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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_234/2011 
 
Sentenza del 27 maggio 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Servizi generali, Sezione amministrativa immobiliare, Ufficio del demanio, casella postale 2066, 6500 Bellinzona 2, 
 
Oggetto 
occupazione del demanio pubblico (liceità di opere edilizie), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2001 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con decisione del 24 giugno 2008, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto un ricorso inoltrato da B.A.________ e A.A.________, proprietari della particella xxx di Y.________, contro una risoluzione dell'Ufficio del demanio in materia di occupazione del demanio pubblico. Adito dai proprietari, con giudizio del 23 marzo 2011, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso, annullando sia l'impugnata decisione governativa sia quella di prima istanza e rinviando gli atti al citato Ufficio affinché proceda, nel senso dei considerandi, a un nuovo calcolo delle tasse demaniali e all'accertamento, sotto il profilo edilizio, della liceità delle opere realizzate sul citato fondo. 
 
B. 
Il 7 maggio 2011 A.A.________ ha annunciato l'inoltro di un ricorso al Tribunale federale. Il 12 maggio seguente, egli ha poi precisato che, nel merito, il gravame è diretto contro la proposta transattiva formulata dal menzionato Ufficio il 5 maggio 2011. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1). 
 
1.2 In concreto, ricordato che l'atto di ricorso può legittimamente essere redatto in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF), non vi è motivo per derogare alla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano (art. 54 cpv. 1 primo periodo LTF). 
 
1.3 Il ricorrente rileva d'aver ricevuto la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo il 29 marzo 2011. Il 20 aprile 2011, il Tribunale federale gli ha comunicato che il termine ricorsuale non poteva essere prorogato. Con fax del 9 maggio 2011, atto non valido poiché un ricorso non può essere validamente inoltrato per telefax a causa dell'assenza di una firma originale (art. 42 cpv. 1, 4 e 5 LTF; DTF 121 II 252; sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 2.3), egli ha anticipato di voler ricorrere contro una proposta governativa di transazione. Con ricorso datato 12 maggio 2011, egli precisa d'impugnare la proposta di transazione sottopostagli dall'Ufficio del demanio. La tempestività di questo atto, impostato in Austria e giunto alla frontiera svizzera soltanto il 24 maggio 2011 (art. 48 cpv. 1 LTF), è più che dubbia, anche tenendo conto delle ferie giudiziarie (art. 100 cpv. 1 in relazione all'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). Visto l'esito del gravame, la questione può comunque rimanere aperta. 
 
1.4 In effetti, nella misura in cui il ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale cantonale esso è manifestamente inammissibile, poiché la stessa non costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) ma chiaramente una decisione di rinvio e quindi incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2, 4.3, 5.2.1 e 5.2.2). Al riguardo, il ricorrente neppure sostiene che nella fattispecie sarebbero adempiuti i presupposti di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF che permetterebbero di esaminare, eccezionalmente, un siffatto giudizio, né essi sono ravvisabili (DTF 133 II 409 consid. 1.2). 
 
Il ricorso in esame sarebbe inoltre inammissibile per carenza di motivazione. Secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve infatti contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4). Ora il ricorrente, limitandosi a criticare, peraltro in maniera appellatoria e generica, soltanto alcuni passaggi, non si confronta con i diversi argomenti posti a fondamento dell'impugnato giudizio, sottintendendo che il Tribunale federale dovrebbe esaminarlo d'ufficio. Ora, il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se tali censure sono state sollevate e motivate (art. 106 cpv. 2 LTF), per cui spetta al ricorrente dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). 
 
1.5 Nella misura in cui il ricorrente impugna la proposta di transazione del 5 maggio 2011, alla quale non intende aderire, il ricorso è inammissibile, poiché non diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Nella proposta si precisa infatti espressamente che, in caso di non accettazione della stessa, l'Ufficio del demanio emanerà una nuova decisione sulla base di quanto indicato dal Tribunale cantonale amministrativo. Ora, è manifesto che solo questa futura decisione potrà se del caso essere impugnata, per di più dapprima dinanzi alla Corte cantonale. 
 
2. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF e non dev'essere quindi esaminato nel merito. Si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento del territorio, Servizi generali, Sezione amministrativa immobiliare, Ufficio del demanio, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 27 maggio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Fonjallaz Crameri