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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_965/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Seiler, Aubry Girardin, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino afgano, è entrato in Svizzera per chiedere asilo; la sua domanda è stata respinta il 15 ottobre 2010. 
Nell'aprile 2011, egli si è sposato con B.________, cittadina elvetica dalla quale aveva avuto un figlio nell'ottobre precedente. A seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 21 aprile 2012. Alla nascita, il bambino è stato collocato presso una struttura protetta; a partire dall'aprile del 2011, è stato poi affidato ai nonni materni e questa situazione è rimasta invariata anche dopo il matrimonio. 
 
B.   
Dopo avere posto fine alla comunione domestica, il 9 novembre 2011 B.________ ha inoltrato al giudice civile un'istanza tesa alla presa di misure a protezione dell'unione coniugale. 
Nel corso dell'udienza del 30 novembre 2011, il Pretore ha autorizzato la coppia a vivere separata, confermando nel contempo i provvedimenti che erano stati adottati dalla Commissione tutoria regionale nei confronti del figlio. Successivamente, le relazioni personali del padre con il figlio sono state fissate in ragione di una visita sorvegliata di circa un'ora ogni due settimane, presso una struttura protetta. Interrogata il 3 agosto 2012 in merito alla sua situazione coniugale, B.________ ha affermato che la convivenza con A.________ era diventata insostenibile, che intendeva divorziare e che quest'ultimo l'aveva sposata solo per ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Interrogato a sua volta, A.________ ha invece rilevato di vivere separato dalla moglie, ma di avere comunque discusso con lei la possibilità di ricomporre la comunione domestica. 
 
C.   
Preso atto del fatto che il motivo per il quale era stato concesso era venuto a cadere, con decisione del 17 ottobre 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza con la quale A.________ chiedeva il rinnovo del permesso di dimora. 
Asserendo di avere ricomposto la comunione domestica a far tempo dal 1° novembre 2012, A.________ e B.________ si sono allora rivolti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, i quali hanno tuttavia respinto i loro gravami. Lasciato aperto il quesito a sapere se l'asserita ripresa della vita in comune fosse in realtà dettata dai soli bisogni di causa, entrambe le istanze hanno infatti ritenuto che il mancato rinnovo del permesso di dimora a A.________ fosse giustificato da motivi di ordine pubblico: a seguito dei maltrattamenti inferti alla moglie fin da prima del matrimonio; delle tre denunce per violenza domestica sporte alla polizia; così come del decreto di accusa del 24 giugno 2013, con cui A.________ è stato ritenuto colpevole di reiterate vie di fatto e minacce nei confronti della coniuge. Nel contempo, hanno negato un diritto al soggiorno in base al rapporto intrattenuto con il figlio ed ammesso la proporzionalità del mancato rinnovo, sottolineando non da ultimo anche l'assenza di una reale integrazione. 
 
D.   
Il 20 ottobre 2014, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamento della decisione emessa il 12 settembre precedente dal Tribunale amministrativo cantonale e il rinnovo dell'autorizzazione richiesta. Presentando l'impugnativa, ha spiegato di insorgere da solo, siccome, dopo una nuova crisi, la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale ed è partita per l'estero. 
In corso di procedura, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. Con osservazioni del 19 gennaio 2015, il ricorrente ha ribadito la richiesta di rinnovo del permesso di dimora; ha inoltre colto l'occasione per comunicare che, a partire dal novembre 2014, B.________ è tornata a vivere con lui, anche se risulta ancora domiciliata presso i genitori. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. Il ricorrente ritiene di avere un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU, norma alla quale espressamente si richiama in relazione al rapporto con il figlio.  
Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere che egli disponga di un diritto, secondo quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo del permesso siano date è questione di merito, che come tale dev'essere esaminata (sentenza 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113). 
 
1.3. La stessa conclusione non può per contro essere tratta nella misura in cui il ricorrente consideri di potere a qualche titolo vantare un diritto al rinnovo del permesso di dimora anche sulla base dell'unione coniugale con B.________. In effetti:  
Prevalendosi della partenza per l'estero della moglie (cfr. ricorso del 20 ottobre 2014), ovvero di fatti avvenuti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, addotti senza giustificazione alcuna e quindi sostanzialmente inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.2 ), l'insorgente dà nel ricorso per acquisito il sussistere degli estremi previsti dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr mentre, almeno per quanto riguarda il requisito dell'integrazione, la Corte cantonale è chiaramente giunta al risultato contrario. 
Prevalendosi ancora di fatti avvenuti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, ovvero il ritorno dall'estero di B.________ (cfr. replica del 19 gennaio 2015), il ricorrente pare poi implicitamente richiamarsi all'art. 42 LStr, ignorando però che la presentazione di una nuova argomentazione in sede di replica - così come di nuovi fatti - non può essere affatto ammessa (DTF 135 I 19 consid. 2.2 pag. 21) e inoltre che la Corte cantonale aveva a suo tempo già negato un diritto al soggiorno in base all'art. 42 LStr a causa del sussistere di ragioni di ordine pubblico (art. 42 in relazione con gli art. 51 cpv.1 lett b e 63 cpv. 1 lett. b LStr). 
 
1.4. Il gravame, diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF), presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), e dal destinatario della pronuncia contestata (art. 89 cpv. 1 LTF) andrà pertanto trattato unicamente nell'ottica dell'art. 8 CEDU, in relazione al rapporto con il figlio.  
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può venir censurata sia la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che di quello internazionale (art. 95 lett. b LTF).  
In via generale, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). La violazione di diritti fondamentali, inclusi quelli ancorati nel diritto internazionale, è tuttavia esaminata solo quando il ricorrente solleva e motiva la sua censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenza 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 1.3). 
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF). Come già osservato, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere inoltre addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, aspetto che compete al ricorrente sostanziare (art. 99 cpv. 1 LTF).  
Dato che il ricorrente non li mette in discussione - in particolare, attraverso una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri l'arbitrarietà -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252). Nel contempo, rilevato che davanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata e che l'insorgente non spiega perché così dovrebbe essere anche nella fattispecie, occorre osservare che i documenti prodotti con il ricorso che non si trovino già agli atti o la cui produzione non sia richiesta dalla LTF medesima non possono essere considerati (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.2 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 1.4). 
 
3.  
 
3.1. In via di principio, il solo diritto di visita non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; secondo giurisprudenza, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito di soggiorni brevi, adattandone se del caso le modalità (sentenza 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.1).  
Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può invece sussistere se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2 pag. 147 con ulteriori rinvii; sentenza 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2). 
 
3.2. Un legame affettivo "particolarmente intenso" è stato per lungo tempo ammesso in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario.  
Di recente, il Tribunale federale ha tuttavia deciso che - in casi concernenti stranieri senza autorità parentale che già disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero o con una persona domiciliata e adempiute comunque tutte le altre condizioni richieste - il sussistere di un legame affettivo particolarmente intenso debba essere già riconosciuto quando quello effettivamente esercitato corrisponda ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni oggi in vigore (DTF 139 I 315 consid. 2.2 segg. pag. 319 segg.; sentenze 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.2; 2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3). Nell'ottica dell'art. 8 cifra 1 CEDU, determinante è ad ogni modo la natura e il carattere effettivo dei rapporti intrattenuti tra lo straniero e il membro della famiglia che ha diritto di risiedere in Svizzera al momento in cui detta norma viene invocata (DTF 140 I 145 consid. 4.2 pag. 149). 
 
3.3. Sempre di recente, il Tribunale federale ha inoltre precisato la propria giurisprudenza anche in merito al requisito del "comportamento irreprensibile".  
In ambito di "ricongiungimento familiare alla rovescia", quando lo straniero che sollecita il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno è detentore sia della custodia esclusiva che dell'autorità parentale sul figlio di nazionalità elvetica, il diritto di quest'ultimo a crescere in Svizzera non viene infatti più messo in discussione già in assenza di un simile comportamento da parte del genitore, bensì solo quando quest'ultimo si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della sicurezza pubblici di una certa gravità (DTF 140 I 145 consid. 3.3 pag. 148; sentenza 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3). 
Parallelamente, procedendo all'esame della situazione dello straniero che non vive più con il coniuge Svizzero ma che, senza averne la custodia, ha ancora l'autorità parentale sul figlio minore di nazionalità elvetica, il Tribunale federale ha giudicato che la violazione dell'ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente, il cui mancato rispetto implica necessariamente il rifiuto di prorogare l'autorizzazione di soggiorno, bensì solo uno degli elementi da considerare nella ponderazione degli interessi in discussione (DTF 140 I 145 consid. 4.3 pag. 150 seg.; sentenza 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3). 
 
4.  
 
4.1. Nel caso in esame, secondo i fatti che risultano dal querelato giudizio, che legano anche questa Corte (art. 105. cpv. 1 LTF) e che non vengono del resto messi in discussione nel ricorso, l'insorgente non dispone né dell'autorità parentale né della custodia sul figlio. Di conseguenza, egli non si trova in nessuna delle situazioni nelle quali la giurisprudenza in materia di "comportamento "irreprensibile" è stata relativizzata (precedente consid. 3.3).  
La condanna di cui è stato oggetto il 24 giugno 2013 non permette d'altra parte di nutrire dubbi sul fatto che egli non si è per nulla comportato in maniera irreprensibile (sentenza 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.4). 
 
4.2. Benché disponesse in passato di un permesso di soggiornare in Svizzera e trovi pertanto applicazione la giurisprudenza sviluppata nella DTF 139 I 315, dato non è inoltre nemmeno un diritto di visita "usuale", secondo i canoni oggi in vigore (precedente consid. 3.2). Come risulta dal giudizio impugnato, al momento in cui lo stesso è stato reso il ricorrente disponeva infatti di un diritto di visita di un'ora alla settimana, poteva esercitare tale diritto solo sotto sorveglianza e presso una struttura protetta ed aveva per il resto il divieto di avere contatti con il figlio.  
Come rilevato dalla Corte cantonale, un'ulteriore prova della mancanza di un legame affettivo "particolarmente intenso" è data poi anche dal fatto che l'insorgente ha esercitato il proprio diritto di visita, già di per se ridotto, solo in modo discontinuo. 
 
4.3. La denuncia della violazione dell'art. 8 CEDU da parte del Tribunale cantonale amministrativo, unico oggetto su cui questa Corte era chiamata ad esprimersi, dev'essere pertanto respinta e il giudizio impugnato confermato.  
 
5.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.  
 
 
Losanna, 27 gennaio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli