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[AZA 7] 
U 252/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 27 luglio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato FLMO, 
Via Canonica 3, 6900 Lugano, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- L'8 giugno 1993, B.________, nato nel 1964, allora 
manovale alle dipendenze della ditta F.________, rimase 
vittima di un infortunio non professionale: scivolato su un 
sasso, mentre stava pescando, riportò una contusione alla 
regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo 
21 luglio consentirono l'accertamento di una discopatia 
L4/L5 con protrusione discale dorsale e dorsolaterale destra. 
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il 
diritto a indennità per menomazione all'integrità del 
12,5%, l'INSAI, mediante decisione 9 febbraio 1998, dispose 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 30% dal 1° dicembre 
1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, 
il 17 aprile 1998. 
Nel frattempo il caso era pure stato annunciato all'assicurazione 
per l'invalidità. 
Per atto amministrativo 15 aprile 1998 l'Ufficio dell'assicurazione 
invalidità del Cantone Ticino (UAI) negò 
l'assegnazione di una rendita per il motivo che l'assicurato 
non presentava un'invalidità attingente il livello pensionabile 
del 40%. 
 
B.- Assistito dal Sindacato dell'industria, della costruzione 
e dei servizi (FLMO) di Lugano, B.________ 
produsse ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone 
Ticino sia avverso la decisione dell'INSAI, sia avverso 
l'atto dell'UAI. Postulò il riconoscimento di un tasso 
d'invalidità del 60% in ambedue i settori assicurativi. 
Con giudizio 18 giugno 1999, congiunti i procedimenti, 
l'autorità giudiziaria cantonale accolse parzialmente i 
gravami, nel senso che condannò l'INSAI a versare, dalla 
data stabilita, una rendita del 49%, mentre all'UAI fece 
obbligo di accordare un quarto di rendita dal 1° gennaio 
1995. 
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di 
diritto amministrativo mediante il quale chiede di annullare 
la pronunzia querelata e di stabilire il grado d'invalidità 
al 30%, conformemente al provvedimento su opposizione 
litigioso. 
Sempre tramite il sindacato FLMO, l'assicurato propone, 
con protesta di tasse, spese e ripetibili, la reiezione 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali rinuncia a determinarsi. 
 
D.- Pure l'UAI è insorto al Tribunale federale delle 
assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo. 
L'impugnativa è però stata ritirata e la causa stralciata 
dai ruoli il 28 gennaio 2000 (causa I 446/99). 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata da 
B.________. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado 
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del 
lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse 
diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, 
pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) 
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, 
da un lato, come il compito del medico consista 
nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare 
in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica 
costituisca un importante elemento di giudizio per determinare 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili 
dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta è incontestato che 
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio del 
giugno 1993, non può continuare a svolgere l'attività di 
manovale. Pure accertata è la circostanza che in occupazioni 
più leggere si può da lui pretendere, dal profilo medico, 
un impegno lavorativo a giornata intera, qualora sia 
data la possibilità di alternare la posizione seduta a 
quella eretta e di effettuare pause regolari di 10 a 15 minuti 
ogni ora. Orbene, il Tribunale cantonale delle assicurazioni 
ha ritenuto che l'esigenza per l'interessato di dover 
effettuare pause regolari ne riduceva la capacità di 
eseguire lavori leggeri al 75% circa. L'istituto ricorrente 
contesta l'opinione dell'autorità cantonale facendo valere 
che sulla base delle indicazioni mediche può tutt'al più 
essere ammessa una diminuzione di rendimento del 10% in attività 
confacenti. Il Tribunale federale delle assicurazioni 
condivide tale valutazione. Essa è fondata sulle chiare 
conclusioni - dalle quali non sussiste alcun motivo per 
scostarsi - cui è giunto il dott. S.________, specialista 
in chirurgia della divisione medica dell'istituto assicuratore, 
nel suo apprezzamento del 19 gennaio 1998. Le critiche 
sollevate su tal punto dall'intimato non permettono di 
pervenire a diverso risultato (cfr. sull'attendibilità dei 
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà 
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, 
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 
segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, 
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata 
in tema di determinazione del salario di riferimento 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati 
non qualificati con problemi di salute in attività 
leggere adeguate, riducendolo del 25% per tenere conto, come 
già è stato detto, dell'esigenza per l'intimato di dover 
effettuare pause regolari, il che limitava un rendimento 
lavorativo normale. Orbene, la questione dei salari medi 
fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi 
giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una 
recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni 
pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività 
confacenti allo stato di salute è valutato senza 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio cantonale querelato 
non può quindi essere tutelato anche sotto questo 
aspetto. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso 
alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, 
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal 
profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, 
i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 
1997, un reddito annuo medio pari a fr. 39'426.10. Tale importo 
è poi stato ridotto del 10% a fr. 35'483.50. Orbene, 
il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di 
non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido 
operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se 
del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei 
dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente 
Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione 
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi 
in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato 
ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 
40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai 
sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, 
le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili 
di comportare una riduzione del salario statistico fino, 
realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 
25%. Le obiezioni che l'intimato esprime a questo proposito 
non inducono a concludere diversamente. 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 51'001.45 annui) 
non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato 
che riconosce all'intimato, per le sole conseguenze dell'infortunio, 
il diritto a una rendita calcolata sulla base 
di un tasso d'invalidità del 30% merita di essere ristabilito. 
Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto. 
 
4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o 
il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque 
gratuita (art. 134 OG). 
 
b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di 
regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi 
con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure 
per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 
3). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio cantonale querelato del 18 giugno 1999 essendo 
annullato nella misura in cui concerne l'istituto 
ricorrente. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 27 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
p. Il Cancelliere :