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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_752/2012 
 
Decreto del 27 febbraio 2013 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, 
in qualità di Giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Corrado Moretti, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
procedimento penale, non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria; 
che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale; 
 
che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali; 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 27 febbraio 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: 
 
Eusebio Crameri