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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 393/01 
 
Sentenza del 27 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
I._________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 novembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
La G._________ SA, con sede a L.________, costituita nel 1969, è stata radiata d'ufficio nel giugno 1998, in quanto priva di amministrazione. I._________ ne è stato amministratore unico con firma individuale dal 3 luglio 1995 fino all'accettazione delle dimissioni da parte dell'assemblea generale straordinaria della società il 24 aprile 1997. 
 
Mediante decisione del 21 gennaio 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (in seguito Cassa), constatato di aver subito una perdita di fr. 37'937.70 a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della G._________ SA per il periodo dal 1995 al 1997, ha avviato, nei confronti di I._________, la procedura tendente al risarcimento dei danni. 
B. 
A seguito dell'opposizione interposta dall'interessato, in data 26 marzo 1999 la Cassa ha presentato petizione al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo di condannarlo al pagamento di fr. 13'725.95, ritenuto che un accertamento del Servizio Ispettorato aveva determinato una riduzione del credito contributivo. 
 
Con pronuncia 7 novembre 2001 i giudici cantonali hanno integralmente accolto la petizione addebitando all'amministratore unico grave negligenza nell'osservanza dei propri doveri. 
C. 
I._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento del giudizio querelato. Dei motivi invocati nell'impugnativa si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. 
 
Chiamati a pronunciarsi sul gravame la Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi a esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 Oggetto della controversia è il risarcimento dei danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della G._________ SA. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). 
 
Nella misura in cui quindi la vertenza riguarda danni addebitabili al mancato versamento di contributi riguardanti gli assegni familiari di diritto cantonale il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. 
2. 
In concreto la Corte cantonale ha condannato I._________ al risarcimento degli oneri sociali non pagati dalla G._________ SA dal 1995 al 1997 pari a fr. 13'725.95, in quanto egli non si sarebbe attivamente interessato alla gestione della ditta. 
2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente ricordato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali (art. 14 cpv. 1 LAVS e 34 segg. OAVS) e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per grave negligenza, essi possano essere pretesi anche dagli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili in concreto. Essi hanno inoltre ricordato che la condizione essenziale dell'obbligo di risarcire il danno consiste, ai sensi del testo medesimo dell'art. 52 LAVS, nel fatto che il datore di lavoro, intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato le prescrizioni e cagionato in tal modo un pregiudizio. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). L'obbligo citato risulta in particolare accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 122 III 198 consid. 3a e rif. Ivi). In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha pure avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b). 
 
Occorre però anche esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà infatti negato, e di conseguenza decadrà, se questi dimostra motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
2.2 Secondo il ricorrente non sarebbe ammissibile una condanna né per intenzionalità né per negligenza grave, non avendo egli, in qualità di amministratore unico, mai concluso un qualsivoglia rapporto di lavoro con S.L._________ e C.L._________. Esse sarebbero infatti state assunte da R._________, mentre egli sarebbe stato coinvolto in una truffa organizzata da quest'ultimo e da S._________, entrambi azionisti della società, che avrebbero utilizzato "ignari amministratori in buona fede". 
2.3 Dagli atti emerge in particolare che R._________ e S._________ hanno acquistato la G._________ SA dall'avvocato E._________, che l'amministratore unico I._________ si recava spesso presso gli uffici della ditta per incontrare gli azionisti e che in quella sede egli era entrato frequentemente in contatto con S.L._________ e C.L._________, assunte da R._________ a partire dal 1. dicembre 1995 fino al 30 giugno 1996 rispettivamente dal 1. ottobre 1995 al 30 giugno 1997. In relazione alla presenza negli uffici delle due donne I._________ ha dichiarato di non essersi mai informato sul ruolo da esse assunto, essendo egli, nella sua veste di amministratore, l'unica persona autorizzata ad assumere del personale. Inoltre l'avvocato E._________ aveva confermato il fatto che "al momento del trapasso del pacchetto azionario" e del suo "insediamento quale amministratore" la G._________ SA "non aveva né debiti né personale alle dipendenze". 
2.4 Come concluso dall'istanza precedente i motivi addotti dall'insorgente non giustificano il comportamento gravemente negligente da lui assunto nei confronti della gestione della società di cui era amministratore. 
 
In primo luogo va rilevato che la presunta dichiarazione dell'avvocato E._________ secondo cui la G._________ SA al momento del trapasso non aveva dipendenti è stata verosimilmente rilasciata quando ancora effettivamente non ve n'erano. In effetti l'insediamento dell'amministratore è avvenuto nel mese di luglio 1995, mentre le sorelle L.________ sono state assunte in ottobre rispettivamente dicembre dello stesso anno. Questo fatto non assume quindi rilevanza alcuna. In secondo luogo l'affermazione secondo cui non vi sarebbero stati dipendenti, perché I._________, in qualità di amministratore unico non aveva sottoscritto alcun contratto di lavoro, è priva di fondamento. Omettendo di controllare l'operato degli azionisti egli ha infatti accettato, per atti concludenti, che essi, quali organi di fatto (si veda in proposito DTF 114 V 79 consid. 3; Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berna 1999, n. 681 segg.; Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 19 n. 18, pag. 175 s.), si occupassero della gestione e quindi obbligassero la società nei confronti di terzi (si veda art. 34 cpv. 3 CO). In effetti, malgrado egli conoscesse gli azionisti, sapesse che operavano presso la sede della G._________ SA e fosse a conoscenza della presenza di altre persone nei locali della ditta, per sua stessa ammissione non ha mai in alcun modo chiarito la situazione né verificato il tipo di gestione né il ruolo delle sorelle L.________. Del resto bastava una semplice domanda per accertare il motivo della presenza delle due donne presso gli uffici della G._________ SA e se fossero effettivamente alle dipendenze - come affermato dal ricorrente - delle altre società con sede presso il medesimo recapito. 
 
Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta del personale cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui anche quello di pagare i contributi - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte (sentenza del 23 agosto 2002 in re V. e C. consid. 4.2, H 405/406). 
 
Il comportamento passivo dell'amministratore è infine ancor più criticabile per il fatto che egli aveva motivo di credere che la società incontrasse delle difficoltà. Risulta infatti che non gli veniva trasmessa la contabilità della società, era "preoccupato per dei movimenti bancari", sapeva che "vi erano debiti in arretrato (imposte)" ed inoltre aveva "chiesto un colloquio urgente agli azionisti, anche perché non aveva ancora ricevuto il dovuto quale indennità d'amministratore". I motivi di grave preoccupazione per l'insorgente non facevano quindi difetto, sivvero che aveva pure motivi di sospetto in connessione a strani movimenti bancari, a maggior ragione ove si pensi che, a detta dell'interessato, queste società sarebbero dovute essere inoperanti. 
2.5 Visto quanto sopra I._________ non può ragionevolmente pretendere di venire liberato dalle sue responsabilità di amministratore unico dal momento che, accettando, a partire dal luglio 1995, il mandato di amministratore unico, si era anche assunto gli oneri che tale funzione comporta - in particolare il controllo della gestione della società, nel caso concreto delegata agli azionisti - compresa la convocazione dell'assemblea generale entro il 30 giugno 1996, ossia entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (art. 699 cpv. 2 CO). Poiché il diritto societario esige all'art. 696 cpv. 1 CO che almeno venti giorni prima dell'assemblea generale siano messi a disposizione degli azionisti, presso la sede della società, la relazione sulla gestione e quella dei revisori, I._________ avrebbe dovuto attivarsi affinché il conto economico e il bilancio fossero allestiti tempestivamente (art. 958 cpv. 2 CO; Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel, op. cit., § 51, n. 77, pag. 696): in siffatta evenienza egli si sarebbe potuto agevolmente avvedere - ben prima dell'aprile 1997 quando l'assemblea generale accettò le sue dimissioni - che presso la G._________ SA operavano dei dipendenti. 
 
Visto quanto precede si può affermare che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. 
2.6 Il ricorrente sostiene infine di essere stato vittima di una truffa. La questione può in questa sede restare indecisa, in quanto irrilevante. In effetti, come detto, alla luce delle circostanze concrete, l'interessato avrebbe potuto, senza grosse difficoltà, chiarire la situazione esistente in seno alla ditta. In tal caso avrebbe potuto fare quanto in suo potere per ottenere dagli organi di fatto il versamento dei contributi sociali, e in caso di mancato pagamento, avrebbe potuto dimissionare dalla carica di amministratore, non dopo due anni, bensì tempestivamente. L'eventuale truffa in atto non avrebbe quindi impedito all'amministratore di agire secondo la diligenza esigibile nei suoi confronti. 
 
A titolo abbondanziale va ricordato, come correttamente indicato dalla prima istanza giudiziaria, che nell'ipotesi in cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi dalla decisione pronunciata nell'ambito delle assicurazioni sociali, al ricorrente sarebbe comunque riservata la facoltà di adire l'autorità giudiziaria con un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 137 cpv. 1 lett. b OG (RCC 1991 pag. 381 consid. 3b; sentenza del 30 marzo 1999 in re G. e Z. consid. 2b, H 340/98). 
3. 
In conclusione quindi I._________ dev'essere considerato responsabile per il mancato pagamento dei contributi sociali dovuti dalla G._________ SA dal 1995 e 1997 e di conseguenza dev'essere condannato a risarcire il danno subito dalla Cassa, relativamente ai contributi di diritto federale. 
4. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie fissate in fr. 1'200.- sono poste a carico di I._________ e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 27 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: