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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.239/2002 /bom 
 
Decreto del 26 novembre 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Wurzburger, presidente. 
 
Parti 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
art. 8, 9, 27 e 36, 49 Cost., art. 5 e 6 CEDU
 
ricorso di diritto pubblico contro la legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 24 giugno 2002. 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico, 
premesso: 
che il 16 ottobre 2002 A.________ e B.________, hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per contestare la costituzionalità della legge ticinese sulla coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti, adottata il 24 giugno 2002 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino; 
che tutte le missive spedite a B.________ sono state ritornate al Tribunale federale con l'indicazione che il suo indirizzo non era più valido e che il suo nuovo recapito era sconosciuto; 
che, il 19 dicembre 2002, il Tribunale federale ha comunicato ad A.________ che, per ovviare a questo inconveniente, d'ora in poi si sarebbe provveduto per il suo tramite per notificare gli atti destinati a B.________, presso il suo indirizzo; 
che A.________, il quale non si è opposto a questo modo di procedere, nel seguito della procedura ha dichiarato agire a nome e per conto di entrambi i ricorrenti (cfr. replica del 2 febbraio 2003); 
visto: 
la lettera del 25 novembre 2003 con cui A.________ ha dichiarato di ritirare il gravame presentato il 16 ottobre 2002; 
 
considerato: 
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita dichiara il processo terminato mediante decreto nonché statuisce sulle spese processuali e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 40 OG); 
che, in caso di desistenza, le spese processuali debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 153 cpv. 2 e 153a OG) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio; 
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 1 e 2 OG); 
decreta: 
 
1. 
La causa 2P.239/2002 è stralciata dai ruoli per desistenza. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
Losanna, 26 novembre 2003 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico