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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9F_5/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 27 agosto 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.________, patrocinato da Patronato ACLI, 
istante, 
 
contro 
 
Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino - Infortuni, Viale Portone 2, 6500 Bellinzona, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (revisione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico di M.________ contro il giudizio del 17 ottobre 2008 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino aveva confermato il rifiuto di Helsana Assicurazioni SA di versargli, a partire dall'11 novembre 2007, ulteriori indennità giornaliere (decisione su opposizione del 2 luglio 2008). 
 
B. 
Allegando un certificato del 22 febbraio 2010 del dott. L.________, neurochirurgo, M.________ ha, in data 30 aprile 2010, presentato al Tribunale federale istanza di revisione della sentenza del 23 dicembre 2009, chiedendo l'annullamento della pronuncia cantonale e il ripristino delle prestazioni assicurate da parte di Helsana a partire dall'11 novembre 2007 fino a guarigione avvenuta. 
 
Non sono state chieste osservazioni all'istanza. 
Diritto: 
 
1. 
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. 
Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Nell'evenienza concreta l'istante non si prevale esplicitamente di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF. Implicitamente invoca però il motivo di revisione previsto dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Giusta questa norma, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. 
Anche volendo - generosamente, perché l'istante non motiva tra l'altro la tempestività della domanda e non spiega in particolare come mai la valutazione del dott. L.________ non avrebbe potuto essere raccolta prima - ammettere i requisiti formali di ricevibilità, l'istanza di revisione deve comunque essere respinta in quanto manifestamente infondata (sulla differenza tra requisiti di ricevibilità e ammissibilità di un istanza di revisione cfr. DTF 108 V 170, 96 consid. 1 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 636/00 del 2 aprile 2001, consid. 1b con riferimenti). 
 
3. 
3.1 L'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF riprende in sostanza il vecchio art. 137 lett. b OG, sicché la precedente giurisprudenza mantiene la propria validità (DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e citati riferimenti). Secondo questa giurisprudenza, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, delle allegazioni di fatto erano ancora ammissibili sebbene i fatti non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Inoltre questi fatti devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (sentenza H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1). Una prova è quindi considerata concludente quando bisogna ammettere che il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale. Decisivo è che il mezzo di prova non serve solo a un apprezzamento dei fatti ma addirittura alla loro ricostruzione. Di conseguenza non è sufficiente che un nuovo referto medico dia un diverso apprezzamento dei fatti. Sono invece necessari nuovi elementi di fatto in grado di dimostrare che la decisione presa era oggettivamente viziata. In altre parole, per giustificare la revisione di una decisione, non è sufficiente che da fatti già noti al momento del giudizio principale l'esperto tragga conclusioni diverse da quelle del tribunale. Non costituisce inoltre motivo di revisione il fatto che il tribunale sembri aver mal interpretato dei fatti già noti nella procedura principale. Al contrario, l'apprezzamento inesatto dei fatti dev'essere piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o all'assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio (cfr. ad esempio sentenza 9F_4/2009 del 29 settembre 2009 consid. 1.2). 
 
3.2 L'istante chiede la riapertura del processo sulla scorta del certificato del dott. L.________, il quale si limita però a riferire dell'avvenuto impianto di un DIAM a livello L5/51 con effetto molto favorevole e notevole riduzione dei dolori lombari e a segnalare che l'assicurato intenderebbe riprendere l'attività lavorativa al più presto. Ora, l'istante non solo non spiega debitamente in quale misura il nuovo certificato conterrebbe elementi suscettibili di modificare lo stato di fatto posto alla base della sentenza del 23 dicembre 2009 e di condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Egli nemmeno si avvede che il "nuovo" fatto invocato era in realtà già stato ritenuto dalla scrivente Corte in occasione di detta sentenza (cfr. consid. 4.3 della sentenza 9C_965/2008), senza che però lo stesso fosse stato considerato di rilievo ai fini del giudizio. Per cui, a ben vedere, l'istante si limita a riproporre - inammissibilmente - critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato (v. sopra, consid. 1). 
 
4. 
Avverandosi manifestamente infondata, e al limite della irricevibilità, l'istanza di revisione può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 27 agosto 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti