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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.198/2002 /viz 
 
Sentenza del 27 febbraio 2003 
II Corte civile 
 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Hohl e Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
A.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Nicola Menini, 
contrada di Sassello 5, casella postale 2629, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
B.________, 
convenuta, patrocinata dall'avv. Giovanni Antonini, 
corso Elvezia 14, casella postale 2105, 6901 Lugano. 
 
modifica di una sentenza di divorzio, soppressione del contributo alimentare 
 
(ricorso per riforma del 13 settembre 2002 contro la sentenza emanata il 28 giugno 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
L'11 aprile 1997 il Pretore del distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto fra A.________ e B.________, condannando il primo a versare alla seconda fino al 30 aprile 1999 un contributo alimentare mensile ex art. 151 cpv. 1 vCC di fr. 3000.--. Contro questo giudizio è unicamente insorta la moglie, il cui rimedio è stato respinto dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 14 dicembre 1998. Nel frattempo, il 13 luglio 1998, A.________ aveva chiesto in via cautelare al Pretore la soppressione immediata del predetto contributo o almeno la sua riduzione a fr. 867,50 mensili. Il giudice di primo grado ha stralciato questa procedura con decreto 9 maggio 2000 e l'appello presentato dall'ex marito, diretto contro la condanna al pagamento delle spese e delle ripetibili di tale decisione, è stato respinto il 2 giugno 2000. 
B.________ è stata condannata a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per falsa dichiarazione di una parte in giudizio resa nel corso dell'interrogatorio formale effettuato nella predetta procedura cautelare. 
2. 
Con petizione del 1° aprile 1999 A.________ ha domandato al Pretore del distretto di Lugano la modifica della sentenza di divorzio, postulando la soppressione, dal 1° settembre 1997, del contributo alimentare riconosciuto alla ex coniuge nonché la condanna di quest'ultima a restituirgli fr. 60'000.--. Il primo giudice ha respinto l'azione con decisione 15 ottobre 2001. 
Il 28 giugno 2002, in parziale accoglimento dell'impugnativa proposta dal soccombente, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha soppresso, dopo aver accertato un concubinato qualificato della convenuta con C.________, il contributo alimentare a partire dal 1° aprile 1999, data d'inoltro della petizione. 
3. 
Con ricorso per riforma del 13 settembre 2002 A.________ chiede al Tribunale federale di modificare la sentenza del 28 giugno 2002 nel senso che il contributo alimentare dovuto alla convenuta sia soppresso dal 13 luglio 1998 e che quest'ultima sia condannata a rimborsargli fr. 28'500.--. Dei motivi del gravame si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono. 
Non è stata chiesta una risposta al gravame. 
4. 
Per costante giurisprudenza, il giudizio sulla modifica della sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, in linea di principio, al più presto al momento della presentazione della relativa domanda (DTF 117 II 368 consid. 4; cfr. anche DTF 127 III 503 consid. 3b/aa con rinvii). 
4.1. Nel proprio ricorso per riforma l'attore contesta l'applicazione della summenzionata giurisprudenza al caso concreto e afferma che la soppressione del contributo alimentare dev'essere anticipata al 13 luglio 1998, data in cui aveva inoltrato una domanda cautelare in tal senso. Sostiene che, secondo gli accertamenti della Corte cantonale, già a quel momento sussisteva un concubinato qualificato tra la convenuta e C.________. Negando la possibilità di far risalire la modifica della sentenza di divorzio a un periodo antecedente l'inoltro dell'azione, i giudici cantonali proteggerebbero l'abuso di diritto dell'ex moglie, la quale ha segnatamente impugnato la sentenza di divorzio con un rimedio meramente dilatorio e ha reso una falsa dichiarazione in giudizio proprio in relazione alla sua convivenza. L'attore afferma pure di aver tentato di tutelarsi con la procedura di misure cautelari del 13 luglio 1998, la quale sarebbe però stata stralciata dal Pretore in seguito alla pronuncia della sentenza di appello nella causa di divorzio. 
4.2. In virtù del diritto federale, fino a quando la sentenza di divorzio non è cresciuta in giudicato, la competenza del giudice a emanare misure cautelari per la durata del processo continua a sussistere. Anche qualora il principio del divorzio non sia oggetto della procedura di ricorso cantonale, ma questa si limita alle conseguenze accessorie, il giudice dei provvedimenti provvisionali può statuire sulle prestazioni alimentari (DTF 120 II 1 consid. 2b con rinvii). In concreto giova osservare che l'attore aveva avviato una siffatta procedura cautelare, che ha - dopo la decisione di stralcio del Pretore a seguito del ritiro dell'istanza da parte dell'attore medesimo - appellato per quanto attiene alle spese processuali e alle ripetibili. Occorre poi rilevare che - tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 34 cpv. 1 lett. c OG) - la sentenza del 14 dicembre 1998, con cui la Corte cantonale ha deciso la causa di divorzio, è cresciuta in giudicato all'inizio del mese di febbraio 1999. Per questo motivo appare già di primo acchito escluso far risalire gli effetti della sentenza qui impugnata al periodo antecedente tale data, atteso che la richiesta di emanare misure cautelari per la durata del processo di divorzio non può essere formulata con un'azione fondata sull'art. 153 vCC, la quale tende invece alla modifica della sentenza di divorzio. A partire dal mese di febbraio 1999 nulla impediva all'attore d'inoltrare una siffatta azione, tanto più che - in base alle affermazioni contenute nel gravame - egli aveva già "raccolto gli elementi per dimostrare l'esistenza del concubinato qualificato" il 13 luglio 1998. La causa è invece stata incoata solo il 1° aprile 1999. In queste circostanze, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, facendo iniziare, in applicazione della citata prassi, gli effetti del proprio giudizio al momento della presentazione della domanda, senza anticiparli ai due mesi lasciati inutilmente trascorrere dall'attore. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dell'attore. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 febbraio 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: