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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_434/2011 
 
Sentenza del 27 maggio 2011 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Seiler, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Francesca Lepori Colombo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 aprile 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 15 aprile 2011 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la decisione con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni dapprima e il Consiglio di Stato poi hanno rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________, cittadina dominicana. Ricordato che aveva ricevuto l'autorizzazione di soggiorno in seguito al suo matrimonio celebrato il 4 maggio 2007 con il cittadino svizzero B.A.________, la Corte cantonale ha osservato che con la cessazione della vita comune, prodottasi il 16 giugno 2009, era venuto meno il motivo per cui il permesso di dimora le era stato accordato. Ha poi precisato che quand'anche si ammettesse, come addotto dall'insorgente ma non corroborato da alcun mezzo di prova, che i consorti avevano ripreso a convivere, ciò appariva dettato dalle necessità della causa. Infine ha giudicato che l'interessata non poteva prevalersi né dell'art. 42 cpv. 1 in relazione con l'art. 50 cpv. 1 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), la coabitazione della coppia non essendo durata tre anni, né dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, non sussistendovi gravi motivi personali atti a giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Ella non poteva neanche appellarsi agli art. 49 LStr e 76 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) oppure all'art. 8 CEDU. Il provvedimento querelato, peraltro rispettoso del principio della proporzionalità, andava pertanto confermato. 
 
B. 
Il 23 maggio 2011 A.A.________, patrocinata da un avvocato, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e che le venga rinnovato il permesso di dimora. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 ll Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii). 
 
1.2 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189). 
Secondo l'art. 42 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno di principio diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano o intendono coabitare con loro. La ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 2007, può quindi invocare detta norma. Dal profilo della ricevibilità, la questione a sapere se i coniugi coabitino, oppure se sussistano gli estremi di cui agli art. 49 e 50 LStr, non è determinante (DTF 136 II 1 consid. 2.1.2 non pubblicato; sentenza 2C_388/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1). Siccome suo marito, cittadino svizzero, ha il diritto di risiedere stabilmente in Svizzera, ella può altresì richiamarsi al diritto al ricongiungimento familiare garantito dall'art. 8 CEDU. Dal profilo dell'ammissibilità del gravame, non occorre verificare se esso esista effettivamente (sentenze 2D_138/2008 del 10 giugno 2009 consid. 2.2 e 2D_98/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 1.2). Tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato da persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso è quindi ricevibile. 
 
2. 
La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr o dall'art. 8 CEDU oppure sulla problematica dell'inattendibilità della ripresa della convivenza nonché della proporzionalità del provvedimento impugnato. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 6 consid. 3.1 e 3.3, pag. 7 consid. 4 e 5). 
 
3. 
3.1 La ricorrente fa valere che è sposata da più tre anni e che anche in assenza di una convivenza con il consorte, cessata nel 2009, ha sempre mantenuto rapporti stretti con lui e lo frequenta ancora. Adduce poi di essere del tutto integrata, dato che parla perfettamente l'italiano e il francese e un poco il tedesco, e di avere sempre avuto un'attività lavorativa, a piena soddisfazione del datore di lavoro, ciò che peraltro le ha permesso di contribuire alle necessità economiche della coppia. Premesse queste considerazioni ritiene pertanto adempiuti i presupposti dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. A torto. 
 
3.2 Come ben spiegato nella sentenza querelata (cfr. consid. 2.3 pag. 4) affinché l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr si applichi occorre che la coabitazione della coppia - e non solo il matrimonio dal profilo formale - sia durata almeno tre anni, ciò che non è manifestamente il caso della ricorrente. Come constatato in modo vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 2 LTF) e peraltro non contestato dall'interessata, ella si è sposata nel maggio 2007 e ha cessato di convivere con il marito nel giugno 2009. In queste condizioni il fatto che i coniugi si frequentino ancora ed abbiano mantenuto dei contatti non è né sufficiente né determinante. Dato poi che le esigenze poste dalla norma invocata sono cumulative, in assenza di un'unione coniugale durata almeno tre anni non occorre esaminare se l'integrazione della ricorrente sia avvenuta con successo. Su questo punto il ricorso si rivela del tutto infondato. 
 
3.3 Da quel che precede discende che l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF. Per il resto è rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
4. 
4.1 Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
 
4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
Losanna, 27 maggio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Zünd Ieronimo Perroud