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[AZA 0/2] 
 
1P.209/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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26 marzo 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il "ricorso" dell'11 marzo 2001 presentato da A.________, contro l'ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dalla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che oppone il ricorrente al dott. iur. B.________, al dott. 
iur. C.________ e alla lic. iur. D.________, in materia penale (BK 0069, stralcio di un gravame per mancato pagamento dell'anticipo sulle spese); 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto : 
che il 10 marzo 2000 A.________ ha sporto denuncia penale, in sostanza per reati contro i doveri d'ufficio, nei confronti dei Giudici cantonali dott. B.________, dott. 
C.________ e lic. iur. D.________, membri della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, che il 17 gennaio 2000 si era pronunciata su un ricorso da lui presentato; 
che il 30 ottobre 2000 la Procura pubblica dei Grigioni, ritenuto che la denuncia era manifestamente infondata, ha emanato un decreto di non luogo a procedere; 
che il 15 novembre 2000 A.________ si è aggravato al Tribunale cantonale dei Grigioni; 
che con ordinanza del 12 febbraio 2001 la Presidenza del Tribunale cantonale, ritenuto il ricorso manifestamente privo di possibilità di successo, ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e fissato all'insorgente un nuovo termine per versare l'anticipo, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile e la causa stralciata dai ruoli; 
che il Tribunale federale, con giudizio del 23 marzo 2001, ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro quest'ordinanza; 
che nel frattempo, con ordinanza del 7 marzo 2001, la Presidenza del Tribunale cantonale ha stralciato dai ruoli il gravame del 15 novembre 2000 per mancato pagamento dell'anticipo; che A.________ è insorto contro questa ordinanza con uno scritto dell'11 marzo 2001 intitolato "dichiarazione di nullità", inviato al Tribunale cantonale dei Grigioni e da questo trasmesso al Tribunale federale; 
che il ricorrente chiede, in sostanza, di accertare la nullità dell'ordinanza e di dar seguito alla denuncia; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei rimedi sottopostigli (DTF 126 I 207 consid. 1); 
che il ricorso per nullità secondo l'art. 68 segg. OG non è ammissibile, visto che non si è in presenza di una causa civile né sarebbero adempiute le esigenze di motivazione richieste dall'art. 71 OG, mentre il ricorso per cassazione può essere basato unicamente sulla violazione del diritto federale, riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali (art. 269 PP); 
che nel suo scritto il ricorrente non indica alcuna norma del diritto penale federale, né l'impugnativa avrebbe adempiuto le esigenze di motivazione richieste dall'art. 273 cpv. 1 PP, note al ricorrente, sicché sarebbe inammissibile (sentenze inedite del 5 maggio 2000, 30 gennaio 2001 e 1° febbraio 2001 nei suoi confronti); 
che lo scritto dev'essere pertanto esaminato come ricorso di diritto pubblico; 
che secondo la costante giurisprudenza - nota al ricorrente (sentenza inedita del 19 maggio 2000 nei suoi confronti, consid. 3) - il denunciante, la parte lesa o la parte civile che non hanno qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV), non sono, di massima, legittimati a ricorrere contro una decisione di non luogo a procedere, poiché la pretesa punitiva spetta unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico giusta l'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b); 
che il ricorrente non sostiene di avere la qualità di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV, né censura un'eventuale violazione dei suoi diritti di parte, per cui il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; 
che, inoltre, l'atto ricorsuale disattende completamente le esigenze di motivazione fissate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla relativa giurisprudenza (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b) sicché il gravame sarebbe inammissibile anche per carenza di motivazione; 
che, in effetti, il ricorrente si limita a elencare norme costituzionali, della legge federale sul diritto internazionale privato e del Codice civile, di cui egli non tenta nemmeno di spiegare la pertinenza nella fattispecie e tanto meno di dimostrare perché sarebbero state violate; 
 
che il semplice accenno al fatto che l'impugnata ordinanza è firmata, verosimilmente per meri motivi organizzativi, dal Vicepresidente del Tribunale cantonale non implica manifestamente la nullità della stessa; 
che l'accennata censura di ricusa non è in ogni caso per nulla sostanziata; 
che un'eventuale domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stata respinta poiché il gravame era fin dall'inizio privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG); 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione alle parti, alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e alla Procura pubblica dei Grigioni. 
Losanna, 26 marzo 2001 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,