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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_445/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Kolly, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Maura Colombo, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; disdetta abusiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il rapporto di lavoro di B.________, alle dipendenze della A.________SA come impiegata d'ufficio dal 1975, è stato disdetto nel gennaio 2010 con modalità sulle quali si tornerà; 
che esperita senza successo la procedura di conciliazione, il 15 settembre 2010 B.________ ha promosso una causa davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud chiedendo che la A.________SA fosse condannata a pagarle fr. 30'000.-- di risarcimento per disdetta abusiva e fr. 2'999.45 a rifusione di trattenute sul salario ingiustificate; 
che il 6 maggio 2013 la Pretora aggiunta ha accolto l'istanza della dipendente limitatamente a quest'ultima pretesa; 
che la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, statuendo con sentenza del 10 giugno 2014 sulle appellazioni presentate da entrambe le parti, ha riformato il giudizio di prima istanza riconoscendo alla dipendente anche un'indennità per disdetta abusiva di fr. 14'000.-- e condannando quindi il datore di lavoro a pagare in totale fr. 16'999.45; 
che la A.________SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 14 luglio 2014, chiedendo - in sostanza - l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione integrale delle pretese di B.________, con il conseguente adeguamento del giudizio su spese e ripetibili di primo e secondo grado; 
che B.________ propone di respingere il ricorso rinviando alle motivazioni della sentenza d'appello, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione; 
che il ricorso, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), è di per sé ammissibile; 
che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), dal quale può scostarsi solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF); 
che se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2), il ricorrente deve sollevare la censura espressamente e motivarla come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2), dimostrando con precisione che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1); 
che il Tribunale di appello ha giudicato abusiva la disdetta nel senso dell'art. 336 CO per diversi motivi, in primo luogo perché l'ha reputata " conseguente alla mancata adesione alle nuove condizioni contrattuali proposte ai dipendenti e quindi all'istante "; 
che a tale riguardo la sentenza cantonale ha accertato che il 21 gennaio 2010 il datore di lavoro aveva informato tutti i suoi dipendenti di non essere più affiliato all'associazione padronale firmataria del contratto collettivo di categoria e, con scritto di medesima data intitolato " Modifica contrattuale assortita di disdetta in caso di mancata accettazione ", aveva sottoposto all'istante le nuove condizioni che sarebbero entrate in vigore il 1° aprile 2010, con l'avvertimento che in caso di mancato accordo il contratto sarebbe stato disdetto per il 31 marzo 2010; 
che la Corte ticinese ha considerato che, così facendo, il datore di lavoro aveva " indicato in modo esplicito che la continuazione del rapporto di lavoro risultava possibile solo in caso di adesione alla nuova proposta contrattuale ", imponendo quindi unilateralmente delle condizioni peggiori di quelle vigenti, in violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro; 
che per la ricorrente tale motivazione viola l'art. 336 CO, poiché la disdetta non era una rappresaglia consecutiva al rifiuto di accettare le nuove condizioni di lavoro in relazione con la " procedura di ristrutturazione contrattuale messa in atto dalla datrice di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti ", ma era giustificata dal comportamento dell'istante, responsabile di una " relazione conflittuale " istauratasi tra le parti già a partire dalla metà del 2009 e che aveva reso impossibile continuare il rapporto di lavoro; 
che questa tesi - avallata nel giudizio di prima istanza - è stata smentita in modo circostanziato dalla Corte d'appello, la quale, dopo avere osservato ch'essa non si conciliava con la proposta fatta dal datore di lavoro di continuare il rapporto di lavoro sulla base di un contratto nuovo, ha costatato che dall'istruttoria, in particolare dalle deposizioni dei testimoni, invece di manchevolezze rilevanti o inadempienze a carico dell'istante era emerso il disagio sentito da diversi dipendenti in relazione con i cambiamenti intervenuti nella conduzione amministrativa della ditta; 
che la ricorrente asserisce che quest'argomentazione è il frutto di una valutazione scorretta degli atti, perché non considera uno scritto inviato al marito dell'istante il 6 gennaio 2010 che dimostrerebbe che la relazione tra le parti era già " pesantemente compromessa prima della riorganizzazione contrattuale "; 
che una censura così espressa volta contro il suddetto accertamento dei fatti non sostanzia l'arbitrio in modo preciso e puntuale come richiesto dalla giurisprudenza ed è di conseguenza inammissibile; 
che a mente della ricorrente sarebbe inoltre arbitrario considerare la disdetta quale rappresaglia, dal momento che dagli atti non risulterebbe nemmeno che la dipendente avesse rifiutato il nuovo contratto di lavoro; 
che questa critica è manifestamente infondata, essendo pacifico che l'istante non aveva accettato le nuove condizioni contrattuali e avendo d'altronde la ricorrente stessa giustificato davanti a tutte le istanze - anche in questa procedura di ricorso - la disdetta del rapporto di lavoro proprio con l'atteggiamento " di puro ostruzionismo " della dipendente; 
che con un'ultima censura la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l'art. 324a cpv. 4 CO in relazione con l'art. 27 del contratto collettivo laddove conferma il giudizio di prima istanza sulla pretesa di fr. 2'999.45 per trattenute ingiustificate sul salario della dipendente; 
ch'essa non si avvede tuttavia che l'autorità cantonale, prima di affrontare la questione nel merito, ha dichiarato irricevibili, perché insufficientemente motivate, le critiche d'appello a tale riguardo; 
che inammissibili sono perciò anche gli argomenti di merito proposti davanti al Tribunale federale, poiché qualora una sentenza cantonale - o parte di essa - si fondi su più motivazioni alternative ed indipendenti, occorre contestarle tutte con censure che soddisfano le esigenze di motivazione, sotto pena appunto d'inammissibilità (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4); 
che pertanto il ricorso, nella misura limitata in cui è ammissibile, è infondato e le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
che per l'assegnazione delle ripetibili poco importa che l'opponente non abbia motivato autonomamente la propria domanda di respingere il ricorso (sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid. 5); 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 gennaio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti