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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.176/2006 /biz 
 
Sentenza del 27 ottobre 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Kiss, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attrice, ricorrente I, opponente II, 
patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni, 
 
contro 
 
Banca B.________, 
convenuta, opponente I, ricorrente II, 
patrocinata dagli avv. Simone Gianini e Fabio Nicoli. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; disdetta; indennità, 
 
ricorsi per riforma contro la sentenza emanata il 
6 aprile 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Dall'aprile 1990 e fino all'autunno 1999 A.________ ha lavorato alle dipendenze della banca B.________. 
A.a Essa era stata inizialmente assunta quale collaboratrice dell'ufficio del personale e poi, dal giugno 1991, come capo del personale alle dirette dipendenze del direttore generale. A seguito dei cambiamenti intervenuti a livello di azionariato e di dirigenza della banca la sua posizione è stata in seguito progressivamente ridimensionata finché nel 1998 si è ritrovata subordinata al direttore delle risorse con funzioni di sola amministrazione del personale. 
 
Anche la sua retribuzione ha subito dei mutamenti: dal massimo di fr. 161'808.-- raggiunto nel 1997 (suddivisi in: fr. 125'008.-- di stipendio, fr. 25'000.-- di gratifica, fr. 10'000.-- per spese di rappresentanza e fr. 1'800.-- di indennità per pasti) è stata ridotta a fr. 147'400.-- nel 1998 (fr. 130'000.-- di stipendio e spese di rappresentanza, fr. 15'000.-- di gratifica e fr. 2'400.-- di indennità per pasti) e a fr. 125'000.-- nel 1999 (comprensivi di stipendio e indennità per pasti). 
A.b Con lettera del 10 marzo 1999 A.________ ha domandato di essere reintegrata nel suo salario e nelle responsabilità e competenze che aveva alla fine del 1996 o, in alternativa, di essere messa nella condizione di andarsene onorevolmente. 
A.c Dopo una breve trattativa, il 21 maggio 1999 la banca ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 agosto 1999, termine che a causa della malattia della dipendente ha poi prorogato al 30 ottobre 1999. 
B. 
Il 20 dicembre 1999 A.________ si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere dalla banca il pagamento di fr. 185'911.--, così composti: fr. 48'978.-- quale differenza fra lo stipendio percepito nel 1996, preso come riferimento, e quello ricevuto nel periodo gennaio 1998 - ottobre 1999; fr. 14'833.-- a titolo di retribuzione del mese di novembre 1999, a suo dire ancora incluso nel rapporto di lavoro; fr. 42'100.-- quale indennità di supporto alla ricollocazione (detta outplacement) e di partenza; nonché fr. 80'000.-- quale risarcimento per disdetta abusiva. La parte convenuta ha avversato la petizione nella sua integralità. 
Con sentenza del 6 dicembre 2004 il giudice adito ha accolto le richieste di A.________ limitatamente a fr. 9'430.--, pari al salario del mese di novembre 1999. 
C. 
In parziale accoglimento dell'appello interposto da A.________, il 6 aprile 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio pretorile, condannando la banca convenuta al pagamento di fr. 56'365.-- a titolo di remunerazione arretrata (comprendente indennità per pasti, spese di rappresentanza e gratifica) più fr. 50'000.-- quale indennità per licenziamento abusivo; le ulteriori pretese dell'attrice sono invece state respinte. 
D. 
Ambedue le parti sono insorte dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 23 maggio 2006. 
 
L'attrice propone la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere anche la sua domanda tendente al versamento della prestazione di outplacement e dell'indennità di partenza. La convenuta postula invece la riforma della pronunzia cantonale nel senso della reiezione dell'appello e conseguente conferma delle conclusioni pretorili. 
 
Nel proprio allegato di risposta la convenuta ha proposto di dichiarare irricevibile, rispettivamente respingere, il ricorso dell'attrice, la quale, dal canto suo, ha chiesto la reiezione del gravame della controparte. 
Diritto: 
 
I. Introduzione 
 
1. 
1.1 Dato il tenore degli scritti sottoposti all'esame del Tribunale federale appare innanzitutto opportuno rammentare che il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, ovverosia quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato o ha avuto un'applicazione errata (art. 43 cpv. 1 e 2 OG). 
ll diritto federale non è di regola violato dagli accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda pertanto il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3). 
 
Nulla muta l'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto. Questo capoverso non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione; DTF 129 III 618 consid. 3 pag. 620). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 43 OG, pag. 178). 
1.2 In concreto, come esposto qui di seguito, entrambe le parti disattendono ampiamente queste regole. 
II. Ricorso per riforma dell'attrice 
2. 
Le contestazioni dell'attrice riguardano solamente la prestazione di outplacement e l'indennità di partenza. 
2.1 A questo riguardo i giudici ticinesi hanno rilevato che simili prestazioni erano state riconosciute, in esecuzione di un piano sociale, ai dipendenti che avevano lasciato la banca nell'ambito delle ristrutturazioni avvenute tra il 1993 e il 1995; questi licenziamenti collettivi erano la conseguenza di cambiamenti aziendali che miravano alla riduzione dei posti di lavoro e alla trasformazione della convenuta da banca universale a banca specializzata nel private banking. I giudici del Tribunale d'appello hanno escluso di poter trattare il licenziamento dell'attrice alla stessa stregua. 
Pur essendo motivato dalla riorganizzazione interna voluta dalla nuova direzione esso non era infatti la conseguenza di una misura di ristrutturazione volta a eliminare posti di lavoro. In altre parole, quello dell'attrice è un licenziamento individuale, che non può essere equiparato a quelli collettivi che hanno beneficiato del piano sociale; non erano d'altronde state garantite prestazioni analoghe al personale che sarebbe partito in epoca successiva. L'autorità cantonale ha concluso questo capitolo osservando di non potere prendere in considerazione nemmeno le modalità dei licenziamenti avvenuti negli anni 2001 e 2002, dopo quello dell'attrice, perché i fatti che li riguardano sono stati allegati per la prima volta in sede di conclusioni, in violazione dell'art. 87 CPC/TI. 
2.2 Richiamandosi alla DTF 129 III 276 l'attrice si duole della violazione dei precetti dell'uguaglianza di trattamento nel contratto di lavoro e dell'affidamento garantiti dall'art. 328 CO e 2 cpv. 2 CC. A suo dire il piano sociale - che riconosce non essere agli atti - avrebbe comportato una modifica per atti concludenti del contratto di lavoro a favor suo. L'attrice assevera inoltre che il suo licenziamento non è che la conseguenza tardiva della precedente ristrutturazione aziendale, per cui rientra tra quelli collettivi dei dipendenti che hanno fruito del piano sociale; a sostegno di questa tesi evidenzia come dall'istruttoria sia emerso che l'ipotesi del suo licenziamento era stata discussa già nell'ambito delle ristrutturazioni. 
2.3 Ora, nella sentenza menzionata dall'attrice il Tribunale federale ha effettivamente ricordato sia il principio della parità di trattamento dei lavoratori, che la dottrina deduce dagli art. 328 CO e 28 segg. CC, sia il principio della buona fede, che può talvolta portare ad ammettere mutamenti taciti dei rapporti contrattuali (DTF citata, consid. 3.1). Nella fattispecie in esame non è tuttavia necessario approfondire questi aspetti poiché le regole giuridiche vanno in ogni caso applicate ai fatti accertati dall'autorità cantonale (come è stato d'altronde osservato anche nella DTF citata, al consid. 3.2) e quelli contenuti nella pronunzia impugnata non si prestano alle considerazioni formulate dall'attrice. 
 
Questa, in sostanza, si duole del fatto che non le sono state riconosciute le indennità previste dal piano sociale. Ma - come già esposto - l'autorità cantonale ha accertato che l'attrice è stata licenziata per disdetta individuale, senza relazione con la ristrutturazione precedente volta all'eliminazione di posti lavoro, nell'ambito della quale tornava applicabile il piano sociale. 
 
Si tratta di un accertamento vincolante, che il Tribunale federale deve porre a fondamento del proprio giudizio (cfr. quanto esposto al consid. 1). Gli argomenti con i quali l'attrice, commentando le prove raccolte durante l'istruttoria, cerca di dimostrare come la convenuta avesse maturato la volontà di licenziarla già anni prima, nel periodo dei licenziamenti collettivi coperti dal piano sociale, riguardano i fatti, rispettivamente sono argomenti giuridici fondati su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata. Né possono essere tenuti in considerazione i licenziamenti successivi al 1999, dal momento che i giudici cantonali hanno giudicato tardive le allegazioni proposte dall'attrice a questo riguardo. 
3. 
Ne viene che il ricorso per riforma è per buona parte inammissibile. È comunque infondato nella misura in cui i fatti accertati nel giudizio impugnato permettono di escludere una violazione del diritto federale: non essendo il licenziamento dell'attrice riconducibile alla ristrutturazione aziendale e non rientrando quindi tra i licenziamenti collettivi retti dal piano sociale, non può esservi disparità di trattamento fra lei e i dipendenti licenziati precedentemente, che ne hanno beneficiato, né alcuna modifica tacita delle condizioni contrattuali. 
III. Ricorso per riforma della convenuta 
4. 
L'impugnativa della convenuta non verte soltanto sugli effetti economici della fine del rapporto di lavoro ma pure sulla natura stessa del licenziamento (ordinario o abusivo) con le conseguenze che ne derivano. 
5. 
A differenza del giudice di primo grado la massima istanza ticinese, esaminate le tavole processuali, è giunta alla conclusione che, in concreto, la disdetta - notificata all'attrice a seguito del suo rifiuto di accettare le nuove condizioni di salario e di lavoro proposte dalla convenuta - dev'essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 336 CO
5.1 In primo luogo perché si tratta di una misura di ritorsione, significata perché l'attrice, un paio di mesi prima, aveva fatto valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro (art. 336 cpv. 1 lett. d CO) - allorquando aveva chiesto di venir reintegrata nel suo salario e nelle responsabilità e competenze che aveva nel 1996 - rispettivamente per vanificare l'insorgere di pretese derivanti dal rapporto di lavoro (art. 336 cpv. 1 lett. c CO). 
 
Secondariamente perché, invece di prevederne l'entrata in vigore alla scadenza del termine di disdetta di tre mesi, le modifiche contrattuali erano state comunicate con effetto immediato o retroattivo, così che di fatto si trattava di una disdetta sotto riserva di modifica impropria (Unechte Änderungskündigung). 
 
Abbondanzialmente i giudici hanno da ultimo osservato che il licenziamento avrebbe in ogni caso dovuto venir dichiarato abusivo perché, anche se la decisione di ridefinire la posizione dell'attrice andava effettivamente ricondotta a una scelta strategica della nuova dirigenza e quindi a ragioni aziendali, le modifiche contrattuali a lei proposte non erano né eque né ragionevoli. Nel caso dell'attrice - alla quale non era nemmeno possibile rimproverare un granché a livello professionale - la Corte cantonale ha giudicato eccessivo e non giustificabile il significativo ridimensionamento delle sue funzioni (con una evidente diminuzione del prestigio all'interno della convenuta, specie di fronte ai dipendenti) combinato con la massiccia riduzione della sua remunerazione (di oltre fr. 35'000.-- annui). 
5.2 Tenuto conto di quanto appena esposto, della durata del rapporto contrattuale, della sostanziale assenza di colpe a carico dell'attrice, del fatto che oltretutto essa era stata oggetto di un comportamento ingiustificatamente critico da parte del direttore generale, nonché delle ripercussioni della situazione professionale sulla sua salute, l'autorità cantonale ha deciso di condannare la convenuta al versamento di fr. 50'000.-- a titolo di indennità per licenziamento abusivo giusta l'art. 336a CO
5.3 Dinanzi al Tribunale federale la convenuta contesta la conclusione dei giudici ticinesi, ma non si avvede che - nonostante il richiamo formale agli art. 336 e 336a CO - i suoi argomenti riguardano pressoché esclusivamente e inammissibilmente questioni di fatto accertate in maniera vincolante in sede cantonale (cfr. quanto già esposto al consid. 1). Ciò vale, in particolare, laddove sostiene che la ridefinizione del ruolo dell'attrice nella nuova struttura non implicava, in sostanza, nessuna modifica essenziale della sua posizione, così come quando pretende che la riduzione del salario sarebbe stata accettata dall'attrice, questione che verrà ripresa nel considerando 6. 
Manifestamente infondata è invece la tesi per cui il carattere ritorsivo di una disdetta dipenderebbe dal fondamento delle pretese avanzate dal dipendente. L'art. 336 cpv. 1 lett. d CO, che considera una disdetta abusiva se data perché il lavoratore ha fatto valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, non presuppone infatti che tali pretese fossero realmente giustificate; basta che il lavoratore le abbia fatte valere in buona fede (sentenza del 9 luglio 2002 nella causa 4C.10/2002, consid. 3.2, pubblicata in: Pra 2003 n. 52 pag. 260). 
6. 
Come preannunciato, la convenuta contesta anche la decisione della Corte cantonale di riconoscere parzialmente le richieste dell'attrice volte al pagamento delle trattenute effettuate unilateralmente sulla sua retribuzione nel 1998 e nel 1999, che dai fr. 160'660.-- del 1996 è passata a fr. 147'400.-- rispettivamente a fr. 125'000.--. 
 
A questo proposito i giudici ticinesi hanno inoltre rilevato che l'istruttoria ha permesso di escludere che l'attrice avesse (espressamente o tacitamente) accettato queste riduzioni, come asserito da controparte; anzi, due testimonianze attestano ch'essa le aveva contestate e dichiarato di non accettarle. 
6.1 Facendo ampio riferimento alle risultanze istruttorie la convenuta si oppone a che lo stipendio del 1996 venga preso quale riferimento; essa spiega infatti che la remunerazione dell'attrice veniva stabilita di comune accordo ogni anno, sicché poteva variare. 
 
Ribadisce poi che quest'ultima aveva accettato le citate modifiche salariali, non da ultimo sottoscrivendo la comunicazione con la quale le era stata annunciata la riduzione per il 1997, versata agli atti sub doc. L. Vista la sua funzione di responsabile del personale della banca essa non poteva ignorare l'importanza di tale firma. 
6.2 Questi argomenti si scontrano con gli accertamenti di fatto vincolanti effettuati dall'autorità cantonale (cfr. quanto esposto al consid. 1), la quale, sulla base dell'apprezzamento delle prove che le competeva, ha - come già detto - escluso accettazioni espresse o tacite delle modificazioni delle condizioni salariali da parte dell'attrice. 
 
Nel giudizio impugnato, al consid. 8 (pag. 4 in fine), si legge, in particolare, che "risulta dall'istruttoria che essa aveva in ogni caso contestato le riduzioni rispettivamente dichiarato di non accettarle, tali circostanze essendo state confermate da un membro della direzione (teste Ermanno Bianda p. 6) e dallo stesso direttore generale della convenuta (teste Danilo Brazzola p. 6)." 
Di fronte ad accertamenti così chiari è superfluo interrogarsi sulla portata giuridica che potrebbe avere la firma apposta sul doc. L, atto al quale la Corte ticinese non ha attribuito la valenza di accettazione, siccome sottoscritto dall'attrice nella qualità di funzionaria capo del personale con diritto di firma collettiva per la banca. 
7. 
La convenuta insorge infine contro il computo, tra le posizioni della remunerazione arretrata da rifondere, delle gratifiche, le quali sarebbero state elargite in modo assolutamente grazioso, quale premio per il buon lavoro svolto, in modo irregolare, non tutti gli anni e sempre con importi diversi. 
7.1 Anche questa censura, come la precedente, si fonda su fatti diversi da quelli accertati nel giudizio impugnato. La Corte cantonale ha infatti stabilito che la convenuta ha versato la gratifica ininterrottamente per cinque anni dal 1994 al 1998 e che perlomeno negli ultimi quattro l'importo è stato di fr. 10'000.--. In queste circostanze, la conclusione per la quale le gratifiche pagate all'attrice costituivano in realtà parte integrante dello stipendio, appare conforme al diritto federale (cfr. DTF 129 III 276 consid. 2 con rinvii). 
7.2 Le medesime considerazioni valgono per le indennità per i pasti e le spese di rappresentanza, che i giudici cantonali hanno pure considerato facenti parte del salario siccome riconosciute durante diversi anni, a volte come parte dello stipendio altre con voci separate, tanto più che il direttore generale ha deposto che la dipendente non svolgeva funzioni di rappresentanza. L'unica obiezione concreta che la convenuta oppone a questi accertamenti di fatto - vincolanti - si riferisce a una testimonianza che non risulta dalla sentenza impugnata. 
8. 
In conclusione, il ricorso per riforma della convenuta si avvera manifestamente infondato, nella limitata misura in cui è ammissibile. 
IV. Spese e ripetibili 
9. 
In conclusione ambedue i gravami vanno respinti nella misura in cui sono ammissibili. 
 
Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore di causa superiore a fr. 30'000.-- si preleva una tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO), che verrà ripartita proporzionalmente fra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza (cfr. art. 156 cpv. 3 OG). La stessa regola vige per le ripetibili (art. 159 cpv. 3 OG). 
Il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui sono ammissibili, entrambi i ricorsi sono respinti. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- è posta a carico dell'attrice per i 2/7, pari a fr. 2'000.--, e per i rimanenti 5/7, ovvero fr. 5'000.--, a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 ottobre 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: