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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.11/2003 /bom 
 
Sentenza del 28 gennaio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e 
presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Luca Fraschina, via delle Vigne 101, 6648 Minusio, 
Giancarlo Merlini, via delle Vigne 101, 6648 Minusio, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Consiglio comunale di Minusio, 6648 Minusio, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale cantonale amministrativo, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
concessione di un credito per il potenziamento dell'acquedotto comunale di Minusio 
 
(ricorso di diritto pubblico del 2 gennaio 2003 contro la sentenza del 18 novembre 2002 del Tribunale cantonale amministrativo) 
 
Fatti: 
A. 
Con messaggio del 21 dicembre 1999 il Municipio di Minusio ha chiesto al Consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 50'000.-- per il potenziamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile in Via Brione: nella seduta del 13 marzo 2000 il Consiglio comunale ha approvato il messaggio. La sua deliberazione è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino dall'Unione Socialisti ed Indipendenti, che ne chiedevano l'annullamento, non essendo stati stabiliti per l'opera litigiosa contributi di miglioria. 
B. 
Il Consiglio di Stato, con risoluzione del 16 gennaio 2001, ha respinto il ricorso. Adito da Rino Fiori e Giancarlo Merlini, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 30 maggio 2001, ha accolto il ricorso e annullato la decisione governativa e quella del Consiglio comunale. Esso ha stabilito che il Comune doveva prelevare contributi di miglioria, o prescindervi nel caso di finanziamento per il tramite di altri tributi, in particolare delle tasse d'allacciamento e d'uso. 
C. 
Con messaggio del 4 settembre 2001 il Municipio, proponendo l'applicazione di tasse di allacciamento e la rinuncia al prelievo di contributi di miglioria, ha chiesto al Consiglio comunale lo stanziamento di tre crediti per complessivi fr. 370'000.--. Il rapporto di minoranza della Commissione della gestione, sottoscritto da Luca Fraschina, proponeva di prelevare contributi di miglioria; con decisione del 15 ottobre 2001 il Consiglio comunale ha tuttavia concesso i crediti richiesti e ha respinto la menzionata proposta. Con risoluzione del 30 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione. Un ricorso presentato al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione governativa è stato respinto il 18 novembre 2002. 
D. 
Luca Fraschina e Giancarlo Merlini impugnano questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1). 
1.1 I ricorrenti rilevano che il ricorso concerne l'applicazione dell'art. 1 della legge cantonale sui contributi di miglioria, del 24 aprile 1990, e sostengono di essere legittimati a ricorrere poiché personalmente toccati dalla decisione impugnata, in quanto cittadini domiciliati a Minusio (dove Luca Fraschina è anche Consigliere comunale) e, di conseguenza, contribuenti del Comune. Aggiungono che, secondo la decisione impugnata, le opere litigiose dovrebbero essere finanziate con le imposte ordinarie, per cui essi avrebbero un interesse ai sensi dell'art. 88 OG alla postulata modifica del sistema di finanziamento. 
1.2 
Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro, segnatamente come Consigliere comunale, non conferisce una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell'art. 88 OG, in gioco essendo la tutela di compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pubblici o politici non potendo costituire oggetto di un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123 I 41 consid. 5a/ee, 121 I 252 consid. 1a; causa 1P.263/1999 del 24 agosto 1999, consid. 1a, apparsa in RDAT I-2000 n. 7 pag. 352). 
1.3 Ora, i ricorrenti, con il presente gravame, contestano il mancato prelievo di contributi di miglioria, questione evidentemente politica, come ha rilevato la Corte cantonale nella decisione impugnata; le loro critiche riguardano il funzionamento di un organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pubblici e sono quindi irricevibili, secondo la giurisprudenza citata, in un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG (vedi anche Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 151, 230 seg.). 
1.4 L'art. 1 della legge sui contributi di miglioria dispone che i Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari (cpv. 1); con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall'imposizione qualora il finanziamento dell'opera è adeguatamente garantito da altri tributi (cpv. 2). I ricorrenti sostengono che il Comune, rispettivamente l'Azienda comunale dell'acqua potabile, potrebbero contare soltanto sulle tasse d'allacciamento e d'uso, dalle quali non è tuttavia garantito il finanziamento dell'opera; questa dovrebbe quindi essere finanziata attraverso le imposte ordinarie, versate da tutti i cittadini e non solo dai diretti interessati; poiché il Comune non avrebbe dimostrato che la copertura dei costi sarebbe garantita dalle tasse d'allacciamento e d'uso, esso non avrebbe potuto prescindere dal prelevare contributi di miglioria. 
1.5 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, la legittimazione a presentare un ricorso di diritto pubblico può derivare solo dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria, e non dal fatto che i ricorrenti avevano o no la qualità di parte nella procedura cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b). Determinante è sapere se essi siano stati colpiti nella loro situazione giuridica, vale a dire, in altri termini, se possano far valere un interesse giuridicamente protetto. Aperto ai soli cittadini o collettività che possono invocare la violazione di loro interessi giuridicamente protetti, il ricorso di diritto pubblico non lo è né per la salvaguardia di interessi di puro fatto né per la difesa di interessi pubblici generali (DTF 121 I 252 consid. 1a, 367 consid. 1b, 118 Ia 46 consid. 3a). 
1.6 Gli interessi che i ricorrenti pretendono violati sono di carattere generale e attengono all'asserita applicazione arbitraria dell'art. 1 della legge sui contributi di miglioria, visto che il mancato prelevamento di contributi comporterebbe, a loro dire, un eventuale aumento delle imposte. In tali circostanze, i ricorrenti non sono toccati in maniera più intensa dell'insieme dei contribuenti del Comune. Del resto, essi nemmeno invocano loro interessi personali diretti e giuridicamente protetti, che sarebbero stati lesi (causa 1P.126/1997, del 17 luglio 1997, consid. 3, apparsa in RDAT I-1998 n. 1 pag. 1). 
2. 
I ricorrenti, nonostante rilevino d'essere cittadini domiciliati nel Comune, non fondano il gravame sull'art. 85 lett. a OG, riguardante il diritto di voto dei cittadini; questo rimedio, a differenza del ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali giusta l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, non presuppone la lesione di interessi personali (DTF 128 I 190 consid. 1.1, 121 I 357 consid. 2a, 120 Ia 194 consid. 1c, 119 Ia 167 consid. 1d). 
2.1 Comunque una violazione di siffatto diritto, nel senso della citata disposizione, presupporrebbe ch'esso avesse potuto venir esercitato in una votazione popolare, ciò che non è il caso in concreto. In effetti, il ricorso per violazione del diritto di voto non è dato contro le elezioni o le votazioni indirette, vale a dire che si svolgono in seno a un organo rappresentativo, come può essere un parlamento cantonale o un consiglio comunale (DTF 112 Ia 174 consid. 2, 113 Ia 388 consid. 1b; vedi pure cause 1P.730/1999 del 9 giugno 2000, consid. 2, apparsa in RDAT II-2000 n. 65 pag. 246, e 1P.263/1999, consid. 1a, citata; Kälin, op. cit., pag. 151); né i ricorrenti adducono una violazione del diritto d'iniziativa o del referendum finanziario in materia comunale (cfr. al riguardo cause 1P.509/1994 del 28 ottobre 1994, consid. 4a, apparsa in RDAT II-1995 n. 6 pag. 14, e 1P.126/1997, consid. 2b-d, citata). 
2.2 Un cittadino non potrebbe comunque impugnare con il ricorso per violazione del diritto di voto la decisione di merito di un'autorità cantonale, che annulla o non approva una risoluzione per inconciliabilità con il diritto superiore. Il ricorso ai sensi dell'art. 85 lett. a OG è in un simile caso possibile in via di massima solo in quanto sia posta in discussione la procedura di voto o l'accertamento del suo risultato, questioni qui non litigiose, non già tuttavia quando sia contestata, come in concreto, la materiale ammissibilità della risoluzione di per sé adottata regolarmente (DTF 117 Ia 66 consid. 1d/cc pag. 68). 
3. 
Ne segue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio comunale di Minusio, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. 
Losanna, 28 gennaio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: