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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.289/2003 /bom 
 
Sentenza del 27 maggio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, casa La Grida, 6535 Roveredo GR, 
Municipio di Rossa, 6548 Rossa, 
Presidente del Circolo di Calanca, Tribunale e Ufficio del Circolo di Calanca, 6543 Arvigo. 
 
Oggetto 
ordine di demolizione, 
 
ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza del 16 aprile 2003 della Presidente del Circolo di Calanca. 
 
visto e considerato: 
che con precetto giudiziario del 26 ottobre 2001, cresciuto in giudicato, la Presidente del Circolo di Calanca ha ordinato a A.________ di demolire e arretrare alla distanza legale un muro eretto al confine tra le particelle n. 1336 e 1354 del Comune di Rossa, e ciò conformemente a un precedente decreto del 20 maggio 1996 che contemplava la possibilità dell'esecuzione surrogatoria; 
che il 1° giugno 2002 la Presidente di Circolo, accertata la mancata esecuzione, ha ordinato a un'impresa di eseguire le opere di demolizione e arretramento, in accoglimento di un'istanza della vicina B.________; 
che con ordinanza del 16 aprile 2003 la Presidente di Circolo ha invitato l'interessato a presentare le proprie osservazioni, limitatamente all'esecuzione surrogatoria e a eventuali fatti nuovi verificatisi dopo l'emanazione del decreto 1° giugno 2002; 
che, con scritto del 6 maggio 2003, A.________ insorge contro questa ordinanza dinanzi al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 128 I 46 consid. 1a); 
che il ricorrente, il quale non ha impugnato il precetto giudiziario del 26 ottobre 2001, non indica perché il contestato invito a presentare eventuali osservazioni costituirebbe una decisione cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG) o una decisione incidentale che gli causerebbe un pregiudizio irreparabile, né ciò è ravvisabile nella fattispecie; 
che, quindi, il ricorso è inammissibile dal profilo dell'art. 87 OG
che, inoltre, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso; 
che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c); 
che il ricorso in esame, il quale non indica del tutto come e perché la criticata ordinanza sarebbe arbitraria (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1), non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile anche per carenza di motivazione; 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Municipio di Rossa e alla Presidente del Circolo di Calanca. 
Losanna, 27 maggio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: