Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_804/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Meyer, Parrino, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
O.________, 
patrocinato dall'avv. Vera Ferretti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° ottobre 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 28 novembre 2007 O.________, nato nel 1954 e operaio presso l'officina X.________, è stato posto al beneficio di una rendita intera AI dal 1° agosto 2005 al 31 marzo 2006 e di una mezza rendita dal 1° aprile 2006 a dipendenza di problemi psico-fisici. 
 
Il 26 aprile 2010 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha avviato una procedura di revisione, ordinando tra l'altro una perizia pluridisciplinare (di natura psichiatrica, neurologica e reumatologica) a cura del Servizio Y.________. Il referto del 19 settembre 2012, posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di capsulite retrattile della spalla destra, sindrome lombo spondilogena cronica associata a sindrome radicolare irritativa cronica verosimilmente L5 a sinistra su ernia discale L4-L5 a sinistra riscontrata già nel 2006, stato dopo artrodesi correttiva delle articolazioni di Chopard del piede sinistro e sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), ha rilevato una totale incapacità lavorativa dell'assicurato dal 14 ottobre 2010 (data in cui egli aveva subito un trauma contusivo della spalla destra) al 31 maggio 2012. Dal 1° giugno 2012, invece, i periti del Servizio Y.________ l'hanno dichiarato abile al lavoro nella misura del 40% (metà tempo con rendimento ridotto del 10%) nella sua attività abituale e del 50% in attività sostitutive rispettose di alcuni limiti funzionali. Preso atto di queste conclusioni, l'UAI gli ha assegnato una rendita intera dal 1° gennaio 2011, ridotta a tre quarti dal 1° settembre 2012, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (decisione del 27 novembre 2012, preavvisata il 27 settembre precedente). 
 
B.   
O.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha sostanzialmente chiesto che gli fosse riconosciuta una rendita intera anche dopo il 31 agosto 2012 o comunque che la causa fosse rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. 
 
La Corte cantonale ha respinto il ricorso, confermando l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 1° ottobre 2013). Nel contempo, il giudice di prime cure ha trasmesso gli atti all'UAI per pronunciarsi, previa rivalutazione peritale, sulle conseguenze invalidanti di una nuova problematica, di natura cervicale (radicolopatia C5, C6 e C7 a destra su spondiloartropatia cervicale multilivello), documentata dopo la decisione amministrativa. 
 
C.   
L'assicurato ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale ribadisce la richiesta di mantenimento della rendita intera. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI; DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
 
2.2. Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). In una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto il tema di sapere se (e quando) lo stato di salute e la (in) capacità lavorativa si siano modificati in maniera determinante in un dato periodo (cfr., fra le tante, sentenza 9C_400/2011 del 23 marzo 2012 consid. 2.2 con riferimenti).  
 
3.  
 
3.1. Aderendo alla valutazione del Servizio Y.________, il primo giudice ha accertato che la problematica cervicale sarebbe da considerare nuova e non potrebbe dunque essere presa in considerazione nell'ambito della presente procedura poiché esulerebbe dall'oggetto della lite delimitato temporalmente dalla decisione amministrativa del 27 novembre 2012. Da questo ne deriva la trasmissione degli atti all'UAI per le sue incombenze. Egli ha osservato come tutta la refertazione relativa a questi disturbi sia infatti posteriore e come essi possano di conseguenza essere fatti risalire al più presto al momento in cui sono stati attestati per la prima volta, vale a dire il 20 febbraio 2013 (rapporto di tale data del dott. C.________). Per contro mancherebbero certificati anteriori attestanti un peggioramento rispetto a quanto accertato dalla perizia del Servizio Y.________, almeno fino alla data della decisione del 27 novembre 2012. A ciò si aggiunge che i certificati prodotti in sede giudiziaria cantonale nemmeno si pronuncerebbero sulle conseguenze invalidanti dei disturbi cervicali. Disturbi che in ogni caso né l'esperto neurologo (dott. E.________) né quello reumatologo (dott. B.________) avrebbero riscontrato clinicamente in occasione delle loro consultazioni. Tenuto conto della capacità lavorativa residua (40% nell'attività abituale e 50% in attività sostitutive) dal 1° giugno 2012, il primo giudice ha riconosciuto all'assicurato un grado di invalidità oscillante tra il 60 e il 65%, insufficiente al mantenimento di una rendita intera.  
 
3.2. Il ricorrente censura sostanzialmente l'accertamento del grado di (in) capacità lavorativa residua dal 1° giugno 2012. Contesta in particolare il mancato riconoscimento, ai fini del giudizio, della problematica cervicale la quale sarebbe esistita prima della decisione amministrativa, per quanto attestato dal suo medico curante il 19 aprile 2013, e avrebbe determinato una invalidità piena. In questo modo, però, l'insorgente non allega né tanto meno spiega (art. 42 cpv. 2 LTF) in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe qualificatamente inesatto, ovvero insostenibile. Le censure ricorsuali si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria. In questa misura, il ricorso si rivela sostanzialmente inammissibile.  
 
3.3. In ogni caso, non si vede in che misura l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe constatato i fatti in modo arbitrario per avere in sostanza escluso che la problematica cervicale, oltretutto nemmeno chiaramente documentata in passato, possa avere contribuito ad aggravare la situazione invalidante fino al momento decisivo - per il potere di esame della Corte giudicante (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - del provvedimento amministrativo. Per i motivi indicati dal Tribunale cantonale, nessuna attestazione agli atti è in grado di suffragare la tesi ricorsuale e tanto meno di rendere arbitrario l'accertamento giudiziario. Nemmeno la dichiarazione del curante, dott. G.________, del 19 aprile 2013, invocata con il ricorso, è suscettibile di mettere qualificatamente in discussione questo apprezzamento. Il fatto di avere certificato, per il passato, l'esistenza di disturbi a livello cervicale con irradiazione all'arto superiore destro che andrebbero messi in relazione con un infortunio del 2011, non stravolge necessariamente la conclusione del primo giudice. Non fosse altro perché neppure detta dichiarazione si esprime minimamente su eventuali conseguenze invalidanti, prima della decisione del 27 novembre 2012, di tali disturbi. Disturbi che oltretutto, lo si ripete, nemmeno erano stati rilevati dagli esperti incaricati dal Servizio Y.________ non molto tempo prima (nel mese di agosto 2012).  
 
4.   
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF siccome manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 27 gennaio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti