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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_166/2013 {T 0/2} 
 
Sentenza del 26 marzo 2013 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
S.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, 
Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2013. 
 
Visto: 
il ricorso del 23 febbraio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 28 gennaio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione sociale contro le malattie (riduzione dei premi), 
lo scritto del 27 febbraio 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessata è tra l'altro stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
l'atto complementare del 2 marzo 2013, 
 
considerando: 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale, 
che esso non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF), 
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione, 
che infatti la ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso, 
che ella non cita alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado, 
che con l'atto complementare del 2 marzo 2013 ella non aggiunge nulla in più alla sua motivazione, 
che l'interessata rimprovera genericamente ai giudici di prime cure di essere incorsi nell'arbitrio, senza tuttavia spiegare in modo sufficientemente dettagliato perché la motivazione sviluppata dall'istanza precedente disattenderebbe arbitrariamente la normativa cantonale applicabile, 
che pertanto, il presente gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Lucerna, 26 marzo 2013 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Schäuble