Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
1P.598/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
28 marzo 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Scartazzini, supplente. 
Cancelliere: Gadoni. 
_______ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 20 settembre 2000 presentato da A.________, Brione sopra Minusio, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, Bellinzona, contro la decisione emanata il 16 agosto 2000 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in materia di procedimento penale (mancata attribuzione di ripetibili); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con sentenza del 20 novembre 1997 il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione aggravata e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e lo ha condannato a 16 mesi di detenzione. La pena è stata condizionalmente sospesa al fine di permettere l' esecuzione del trattamento ambulatoriale giusta l'art. 44 CP; nel contempo A.________ è stato sottoposto al patronato penale. 
 
Il 6 marzo 1998 su proposta della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del 4 marzo 1998, il presidente della Corte ha decretato il fallimento del trattamento ambulatoriale e ordinato l'esecuzione della pena. 
 
B.- A.________ si è aggravato dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), che ha accolto il ricorso con giudizio del 16 agosto 2000. Essa ha rilevato che l'esecuzione della pena privativa della libertà sospesa condizionalmente era stata decisa inaudita parte, sicché il giudizio impugnato doveva essere annullato e gli atti trasmessi al Tribunale penale cantonale per una nuova decisione. La CCRP ha rinunciato a prelevare spese e non ha assegnato ripetibili. 
 
C.- A.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti alla CCRP per un nuovo giudizio; chiede pure di accordargli l'assistenza giudiziaria. 
Il ricorrente censura il mancato riconoscimento di un' indennità per ripetibili, nonostante l'accoglimento del ricorso. 
Rimprovera quindi alla CCRP l'arbitrio (art. 9 Cost.) e la violazione del diritto cantonale nonché dell' art. 29 cpv. 2 Cost. , perché sarebbe stato leso il suo diritto di essere sentito e in particolare quello di ottenere una decisione motivata. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
D.- La CCRP si rimette al giudizio del Tribunale federale; rileva però che il ricorrente, al beneficio del gratuito patrocinio, non aveva chiesto l'assegnazione di ripetibili nelle domande di giudizio né tantomeno al termine dell'esposto ricorsuale. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere cognitivo l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1). 
 
 
b) Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio). La domanda di rinviare gli atti all'autorità cantonale affinché decida in un determinato modo è quindi inammissibile (DTF 125 I 104 consid. 1b e rinvii). Il ricorrente non postula solo l'annullamento del dispositivo n. 2, con il quale la Corte cantonale ha negato l'assegnazione di ripetibili, bensì anche l'annullamento dell'intera sentenza, che nel contenuto gli dà ragione. Visto l'esito della vertenza, questo tema non merita ulteriore sviluppo. 
 
2.- a) La sentenza della CCRP, che annulla quella emanata il 6 marzo 1998 dal presidente della Corte di merito, rinviandogli gli atti per un nuovo giudizio, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 296 segg. CPP/TI). In quanto decisione di rinvio, essa concerne infatti solo una fase del procedimento nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 117 Ia 251 consid. 1a e rinvii; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 344). 
 
 
In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore, RU 2000 417), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3; cfr. sull'art. 87 previgente DTF 124 I 185 consid. 3a, 274 consid. 5b, 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 2b, 122 I 109 consid. 3c). 
 
 
b) In concreto il ricorso non è diretto contro il rinvio degli atti alla Corte di merito, bensì contro la mancata assegnazione delle ripetibili nel procedimento dinanzi alla CCRP. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le decisioni di rinvio costituiscono decisioni incidentali anche se vengono impugnate unicamente per quanto concerne le spese e le ripetibili. Esse non comportano inoltre un pregiudizio irreparabile di natura giuridica nemmeno quando non possono più costituire l'oggetto di una decisione nella nuova procedura cantonale. In effetti, il giudizio sulle spese può eventualmente ancora essere impugnato mediante un ricorso contro la nuova decisione dell' ultima istanza cantonale, oppure, se del caso, qualora non vi fosse più interesse a ricorrere nel merito in sede cantonale, direttamente dopo la sentenza dell'autorità inferiore (DTF 122 I 39 consid. 1a, 117 Ia 251 consid. 1 e rinvii; sentenza inedita del 7 luglio 2000 nella causa E.H., consid. 2b; Kälin, op. cit. , pag. 345). 
 
Ne segue che la sentenza della CCRP costituisce, anche riguardo alle ripetibili, una decisione incidentale che non causa un pregiudizio irreparabile: il ricorso di diritto pubblico è quindi inammissibile. 
 
3.- Ne consegue che, in tali circostanze, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG
 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la presente vertenza era priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Considerata comunque la natura del litigio, si giustifica di riscuotere una tassa di giustizia ridotta. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 marzo 2001 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,