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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_883/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 novembre 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
 
Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio, via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto. 
 
Oggetto 
trasferimento del domicilio della figlia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2016 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che in data 30 giugno 2016 B.________ ha trasferito il suo domicilio e quello della figlia C.________ (nata nel 2009) da X.________ a Y.________; 
che con decisione 21 luglio 2016 l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha respinto l'istanza con cui A.________, padre di C.________, si è opposto al trasferimento di domicilio della figlia; 
che con sentenza 26 ottobre 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________ avverso la predetta decisione; 
che l'autorità cantonale ha rilevato come B.________, detentrice dell'autorità parentale esclusiva, abbia la facoltà di determinare da sola il domicilio della figlia ed abbia peraltro tempestivamente informato l'altro genitore circa la sua intenzione di modificarne il luogo di dimora conformemente all'art. 301a cpv. 3 CC
che il Presidente della Camera di protezione ha pure sottolineato come non vi sia stata alcuna violazione del diritto di essere sentito per la mancanza di audizione della minore, il trasferimento di domicilio della figlia da parte del genitore detentore dell'autorità parentale esclusiva non implicando infatti una decisione dell'autorità di protezione; 
che con ricorso 21 novembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ritornare l'incarto all'autorità di protezione per nuova decisione, di ordinare a B.________ di riportare la figlia in Ticino, di ordinare l'emanazione di una decisione " per l'istanza super cautelare del 10.06.2016 ", di nominare un curatore di rappresentanza alla figlia e di " valutare i gravissimi danni subiti dalle vittime e prendere un[a] sana posizione "; 
che il ricorrente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il confuso gravame all'esame si appalesa di primo acchito inammissibile nella misura in cui formula conclusioni e censure che esulano dall'oggetto della sentenza cantonale; 
che per il resto il ricorso manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: l'insorgente, infatti, invece di censurare compiutamente gli argomenti posti a fondamento dell'impugnata sentenza, si limita a rievocare vicissitudini e a formulare rimproveri nei confronti delle parti e delle autorità coinvolte nella procedura; 
che, ancora una volta, il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva del ricorrente (art. 42 cpv. 7 LTF); 
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-c LTF; 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta; 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 novembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini