime cure emerge la piena valenza probatoria degli atti medici all'incarto (su tale tema cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.), segnatamente la perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona del 22 giugno 2017, come pure i vari rapporti valetudinari dei medici del Servizio Medico Regionale TI/GR (SMR) dell'UAI - cfr. da ultimo quello finale del 5 luglio 2017 - che hanno permesso di concludere che l'assicurata, da gennaio 2017, era da considerare abile al 100% nell'attività allora esercitata di operatrice socio-assistenziale prima infanzia, come pure in un'attività adeguata (dal punto di vista reumatologico, neurologico, pneumologico e psichiatrico non vi sono limitazioni per qualunque attività professionale con attività fisica da leggera a moderata, senza esposizioni ad agenti irritativi delle vie respiratorie), 
che la ricorrente ribadisce sostanzialmente il punto di vista dei medici curanti già vagliati dal giudice di prime cure, limitandosi dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266), senza spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, 
che nemmeno la nuova documentazione prodotta con il gravameè pertinente, in quanto si riferisce alla situazione valetudinaria successiva alla decisione amministrativa litigiosa del 20 settembre 2017 che circoscrive i fatti da un punto di vista temporale ed esula dunque dall'esame del Tribunale federale (cfr. a tal riguardo DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 120; 131 V 242 consid. 2.1 pag. 243), trattandosi altresì di nuovi mezzi di prova inammissibili giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF (sulla nozione e distinzione tra "echte Nova" e "unechte Nova" cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23), 
che nemmeno può essere seguita la ricorrente allorquando postula un'evidente violazione delle disposizioni della Costituzione in quanto non soddisfa le esigenze di motivazione che sono accresciute laddove è (o deve essere) invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF), segnatamente in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232), 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 25 luglio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi